Con la sentenza n. 144 del 7 ottobre 2025, la Corte costituzionale è intervenuta a chiarire uno dei temi più discussi nel pubblico impiego: il calcolo dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo. La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 165/2001 (come modificato dal d.lgs. 75/2017), sollevata dal Tribunale di Trento nell’ambito di una controversia tra un dirigente medico e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, a seguito di un licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo. Come strumento operativo per il professionista, potrebbe interessarti il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia – Questioni organizzative e applicazioni pratiche, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
1. Tra IPS e TFR: l’indennità per licenziamento illegittimo
Un medico, licenziato in assenza di preavviso nel 2021, era stato reintegrato nel 2023 tramite sentenza non definitiva. La questione controversa afferiva alla quantificazione dell’indennità risarcitoria spettante per il timelapse di estromissione dal lavoro. Il lavoratore, non aderente al fondo pensione, era soggetto al regime dell’Indennità Premio di Servizio (IPS), e non al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Per il giudice rimettente, il riferimento al TFR contenuto nella norma censurata avrebbe generato una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati: chi soggetto al TFR avrebbe ricevuto un’indennità più alta, quantificata su una retribuzione onnicomprensiva, rispetto a chi, come il medico ricorrente, era soggetto all’IPS, basato su una retribuzione più limitata. Come strumento operativo per il professionista, potrebbe interessarti il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia – Questioni organizzative e applicazioni pratiche, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento ha ritenuto che l’art. 63, nel riferirsi al TFR, dovesse essere interpretato in modo sistematico, tenendo conto dell’emolumento concretamente spettante al lavoratore (IPS o TFR). In ipotesi contraria si sarebbe violato il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, in quanto la differente base retributiva avrebbe comportato una tutela risarcitoria diseguale a fronte del medesimo danno.
3. La posizione delle parti
Il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto della questione, sostenendo che la disposizione fornisce un parametro astratto per il calcolo dell’indennità, a prescindere dal regime pensionistico del lavoratore. Anche il lavoratore ha chiesto una pronuncia che garantisse il riconoscimento del danno concretamente subito, includendo tutti gli elementi retributivi utili ai fini del TFR.
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4. La decisione della Corte costituzionale
La Corte ha ritenuto errato il presupposto interpretativo del giudice rimettente. Il riferimento al TFR nella norma non implica l’applicazione concreta di quel regime, bensì serve come criterio uniforme e astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria. L’obiettivo del legislatore, mediante la novella del 2017, era quello di armonizzare la disciplina del licenziamento nel pubblico impiego, garantendo uguale tutela a tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, senza vincoli dal regime pensionistico. La Corte ha rimarcato che l’indennità risarcitoria presenta indole forfettaria, non richiede prova del danno, e ha un limite massimo di 24 mensilità, con detrazione del solo “aliunde perceptum” (cioè, quanto percepito da ulteriori attività lavorative). L’omessa adesione al TFR riguarda la fase fisiologica di chiusura del rapporto, mentre l’indennità risarcitoria attiene alla fase patologica del licenziamento illegittimo. La sentenza in disamina rappresenta un importante chiarimento sul regime di tutela del dipendente pubblico illegittimamente licenziato, avendo la Consulta ribadito che il parametro di riferimento per l’indennità risarcitoria deve essere unitario e astratto, evitando disparità di trattamento e garantendo certezza del diritto. Viene quindi confermata la discrezionalità del legislatore nel definire i meccanismi risarcitori, a condizione che risultino compliant ai principi di ragionevolezza e uguaglianza.
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