Provvedimenti riguardo ai figli

Redazione 13/11/19
Scarica PDF Stampa
È opportuno ricordare che i diritti e gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli non mutano se il rapporto di coppia entra in crisi: le riforme susseguitesi negli ultimi anni nell’ambito del diritto di famiglia (vedasi l. 54/2006 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso”, l. 219/2012 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e d.lgs. 154/2013 recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 219/2012”) hanno tutte perseguito l’intento di attuare il pieno diritto del minore, nato sia all’interno sia fuori del matrimonio, ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, affermando il principio della bigenitorialità non come legittima rivendicazione del genitore, ma piuttosto come diritto soggettivo del figlio collocabile nell’ambito dei diritti della personalità (Nisati).

Il giudice, nell’emanare il proprio provvedimento e in presenza di figli, dovrà disciplinare le modalità di affidamento della prole minorenne ai genitori, individuare il genitore collocatario e, di conseguenza, regolamentare il diritto di visita dell’altro tenendo presente l’interesse del minore. Recita oggi l’art. 337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli): Comma 1 – “Provvedimenti riguardo ai figli”, ai commi da 1 a 3: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Comma 2 – Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale dei due i figli siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.Va precisato che il richiamo della norma ad una “valutazione prioritaria”, rimanda certamente ad una preferenza dell’affidamento condiviso, ma non indica che tale via sia sempre preferibile; vi sono alcuni casi in cui l’interesse del minore può essere maggiormente soddisfatto attraverso l’affidamento monogenitoriale.

L’affidamento esclusivo

L’art. 337 quater c.c. (affidamento esclusivo) testualmente recita: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”. In particolare, l’affidamento esclusivo a uno dei genitori sarà disposto dal giudice soltanto ove ricorrano gravi motivi: egli potrà operare la scelta dell’affidamento esclusivo quando la scelta bigenitoriale sia di pregiudizio per il sano e armonico sviluppo del minore, dandone motivazione nel provvedimento. Il preminente interesse del minore non è, infatti, quello di avere sempre e comunque presenti entrambe le figure genitoriali, ma quello di vedersi garantita una possibilità di crescita sana ed armonica sia a livello fisico sia a livello psicologico (Grimaldi). Il problema che si pone è dunque connesso alla sorte che subisce la responsabilità genitoriale a seguito della decisione del giudice sull’affidamento.

A tal proposito c’è da precisare che la differenza tra l’affidamento esclusivo e quello bigenitoriale non riguarda tanto la collocazione del minore o il principio di bigenitorialità, quanto l’esercizio della responsabilità genitoriale: è l’art. 337 quater, comma 2 a precisare che il giudice, disposto l’affidamento esclusivo, “deve far salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’art. 337 ter c.c.” e, quindi, la regolamentazione dei tempi di permanenza, i rapporti con i parenti, il diritto a ricevere cura, istruzione, educazione. È, invece, l’esercizio della responsabilità genitoriale che determina la differenza; infatti, nel caso di affido monogenitoriale, essa viene di fatto regolamentata in modo diverso da quanto previsto dall’art. 337 ter, comma 3 c.c.: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse” (art. 337 quater, comma 3).

Svolgimento del ruolo genitoriale e responsabilità genitoriale

C’è dunque una differenza tra lo svolgimento del ruolo genitoriale e l’esercizio in concreto della responsabilità: lo si ricava dalla lettura dell’art. 337 quinquies c.c.: esso distingue, fra le disposizioni suscettibili di revisione, quelle concernenti “l’affidamento dei figli” da quelle relative “all’attribuzione della responsabilità genitoriale”. Come a dire che, tenuta ferma la distinzione di fondo tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, rimane aperta la possibilità di una più dettagliata regolamentazione, consensuale o giudiziale, da modellare sulle esigenze e peculiarità del caso concreto. La responsabilità del genitore non affidatario si traduce pertanto in diritto-dovere di vigilare sulle condizioni dei minori con possibilità di modificare in ogni tempo le condizioni in essere, chiamando i giudici a risolvere le controversie tra i genitori anche quando non operi la regola dell’accordo comune.

Non spetta alla Corte di legittimità, bensì al giudice di merito fissare le modalità di esercizio del diritto di visita del genitore, nel rispetto dell’interesse esclusivo del minore.

Così stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nell’ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24937

Il presente contributo è tratto da:

L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie

Questo nuovissimo Manuale esamina lo strumento dell’Alienazione Parentale o “PAS”, adottato espressamente o in modo implicito in sede giudiziaria e approfondisce tutti gli aspetti di questo tema alquanto delicato, in particolare se coinvolge minori vittime di abuso o di violenza assistita. Di taglio interdisciplinare, con contributi giuridici e medico-psichiatrici, la trattazione fa emergere le problematiche relative alla tutela del minore in caso di ricorso, talvolta pregiudiziale e indiscriminato, all’Alienazione Parentale.A tal proposito, il testo fornisce al Professionista legale una panoramica dei diritti dei minori all’interno dei procedimenti e individua le misure e gli strumenti giuridici da adottare, volti alla tutela del fanciullo coinvolto.A cura diGiuseppe Cassano, Paolo Corder, Ida Grimaldi E. M. Ambrosetti, I. G. Antonini, M. G. Castauro, D. Catullo, M. Cerato, F. Fiorillo, E. Gallo.,Giacomelli, I. Grimaldi, C. Isabella, A. Mazzeo, M. S. Pignotti, L. Puccetti, E. Reale.Giuseppe Cassanogià Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto di internet e alla responsabilità civile.Paolo CorderMagistrato ordinario, Presidente del Tribunale di Udi- ne, già componente del Consiglio Superiore della Ma- gistratura. Ha svolto, tra le altre, funzioni di giudice della Sezione Famiglia e poi di giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Venezia. È docente di diritto di famiglia e diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e Ferra- ra. Autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minori per le principali Case Editrici Giuridiche.Ida GrimaldiAvvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, componente della Commissione sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione, scrive per numerose riviste giuridiche ed è autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile, per le principali Case Editrici Giuridiche.Prefazione di Fabio RoiaMagistrato, già sostituto procuratore presso la Procura di Milano addetto al Dipartimento “fasce deboli”, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente di collegio nella sezione specializzata del Tribunale di Milano per reati commessi in danno di soggetti deboli, attualmente ricopre la carica di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nella sezione misure di prevenzione ed è componente, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 11/2012. 

Giuseppe Cassano, Ida Grimaldi, Paolo Corder | 2018 Maggioli Editore

29.00 €  27.55 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento