Processo tributario: nuove disposizioni speciali fino al 31 ottobre 2020

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L’art. 221, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020 (in G.U. n. 180 del 18/07/2020), ha stabilito una disciplina speciale per la gestione del processo civile con efficacia limitata al 31 ottobre 2020.

In sostanza, l’art. 221 cit. ha modificato l’art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24/04/2020.

Poiché l’art. 83, ultimo comma, cit. è, però, rimasto invariato, le recenti disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche nei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie.

Deposito telematico di atti e documenti sino al 31/10/2020

In base all’art. 221, comma 3, cit., negli uffici che hanno le disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti ed i documenti sono depositati esclusivamente con le modalità telematiche di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato devono essere assolti con sistemi telematici.

Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un’indifferibile urgenza, il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

Deposito note scritte sino al 31/10/2020

Il giudice può disporre che le udienze tributarie sino al 31 ottobre 2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (art. 221, comma 4, cit.).

In tal caso, il giudice deve comunicare alle parti costituite, almeno trenta giorni prima dell’udienza già fissata, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte.

Al tempo stesso, deve assegnare alle parti costituite un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito di note scritte.

A questo punto, la parte, che ha già presentato l’istanza di pubblica udienza (art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992), può presentare l’istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del succitato provvedimento del giudice.

Il giudice deve provvedere entro i successivi cinque giorni (termine ordinatorio).

Secondo me, è opportuno ribadire la richiesta di trattazione orale della causa per esporre meglio e documentare le proprie tesi difensive, soprattutto con i limiti istruttori oggi imposti al difensore del contribuente, in attesa dell’urgente e necessaria riforma della giustizia tributaria.

Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione sino al 31/10/2020

Nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art. 221, comma 5, cit.).

L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti con sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica.

Collegamenti audiovisivi a distanza sino al 31/10/2020

La partecipazione alle udienze tributarie di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire mediante collegamenti audiovisivi a distanza con le seguenti modalità provvisorie sino al 31/10/2020.

A) Su istanza dell’interessato

L’istanza deve essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza (art. 221, comma 6, cit.).

Il giudice dispone la comunicazione alle parti costituite dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza pubblica.

La parte può partecipare all’udienza pubblica solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Lo svolgimento dell’udienza pubblica deve, in ogni caso, avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione.

All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratti delle parti, la loro libera volontà.

Di tutte le operazioni è dato atto nel processo verbale.

B) Su disposizione del giudice

Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre il collegamento audiovisivo a distanza (art. 221, comma 7, cit.).

L’udienza pubblica è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario.

In ogni caso, l’udienza pubblica si deve svolgere con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai difensori delle parti costituite, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento da remoto.

All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà.

Di tutte le operazioni è sempre dato atto nel processo verbale.

C) Udienze tributarie dopo il 31/10/2020

Esaurita la fase transitoria sino al 31/10/2020 (salvo ulteriori proroghe), il collegamento audiovisivo a distanza deve rispettare le tassative condizioni e modalità disciplinate dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 119 del 23/10/2018, come sostituito dall’art. 135, comma 2, D.L. n. 34/2020 più volte citato.

Le udienze pubbliche di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 546/1992 cit. possono avvenire tra l’aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.

L’udienza pubblica si deve svolgere in modo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi luoghi e di udire in modo chiaro e comprensibile quanto viene detto.

Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.

La partecipazione da remoto all’udienza pubblica può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione di cui all’art. 31 D.Lgs. 546/92 cit..

D) Provvedimenti amministrativi

Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la effettiva partecipazione all’udienza a distanza e, soprattutto, le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.

I giudici tributari, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, devono individuare le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti costituite lo svolgimento dell’udienza a distanza.

A quanto consta, l’udienza a distanza non ha trovato concreta applicazione neppure durante la fase emergenziale fino al 30 giugno 2020.

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