Processo tributario: giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

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L’art. 52 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. v), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 dispone che:

 

“1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell’articolo 4, comma 2.

2. L’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis”.

 

Il previgente art. 52 del d.lgs. n. 546/1992 rubricato “Giudice competente e legittimazione ad appellare” prevedeva che:

 

“1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell’art. 4, comma 2”.

 

L’articolo 9, comma 1, lettera v) ha riformulato l’art. 52 del d.lgs. n. 546/1992, aggiungendo cinque commi, specificatamente dedicati alla disciplina della fase cautelare e modificando, altresì la denominazione della rubrica dell’articolo in esame che fa adesso riferimento ai “provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello”, riconducibili alla disciplina della sospensione.

È, dunque, rimasto invariato il comma 1 dell’art. 52 cit., che individua il giudice competente per l’appello nella commissione tributaria regionale, rinviando per la determinazione della competenza territoriale all’art. 4, comma 2, del medesimo d.lgs., ai sensi del quale “Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione”.

Del tutto nuova è la estensione della disciplina dedicata alla fase cautelare, introdotta sul presupposto della modifica dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992, che in buona parte ricalca la procedura prevista dall’art. 47 del medesimo d.lgs. per la sospensione dell’atto impugnato.

Infatti, il comma 2 del novellato art. 52 del d.lgs. n. 546/1992 prevede che l’appellante possa chiedere alla Commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

Nel secondo periodo del medesimo comma il legislatore precisa che il contribuente possa comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

La prima parte del comma in esame ricalca l’art. 283 c.p.c. che attribuisce al giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, il potere di sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata. Si tratta, quindi, dell’ipotesi che, prendendo atto dell’efficacia esecutiva della sentenza, consente alla parte soccombente in primo grado di produrre un’istanza volta a bloccare l’esecuzione della stessa.

La seconda parte del medesimo comma specifica, invece, un altro aspetto e consente al contribuente di richiedere comunque la sospensione dell’atto impugnato, ritenendo – evidentemente – che in caso di sentenza di rigetto di primo grado, ciò che rimane da sospendere sia l’atto originario.

Sul punto è stato osservato che in caso di ottenimento di sospensione cautelare della sentenza rimarrebbe, comunque, valida l’esecutività dell’atto prevista in pendenza del giudizio di primo grado (venendo inibita soltanto l’attivazione del meccanismo di riscossione frazionata di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992), mentre, con la sospensione dell’atto, diverrebbe possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione in relazione all’intero importo richiesto.

Dando seguito a detta impostazione, è evidente che, per il contribuente, si presenterebbe sconveniente chiedere al giudice la sospensione della sentenza, comportando, detta scelta, un duplice onere dimostrativo ed un minor vantaggio.

In base al comma 2 del novellato art. 52, la sospensione della sentenza è subordinata all’esistenza di “gravi e fondati motivi” al pari dell’art. 283 c.p.c., mentre la sospensione dell’esecuzione dell’atto può essere comunque richiesta nel caso di danno grave ed irreparabile, così come previsto in primo grado dall’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.

Il procedimento è analogo a quello dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale, e prevede la fissazione dell’udienza cautelare alla prima camera di consiglio utile, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

Analogamente al primo grado, è concessa al giudice d’appello la possibilità – nei casi di eccezionale urgenza – di sospendere la sentenza inaudita altera parte, con decreto motivato, fino alla pronuncia cautelare del collegio; quest’ultimo, sentite le parti in camera di consiglio, provvede poi con ordinanza motivata non impugnabile. È previsto, altresì, che il giudice possa subordinare i provvedimenti cautelari alla garanzia richiamata nell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

 Infine, per effetto del richiamo al comma 8-bis dell’art. 47, contenuto nel secondo periodo del comma 6, durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa

 

Avv. Villani Maurizio

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