All’esame della Commissione giustizia della Camera dei Deputati una norma modificativa dell’art. 624 c.p. in punto di procedibilità: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Il disegno di legge sulla procedibilità nel furto
È stato assegnato il 4 novembre scorso alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati un disegno di legge con cui ci si propone di modificare l’art. 624 cod. pen. che, com’è noto, prevede il reato di furto, vale a dire il progetto normativo A.C. 2584.Orbene, fermo restando che esamineremo in cosa consiste siffatta modifica da qui a breve, corre l’obbligo di osservare, a questo punto della disamina, che, con il codesto disegno di legge, si vuole “fornire agli operatori della sicurezza gli strumenti adeguati per tutelare la cittadinanza, nonché i turisti che soggiornano nel nostro Paese” (così: relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge) posto che, ad avviso dei firmatari di siffatto progetto legislativo, “come è attualmente formulato l’articolo 624 del codice penale, in caso di borseggi, per poter agire giudizialmente è necessaria la querela di parte del soggetto offeso, che spesso è un turista e non ha modo o tempo di procedere formalmente; senza la querela di parte si ha una sostanziale impunità dei malviventi” (così: relazione di accompagnamento riguardante questo progetto di legge).Chiarito il “perché” di questo progetto normativo, non resta dunque che vedere “in che modo” si è intervenuti. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La modifica preveduta per l’art. 624, co. 3, cod. pen.
Dato che l’art. 624, co. 3, cod. pen. stabilisce attualmente, per un verso, che il “delitto è punibile a querela della persona offesa” (primo periodo), per altro verso, che si “procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)” (secondo periodo), l’art. 1, co. 1, A.C. 2584 dispone che all’“articolo 624, terzo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero se ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 11-decies»”.Di conseguenza, alla luce di codesta modificazione, si prevede la procedibilità d’ufficio per il reato di furto anche quando ricorre siffatta circostanza e, dunque, come recita questo articolo 61, n. 11-decies, cod. pen., “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri”.L’introduzione di siffatto elemento accidentale del reato tra quelli per cui l’illecito penale in questione può divenire perseguibile d’ufficio, dunque, risponde all’esigenza già evidenziata in precedenza, ossia quella per l’appunto consistente nell’evitare che si debba presentare una querela nei casi borseggi consumati all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.
3. Conclusione
Questa è dunque la novità che connota tale disegno di legge.Non resta dunque che attendere di “vedere” se siffatto progetto normativo verrà approvato così com’è da ambedue i rami del Parlamento.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento