Privacy: pubblicata l’autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica

Redazione 28/03/12
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Biancamaria Consales

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2012, n. 72, la deliberazione del Garante per la privacy contenente l’autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, con efficacia a decorrere dal 1° marzo 2012 fino al 31 dicembre 2012.

A seguito di tale provvedimento, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, anche in assenza del loro consenso informato, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico nel rispetto di precisi limiti e condizioni.

In merito ai soggetti, l’autorizzazione è rilasciata:

a) alle università, agli enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ai ricercatori che operano nell’ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche;

b) agli esercenti le professioni sanitarie e agli organismi sanitari unicamente per scopi statistici e scientifici;

c) a persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e organismi privati, nonché a soggetti specificatamente preposti al trattamento quali incaricati o responsabili.

In merito all’oggetto, invece, l’autorizzazione è rilasciata quando:

1. il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuato per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico è necessario per la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull’interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca;

2. la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, per scopi statistici e scientifici.

Rimangono esclusi dall’autorizzazione gli scopi della ricerca che possono essere realizzati, nel caso concreto, mediante il trattamento di dati anonimi e/o il trattamento di dati di interessati che sia possibile contattare al fine di rendere l’informativa e acquisirne il consenso.

Presupposto per l’autorizzazione al trattamento dei dati degli interessati da includere nella ricerca è che questi non siano contattabili al fine di fornire loro l’informativa sul trattamento dei dati a causa delle seguenti ragioni particolari o eccezionali, documentate nel progetto di ricerca:

1. motivi etici riconducibili alla circostanza che l’interessato ignora la propria condizione. Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali l’informativa sul trattamento dei dati da rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi;

2. motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che non è possibile contattare, per il numero elevato, tutti i soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca.

Resta, invece, fermo l’obbligo di raccogliere il consenso informato al trattamento dei dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui sia possibile rendere loro un’adeguata informativa e acquisirne il relativo consenso.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati utilizzati per la conduzione dello studio non possono essere diffusi; i risultati delle ricerche, invece, possono essere diffusi in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell’ambito di pubblicazioni.

In merito, alla conservazione, il Garante precisa che i dati e i campioni biologici utilizzati per l’esecuzione della ricerca sono conservati mediante tecniche di cifratura o l’utilizzazione di codici identificativi oppure di altre soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni conservati, non li rendono direttamente riconducibili agli interessati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

A tal fine, deve essere indicato nel progetto di ricerca il periodo di conservazione, successivo alla conclusione dello studio, al termine del quale i predetti dati e campioni sono trasformati in forma anonima.

In merito, infine, alla custodia e sicurezza dei dati, sono adottati, in particolare:

a) idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati dello studio dai rischi di accesso abusivo ai dati, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi nelle operazioni di registrazione e archiviazione dei dati effettuate mediante strumenti elettronici;

b) protocolli di comunicazione sicuri basati sull’utilizzo di standard crittografici nella trasmissione elettronica dei dati raccolti nell’ambito dello studio a un database centralizzato in cui sono memorizzati o archiviati, nonché nella trasmissione in via telematica dei dati dello studio al promotore o ai soggetti esterni di cui lo stesso promotore si avvale per la conduzione dello studio;

c) tecniche di etichettatura, nella conservazione e nella trasmissione di campioni biologici, mediante codici identificativi, oppure altre soluzioni che, considerato il numero di campioni utilizzati, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità.

Redazione

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