Privacy: il sì del Garante alla trasmissione telematica delle schedine d’albergo alle Questure competenti

Redazione 04/12/12
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Biancamaria Consales

È favorevole il parere espresso dal Garante della privacy sullo schema di decreto ministeriale riguardante la comunicazione esclusivamente per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza circa l’arrivo e l’alloggio degli ospiti presso le strutture ricettive.

Infatti, il testo predisposto dal Ministero dell’interno, che sostituisce integralmente la normativa precedente, consente l’utilizzo sicuro delle nuove tecnologie per la trasmissione delle cosiddette “schedine d’albergo”, contenente le generalità degli ospiti, gli estremi del documento di riconoscimento e il numero dei giorni di permanenza degli stessi.

In base al nuovo decreto, i gestori delle strutture ricettive dovranno comunicare i dati delle persone alloggiate alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo, attraverso un apposito servizio attivato sul web dal Centro Elettronico Nazionale (Cen) della Polizia di Stato.

Per tutelare la riservatezza dei dati sono previste particolari procedure e misure di sicurezza sia per gli esercenti, sia per gli operatori di polizia.

Gli alberghi e le altre strutture ricettive dovranno innanzitutto chiedere un apposito certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web. Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il servizio web risultasse non funzionante, gli operatori potranno comunque inviare i dati dei clienti tramite fax o posta elettronica certificata (Pec).

I dati trasmessi dovranno essere cancellati subito dopo l’invio, mentre le ricevute di trasmissione dovranno essere conservate per cinque anni al fine di consentire eventuali controlli.

Una volta inviate, le informazioni saranno registrate, presso una struttura informatica del Cen, in aree di memoria logicamente separate in base all’ufficio territoriale competente, così da consentire un accesso selettivo al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato. Per quindici giorni i dati potranno essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A tutela della privacy, trascorso tale periodo, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale.

Trascorsi, invece, cinque anni dalla registrazione, le schedine d’albergo dovranno essere definitivamente cancellate anche dal Centro Elettronico Nazionale.

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