Primi appunti sulla riforma di via e vas recata dal d.l.77/2021

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Serve ricordare in premessa che la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) è stata profondamente modificata, con il D.Lgs. 104/2017, al fine di recepire le modifiche apportate, alla legislazione europea in materia, dalla direttiva 2014/52/UE.

Il recepimento della direttiva 2014/52/UE non è stato però giudicato del tutto adeguato dalla Commissione europea, che in data 12 febbraio 2020 ha avviato, con una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2019/2308) per non conformità alla normativa europea in materia di valutazione dell’impatto ambientale.

È quindi intervenuto, anche ai fini del superamento di tale contenzioso, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

L’articolo 50 del D.L. 76/2020 ha apportato una lunga serie di modifiche alla disciplina della VIA volte a perseguire principalmente l’accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308.

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La procedura di infrazione 2019/2308 è stata in seguito archiviata, come risulta dal comunicato del 24 febbraio 2021 del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri[1].

Arriviamo ai giorni nostri. Il PNRR Italia[2] prevede impegni presi dall’Italia rispetto ai partners europei per una profonda semplificazione delle norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

In attuazione di  dette condizioni, necessarie per accedere ai 191,5 miliardi di euro del Recovery Fund, l’Italia dovrà rispettare ben 528 condizioni: al fine di approntare le prime riforme è intervenuto il secondo Decreto Semplificazioni, qui in commento, nella parte relativa alle procedure VIA – VAS.

Di seguito si esaminano le modifiche apportate, articolo per articolo, nella sequenza normativa prevista dalla Parte II del Codice Ambiente.

Articolo 6 –  oggetto della disciplina

Dopo avere modificato alcune definizioni all’art. 5 comma 1 del Codice Ambiente sui progetti[3], studi di impatto ambientale[4] e condizione ambientale del provvedimento di VIA[5], il legislatore all’art. 6 fa alcune importanti modifiche.

In effetti alcune di esse erano già state anticipate dal primo decreto semplificazioni con riferimento a progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale[6] al comma 3-ter. Ora alla lettera b), comma 1), si apportano modifiche all’articolo 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a regolare le ipotesi in cui l’Autorità competente coincida con l’Autorità che autorizza il progetto; in tale ipotesi, la norma proposta prevede che la valutazione dell’impatto ambientale venga rilasciata dall’Autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio. “Si tratta di una importante semplificazione, tenuto conto che con l’istituzione del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, le competenze in materia di autorizzazione di numerosi impianti sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica, di talchè in questi casi la procedura autorizzativa e quella di valutazione di impatto ambientale, pur se esercitate da distinte Direzioni generali, fanno capo al medesimo Ministero[7]”.

Oggi la norma modificata, introdotta dall’art. 25, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, dunque, recita: “Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio”.

Al comma 9, sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, poi così modificato dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, il primo legislatore delle semplificazioni previde che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, (di competenza statale), III e IV (di competenza regionale) il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA.

Il Governo Draghi, con comma introdotto dall’art. 25, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, ha arrecato  misure di semplificazione procedimentale, escludendo la materia dall’ambito di applicazione dell’articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 (c.d. preavviso di rigetto).

Il nuovo comma 10-bis prevede, dunque, che “ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Quale la ratio? Sembra ovvio che le regole di partecipazione che si esprimono nei procedimenti di consultazione previsti nella verifica di assoggettabilità a VIA e nella VIA assorbano le guarentigie di partecipazione espresse con il preavviso di rigetto.

Discorso diverso vale per il pre-screening[8] e per il monitoraggio: nel primo caso, giacché misura extra-procedimentale specificamente richiesta dal proponente e, nel secondo caso, giacchè afferente ai controlli ex-post delle opere.

 

Articolo 7-bis – competenze in materia di via e di verifica di assoggettabilità a via

L’articolo 7-bis rubricato “Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, è stato oggetto di modificazioni a mezzo della sostituzione dell’attuale comma 2-bis, per mezzo dell’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di inserire un nuovo allegato alla parte seconda del decreto legislativo stesso, nel quale individuare le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti in quanto strategici per la decarbonizzazione del Paese ed ora anche del PNRR. In particolare, in base alla lettera a), viene sostituito il comma 2-bis introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, che prevedeva uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’individuazione delle tipologie di progetti e di opere attuativi del PNIEC, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti di opere.

Il nuovo obiettivo è quello di individuare direttamente le opere, sia attuative del PNIEC che anche del PNRR, in modo da rendere da subito effettiva la c.d. “fast track” già prevista dal citato decreto legge n. 76 del 2020, ulteriormente potenziata con le ulteriori novità introdotte dal nuovo provvedimento, ivi compresa l’operatività della Commissione VIA PNRR-PNIEC che nel testo previgente era vincolata all’adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[9].

L’articolo 18 novella il Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), eliminando le disposizioni volte a disciplinare l’emanazione di un apposito D.P.C.M. finalizzato all’individuazione delle tipologie di interventi necessari per l’attuazione del PNIEC nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 riscrive, dunque, il comma 2-bis dell’art. 7-bis del Codice dell’ambiente (inserito dall’art. 50, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 76/2020).

In luogo di tali disposizioni viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell’allegato I-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il nuovo testo non prevede più l’emanazione di un tale DPCM in linea con quanto previsto dall’art. 17 del decreto-legge in esame, secondo cui l’individuazione è ora effettuata direttamente dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del Codice.

Il nuovo testo del comma 2-bis dell’art. 7-bis così dispone: ”Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.
Il comma 2-ter  è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021[10].

Ricordiamo che il comma 2-quater è stato anch’esso (come il 2-bis e il 2-ter) introdotto dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020. Esso prevede che per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

Il legislatore della prima legge semplificazioni al comma 3 prevedeva che. “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto”, ripartendo così specificamente le competenze statali e regionali sulla base degli allegati.
Sempre precisando sulla competenza il comma 4, introdotto nel 2020, prevede che in sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8 del Codice Ambiente.

La previsione di cui alla lettera a) comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021 che ha introdotto il comma 4-bis del Codice Ambiente è volta a prevedere una procedura per individuare con certezza l’autorità competente in caso di dubbi in ordine ai progetti rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale.

Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

  1. a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
    b) tipologia progettuale individuata come principale;
    c) altre tipologie progettuali coinvolte;
    d) autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

Il successivo comma 4-ter, ancora introdotto dal legislatore del 2021, prevede che entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV,  il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.

Il comma 6 così modificato dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, dispone che qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.
Con intervento evidentemente telegrafato da Bruxelles[11], il comma 8-bis introdotto dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, prevede che limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

 

Articolo 8 – commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – via e vas

La competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC riguarda le procedure di valutazione ambientale di competenza statale:

– dei progetti ricompresi nel PNRR e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.

– dei progetti attuativi del PNIEC, la cui individuazione però non viene più demandata ad un decreto attuativo ma avviene direttamente nel nuovo Allegato I-bis alla parte seconda del Codice, introdotto dall’allegato I al decreto-legge in esame.

Alla lettera a) del comma 1 si sostituisce il comma 2-bis, dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Esso estende le competenze della Commissione VIA PNIEC[12] anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare; i componenti della Commissione VIA PNRR-PNIEC sono fissati in un numero massimo fino a quaranta unità, scelto tra il personale delle amministrazioni statali e regionali (oltre che dal CNR, dall’SNPA, dall’ENEA e dall’ISS, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) e se ne estende la permanenza in carica da quattro a cinque anni[13]. Si prevede che la Commissione VIA PNIEC-PNRR venga nominata con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del secondo decreto semplificazioni, la cui operatività nel testo previgente era vincolata all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre l’avvalimento dell’ISPRA da parte della Commissione VIA PNIEC-PNRR viene reso obbligatorio[14].

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, si prevede che all’attività istruttoria partecipa, con diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Alla lettera b) si propone un’integrazione al citato articolo 8, nel senso di prevedere che la Commissione tecnica VIA e VAS (articolo 8, comma 1) e la Commissione VIA PNRR PNIEC (articolo 8, comma 2-bis, così come modificato), nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, diano precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati, la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza[15].

Tale modifica ci pare in linea con il senso del decreto semplificazioni mirato all’accelerazione delle procedure rispetto agli impegni del PNRR (che comunque ricordiamo costituiscono sia nella parte a fondo perduto che nella parte a prestito, comunque, somme oggetto di indebitamento sui mercati da parte della Unione Europea o da parte dell’Italia). La criticità che emerge è ovvia: proprio laddove servirebbe maggiore attenzione all’impatto ambientale ovvero nei grandi progetti si prevede una corsia preferenziale. Il salto logico dalla preferenzialità alla tempestività nelle incombenze valutatorie porterebbe, se non a violare gli impegni temporali e finanziari del PNRR, probabilmente a violare la normativa europea sulle valutazioni di impatto ambientale e strategiche[16].

Al comma 5, modificato dall’art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, è stato, infine, aggiunto il riferimento alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

 

Articolo 9 – norme procedurali generali

Il comma 4-bis dell’art.9 è stato aggiunto dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020. Esso prevede che l’autorità competente provveda a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine.

 

Articolo 12. Verifica di assoggettabilità

Ricordiamo preliminarmente che, in base al disposto dell’art. 6, commi 3 e 3-bis, del Codice, tale verifica deve essere effettuata:

– per i piani e i programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 (che individua i piani e i programmi assoggettati a VAS[17]) che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al medesimo comma 2;

– per i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

Alla lettera a) dell’art.28 del DL semplificazioni 77/21 si modifica l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il numero 1) della lettera a) modifica il comma 1 dell’art. 12 del Codice, ove si dispone che – nel caso di piani e programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare.

La modifica è volta a:

– precisare che tale rapporto deve essere trasmesso esclusivamente su supporto informatico. Viene infatti soppressa la parte del testo previgente che consente, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, di provvedere alla trasmissione anche su supporto cartaceo;

– ridenominare il rapporto preliminare in questione come “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”.

La finalità di tale seconda modifica sembra essere quella di distinguere il rapporto preliminare in questione dal rapporto preliminare previsto dal successivo art. 13 che ha diversa funzione.

Il numero 2) della lettera in esame reca una modifica formale al comma 2 dell’art. 12 del Codice. La novella riguarda la parte del comma 2 in cui, nel testo previgente, si fa riferimento a un non ben definito “documento preliminare”, ed è finalizzata a chiarire che il documento di cui trattasi è il succitato “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”.

Il successivo numero 3) modifica il comma 4 dell’art. 12 del Codice al fine di precisare che, nell’emettere il provvedimento di verifica con cui si dispone l’assoggettamento o meno a VAS del piano/programma, l’autorità competente non può, diversamente da quanto contemplato dal testo previgente, definire alcuna prescrizione. Viene infatti soppressa la parte del testo previgente che prevede che l’autorità competente emette il provvedimento di verifica definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni.

Nella Relazione illustrativa si legge: “È necessario procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata da tempo già introdotta per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell’Amministrazione. È inoltre opportuno distinguere il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell’ambito del procedimento di VAS, di cui all’articolo 13 comma 1. I due documenti hanno finalità diverse: il primo è funzionale a comprendere se sono presenti impatti significativi sull’ambiente e quindi se sia necessaria la sottoposizione del piano/programma a VAS; il secondo documento è funzionale ad illustrare i contenuti che saranno inseriti nel Rapporto Ambientale. La proposta di modifica del comma 2 è funzionale a rendere coerente il comma 1 con la nuova denominazione del documento quale “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS” introdotta al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La trasmissione del rapporto avviene secondo modalità concordate caso per caso in ragione dell’opportunità[18].

La modifica del comma 4 è volta a eliminare le dette prescrizioni nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

 

Articolo 13 – redazione del rapporto ambientale

La lettera b) dell’art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021), modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale proposta relativa al comma 1[19] introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all’articolo 12, comma 2, (relativo alla valutazione sull’assoggettabilità a VAS) del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti.

Il numero 1) della lettera b) integra il disposto del comma 1 dell’art. 13 del Codice, ove si dispone che – sulla base del citato rapporto preliminare – il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

L’integrazione è volta a disporre che:

– l’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, provvede all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisirne i contributi;

– i soggetti consultati effettuano l’invio dei contributi all’autorità competente ed all’autorità procedente entro 30 giorni dall’avvio della consultazione.

I numeri 2) e 3) della lettera in esame provvedono a ricollocare le disposizioni recate dal testo previgente del comma 5 dell’art. 13 del Codice, che disciplinano la documentazione da trasmettere all’autorità competente e la relativa pubblicazione. Tali disposizioni, modificate e integrate, si trovano ora contenute nei commi 5 e 5-bis del nuovo testo.

Una prima modifica è volta a precisare che la documentazione in questione deve essere trasmessa dall’autorità procedente.

Una seconda modifica, ai sensi del nuovo comma 5, in analogia con la procedura di VIA,  è volta ad integrare il contenuto della documentazione in questione, prescrivendo che essa contenga non solo la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica (come già previsto dal testo previgente) ma anche le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma, l’avviso al pubblico e la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo istruttorio di cui all’articolo 33.

Un’ulteriore modifica è volta a sopprimere la parte del testo previgente del comma 5 volta a disporre che dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione.

Tale disposizione non viene riproposta nel nuovo testo del comma 5, né nel testo del nuovo comma 5-bis, in quanto i termini per l’istruttoria e la valutazione risultano disciplinati dai successivi articoli 14 e seguenti del Codice.

È stata inoltre esplicitata la tempistica con la quale la documentazione è pubblicata e resa accessibile, ossia “immediatamente” dopo la sua acquisizione[20].

L’ultima modifica risiede nell’integrazione operata con il nuovo comma 5-bis, che non si limita a riprodurre la disposizione recata dall’ultimo periodo del testo previgente del comma 5 (secondo cui la proposta di piano/programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi) ma dispone altresì che la documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nei siti web delle autorità competente e procedente.

Articolo 14 – consultazione
L’articolo 14 è stato sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021). “Per un’adeguata informazione, si ritiene sufficiente la pubblicazione dell’avviso sui siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente; a tale scopo è stata eliminata la pubblicazione in GURI/BUR. Per la dematerializzazione delle procedure, viene richiesto l’invio delle osservazioni solo in formato elettronico”[21].

Il comma 1 prevede che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente; b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.

Il comma 2 che  entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

“Coerentemente, il nuovo testo del comma 2 (che riproduce il testo previgente del comma 3) precisa che le osservazioni del pubblico potranno essere presentate sì in forma scritta (come già previsto dal testo previgente) ma esclusivamente in formato elettronico”[22].

Infine, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 18 – monitoraggio

La lettera d) dell’art. 28, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021, modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio che, nell’attuale formulazione, non essendo strutturata e formalizzata, non viene svolta.

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 18, non si ritiene necessaria la pubblicazione sui siti delle ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) in quanto è sufficiente la pubblicazione sui siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente, sopprimendo il riferimento a tali Agenzie regionali[23].

“La nuova formulazione chiarisce una delle principali finalità del monitoraggio ovvero verificare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali”[24].

Ai senso del nuovo comma 2-ter, l’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.

Il comma 3- bis prevede che l’autorità competente verifichi gli effetti prodotti e il contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rafforzando in tal modo il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali[25].

Articolo 19 – modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a via

Le modifiche introdotte all’articolo 19, sostituito dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, sono finalizzate all’allineamento della normativa italiana alla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e contestualmente ad introdurre ulteriori semplificazioni per un procedimento che non è prettamente valutativo, ma finalizzato ad indicare la necessità o meno di avviare un’ulteriore fase di valutazione di impatto ambientale, in ragione della verificata sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.

Nella nuova verifica di assoggettabilità a VIA[26], secondo Confindustria, si ottengono accelerazioni procedurali:

  • riducendo i termini della procedura di screening;
  • prevedendo una fase di consultazione preventiva tra autorità competente e proponente, nella quale, in particolare, l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, senza un aggravio delle tempistiche.
  • prevedendo che l’autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali – ossia l’istituto che il proponente può utilizzare per evitare il procedimento di VIA – formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

In particolare, alla lettera a), numero 1) del comma 1 del DL semplificazioni ultimo, si riduce da quarantacinque a trenta giorni, il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata, come resi pubblici ai sensi dell’articolo. 19, comma 3, del decreto legislativo in parola[27].

Con riferimento al numero 2), le modifiche proposte al comma 6, dell’articolo 19, ovvero il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA da emanarsi entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni per le dette osservazioni, consentono di introdurre una fase nella quale l’autorità competente possa chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente senza un aggravio temporale del procedimento[28].

Si fa notare che nel testo previgente, la possibilità (da parte dell’autorità competente) di chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente era già contemplata dal comma 2, ma limitatamente alla fase iniziale di verifica della completezza e dell’adeguatezza del progetto preliminare e della relativa documentazione trasmessi[29].

Al numero 3) si modifica la disciplina sulle condizioni ambientali nella verifica di assoggettabilità a VIA, di cui al comma 7 dell’art. 19, prevedendo che l’autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. “In tal modo, pur mantenendo la possibilità anche per la verifica di assoggettabilità a VIA di prevedere condizioni ambientali analogamente al procedimento di VIA, si fissa un termine entro il quale l’autorità competente deve esprimersi, senza ulteriori interlocuzioni con il proponente, al fine di dare certezza dei tempi procedimentali”[30].

Articolo 20 – definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di via

Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 19 del DL 77/21, si modifica l’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla consultazione preventiva sul livello di dettaglio degli elaborati progettuali, prevedendo che l’autorità competente trasmette al proponente il suo parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta degli elaborati progettuali, ivi compresi quelli per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 (ovvero i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati con il fondo complementare). Viene così introdotto un termine entro il quale l’autorità competente deve trasmettere al proponente il suo parere, rimediando ad una mancanza del citato articolo 20.

L’articolo 20 così sostituito dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi modificato dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, nel testo coordinato è il seguente: 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.[31]

Articolo 23 – presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di via e pubblicazione degli atti
Il DL 77/21 interviene sulla prima fase del procedimento di VIA.

La prima parte delle modifiche (lettera a) incide sull’architettura dell’articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, quanto al comma 3, la norma prevede che i termini per lo svolgimento delle verifiche circa la completezza della documentazione ai fini della VIA divengano perentori per l’Autorità competente. Al contempo, si prevede che l’Autorità possa procedere alle verifiche in parola, così come alla richiesta al privato di eventuale documentazione integrativa, entro il termine di 15 giorni[32].

Come si vede nel precedente testo era previsto il termine di 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA perché l’autorità competente verificasse la completezza della documentazione. Oggi viene equiparato il termine per le verifiche a quello per le integrazioni aumentandolo però di 5 giorni (15 giorni).

Per esigenze di raccordo con le disposizioni in tema attuazione del PNIEC e del PNRR, si prevede di richiamare, nell’articolo 23, comma 4, i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, poiché contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria.

Insieme alla riduzione delle tempistiche per le consultazioni, questa ultima norma appare tra quelle che più puntano all’accelerazione procedimentale necessaria al fine del rispetto del cronoprogramma del PNRR.

Articolo 24 – consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere

La seconda parte delle modifiche (lettera b) interviene sul dettato dell’articolo 24, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al comma 3 dell’art.24,  sostituito dall’art. 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021[33], si prevede, in particolare, che entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis (PNIEC-PNRR), dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (c.d. “consultazione pubblica”). Si prevede, altresì, che, entro il medesimo termine, siano acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4 (i.e. l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web)[34].

In ossequio alle garanzie partecipative di cui alla L.241/90, si prevede che entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

Al comma 4 che qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis (PNIEC-PNRR), può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati dal proponente[35].

Infine, si dispone che, su richiesta motivata del proponente, l’autorità competente possa concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione[36].

Il 5 comma dispone che ricevuta la documentazione integrativa, l’autorità competente procede all’immediata pubblicazione della stessa sul proprio sito web, avviando, tramite apposito avviso, una nuova consultazione del pubblico di trenta giorni.

Si riduce, però, a 15 giorni per i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati dal fondo complementare, il termine entro il quale le Amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente[37].

In primo luogo, nella norma in esame riscontriamo una rilevante ambiguità.

Se al comma 3 dell’art.24 si prevede che “chiunque” può prendere visione, e presentare le proprie osservazioni, il 5 comma dell’art. 24 se, da una parte, prevede una consultazione al pubblico di trenta giorni, dall’altra, nel caso del PNRR e del PNIEC, ovvero nel caso dei “grandi progetti”, prevede che solo le “Amministrazioni e gli enti pubblici interessati” possano presentare le osservazioni e trasmettere i pareri entro 15 giorni.

“La domanda”, diceva un famoso giornalista televisivo, “sorge spontanea”.

Ovvero, che fine hanno fatto i “chiunque” nella procedura relativa alla verifica delle modifiche e integrazioni nei progetti PNRR e PNIEC?

Vogliamo ottimisticamente pensare che ci sia stata una vista del legislatore del decreto legge che verrà rimediata dal legislatore della conversione. Rimane, comunque, il punto critico sui tempi e sull’oggetto di tali verifiche.

Secondo noi, pur comprendendo, le ragioni di accelerazione, tale previsione temporale corrisponde ad una fattuale abrogazione della procedura consultativa. Pensare che tali complesse verifiche progettuali possano essere svolte in così breve lasso di tempo lascia perplessi, considerato anche il regime di volontariato in cui agiscono gli esperti delle associazioni ambientali.

 

Articolo 25 – valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di via

Per la procedura di VIA ordinaria (nuovo art. 25), l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 modifica l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che il relativo provvedimento sia adottato dall’autorità competente entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della  cultura entro il termine di trenta giorni. Ne riviene una indubbia accelerazione ed un limite temporalmente fissato rispetto alle valutazioni del Ministero della Cultura.

La norma prevede anche una procedura di VIA “fast track”, la norma prevede che:

  • la Commissione VIA PNRR-PNIEC si esprima entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione ex art. 23 del Codice dell’ambiente, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA;
  • novità assoluta, in caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento di VIA, sia riconosciuto al proponente il rimborso automatico del 50% dei diritti di istruttoria.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni VIA, il titolare del potere sostitutivo provveda al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica (MiTE) nonché del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni;

  • nel caso in cui gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica, il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprenda l’autorizzazione paesaggistica.

Il secondo e il terzo periodo del comma 2 riprendono quanto già previsto ai commi 2 e 3 del previgente articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In più, rispetto alla versione del primo decreto semplificazioni, sta la previsione dell’adozione del provvedimento di via previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni[38].

Segnaliamo che il Servizio Studi del Senato correttamente scrive: “Si valuti l’opportunità di precisare il momento da cui decorre il termine indicato”[39]. Ovvero a partire da quanto decorre il termine per il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura?

Al comma 2-bis si prevede che, con riferimento ai progetti PNRR-PNIEC, la Commissione PNRR-PNIEC  si esprima entro 30 giorni (non 60) dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, e che il concerto del direttore generale del Ministero della cultura deve essere rilasciato entro il termine di venti giorni (non 30)[40].

Al comma 2-ter si prevede una misura per rendere maggiormente cogente il rispetto dei termini all’amministrazione. In caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento di VIA, è riconosciuto il rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria[41], di cui all’articolo 33, già versati all’amministrazione dal proponente[42].

Resta da chiedersi se la previsione qui sopraccitata sia compatibile con l’altra disposizione in merito al risarcimento del danno o all’alternativo indennizzo per il mero ritardo di cui all’art.2-bis, comma 1 e 1-bis, della L.241/90. Ricordiamo che le pubbliche amministrazioni sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

In alternativa, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

Tale rimborso del 50% dei diritti di istruttoria si cumula con l’indennizzo o con il risarcimento danni?

Servirebbe un chiarimento in sede di conversione da parte delle Camere.

Al comma 2-quater si ripropone la disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA ovvero da parte della Commissione VIA PNRR-PNRR già prevista nella versione previgente dell’articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, originariamente riferita alla sola Commissione VIA PNIEC nel decreto semplificazioni n.77/20 convertito nella L.120/20. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni VIA, del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni[43].

La differenza con la L.241/90 in materia di applicazione dei poteri sostitutivi in caso di ritardo sta nel fatto che il comma 9-ter dell’art. 2, prevede che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al responsabile dotato dei poteri sostitutivi  perché, entro un termine “pari alla metà di quello originariamente  previsto” (e non trenta giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario[44].

Si fa altresì notare che, rispetto al testo previgente, è presente un’ulteriore differenza che risiede nella precisazione che il titolare del potere sostitutivo non provvede (come contemplato dal testo previgente) al rilascio del provvedimento di VIA bensì all’adozione dell’atto omesso. Si ricorda infatti che l’inerzia in questione è quella della Commissione tecnica che non ha il potere di rilasciare il provvedimento di VIA ma solamente di proporne l’adozione[45].

Ai sensi del comma 2-quinquies, il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. Tale previsione è volta a razionalizzare il procedimento di VIA, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 23, comma 4 e l’articolo 24, comma 3, già si prevede in linea generale il coinvolgimento delle amministrazioni interessate con l’espressione del parere di competenza, anche in  sede di conferenza dei servizi[46], e che il Ministero della cultura si esprime sul provvedimento finale esprimendo il concerto sullo stesso[47].

Per Confindustria, “La norma va nella direzione auspicata da Confindustria nella misura in cui affida ai direttori generali dei Ministeri competenti, in luogo dei Ministri, l’adozione del provvedimento di VIA riportando quindi il provvedimento alla sua natura di atto amministrativo e prevedendo opportunamente due strumenti di responsabilizzazione per la PA, quali il rimborso al proponente del 50% degli oneri di istruttoria in caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento di VIA, nonché l’attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia”[48].

 

Articolo 26-bis – fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Il presente articolo è stato in toto introdotto dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di accelerare il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale introdotto con il decreto legislativo  16 giugno 2017, n. 104. “Dopo oltre tre anni di esperienza applicativa è maturata l’esigenza di  apportare taluni correttivi in grado di affrontare talune criticità applicative e rendere più celere l’iter procedimentale”[49].

In particolare, si introduce un nuovo articolo, il 26-bis, rubricato “Fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale” che disciplina la fase preliminare che “nasce dalla constatazione, ampiamente condivisa che la tempistica dei procedimenti spesso è rallentata a causa di una scarsa qualità progettuale e di Studi di Impatto Ambientale non adeguati, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate. Nel caso di progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della VIA di competenza regionale, ai  quali si applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, queste carenze del progetto e del SIA, strettamente correlate, determinano impasse difficilmente superabili nei termini previsti”[50].

Come è noto il d.lgs. n. 152 del 2006 contiene già due diverse fasi preliminari e facoltative all’articolo 20 (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali) e all’articolo 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), tali procedure, tuttavia, sembrano porsi come conseguenti e non contestuali. Il comma 4  dell’articolo 21, infatti, stabilisce espressamente che l’avvio della procedura di definizione dei contenuti del SIA può essere stabilita anche da parte dell’autorità competente in esito alla procedura di cui all’art. 20 (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali). Inoltre non è indicato e un termine perentorio per il rilascio del parere finale.

Infine, va considerato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 7 del già citato art. 27-bis deve comprendere, oltre al provvedimento di VIA, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto[51].

“Per tali ragioni si rende necessario introdurre una fase facoltativa e preliminare all’avvio del PAUR, che consenta contemporaneamente di definire i contenuti del SIA e le condizioni per il rilascio dei successivi titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. La definizione contestuale dei contenuti del SIA (art.21) e di quelli progettuali (art.20) avviene attraverso il ricorso ad un istituto noto e ampiamente utilizzato quale la conferenza preliminare, di cui all’art. 14, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241.

“La conferenza preliminare, infatti, permette, da un lato, una chiara definizione dei termini e delle responsabilità di ciascuna amministrazione partecipante, dall’altro, di evitare, fatto salvo l’emergere di nuovi elementi significativi nel corso del successivo PAUR, che ci si possa discostare immotivatamente dalle determinazioni espresse in questa sede preliminare”[52].

“In coerenza con la finalità di individuare più chiaramente modalità e sedi di espressione delle determinazioni della amministrazioni interessate al rilascio del PAUR, andrebbe valutata l’opportunità di precisare che, in presenza di elementi nuovi, la modifica delle determinazioni già espresse in sede di conferenza preliminare ovvero la formulazione di condizioni o osservazioni in caso di mancata espressione di determinazioni in sede di conferenza preliminare possono aver luogo solo in sede di conferenza dei servizi decisoria di cui al comma 7 dell’art. 27-bis”[53].

Concretamente, al termine della fase preliminare proposta, il proponente avrà tutti gli elementi informativi necessari all’elaborazione di un SIA adeguato alla tipologia, alle dimensioni ed alla localizzazione del progetto che intende realizzare e anche le informazioni necessarie alla redazione del progetto, degli atti di assenso comunque denominati necessari e da quali elaborati debba essere corredato ai fini della loro acquisizione”[54].

Un altro indubbio effetto positivo di questa fase è la preventiva conoscenza del progetto da parte di tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che agevolerà la loro attività istruttoria nel corso del procedimento PAUR e, quindi, con elevata probabilità ridurrà i tempi effettivi di tale procedimento.

L’ultimo comma del nuovo articolo 26-bis inserisce, previo accordo tra l’autorità competente e tutte le amministrazioni e gli enti interessati, la possibilità che nel procedimento PAUR, ove sia intervenuta questa fase preliminare, vengano ridotti alla metà i termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria, di cui al comma 7 dell’art. 27-bis.

E’ ragionevole pensare che tale accordo tra l’amministrazione proponente e gli altri enti interessati possa essere conseguito ove il proponente si sia attenuto scrupolosamente alle determinazioni della fase preliminare e al netto di elementi informativi e/o valutativi di maggior dettaglio emersi nelle fasi successive[55].

Il Servizio Studi del Senato in proposito scrive e segnala: “Si fa notare che le disposizioni fin qui illustrate contenute nei commi 1 e 2 sembrano ricalcare quelle recate dall’art. 21 del Codice e volte a disciplinare, nell’ambito del procedimento ordinario di VIA, la fase attivabile su richiesta del proponente e finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. In particolare, le disposizioni del comma 2 in esame sono analoghe a quelle recate dal comma 2 dell’art. 21, con la differenza che in tale ultima disposizione viene precisato che la comunicazione alle altre amministrazioni interessate o competenti deve avvenire contestualmente alla pubblicazione sul sito web. Ciò premesso, andrebbe valutata l’opportunità, al fine di rendere certi i termini delle procedure, di integrare il comma in esame al fine di chiarire che la comunicazione deve avvenire contestualmente alla pubblicazione sul sito web”[56].

Articolo 27 – provvedimento unico in materia ambientale
Le due novità dell’art. 27 sono da una parte l’esplicitazione dei titoli ambientali che possono essere richiesti nel provvedimento unico ambientale; dall’altra la previsione della convocazione della conferenza di servizi immediatamente a valle della prima fase di consultazione del pubblico e delle amministrazioni competenti, in luogo della convocazione simultanea. Andiamo per gradi.

Viene modificato l’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “in ragione dell’esigenza di circoscrivere gli ambiti autorizzativi normati, in analogia con quanto previsto per l’AIA. In tal senso si propone che le autorizzazioni ambientali che possono essere chieste nel PUA siano solo quelle indicate nella lista definita al comma 2[57]. In tal modo viene agevolata la formulazione delle istanze che, sulla base dell’esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazioni che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell’amministrazione di richieste di perfezionamenti dell’istanza medesima”[58].

Il comma 2, modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: “È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal presente procedimento (PUA) dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio laddove necessario dei titoli elencati al comma 2[59].

Altrettanto riferimento fa il comma 4 alla lista di autorizzazioni di cui al comma 2.

Va da sè il fatto che se c’è una “facoltà del proponente” tale facoltà deve essere espressa, in collaborazione con l’autorità competente[60] che deve condividere o perlomeno assentire sulla proposta del proponente, analogamente a quanto succede per la VAS secondo quanto previsto all’art. 28 dello stesso decreto in esame che modifica l’articolo 13, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006.

Il nuovo comma 6 modifica in 10 giorni la precedente previsione di 5 giorni, per la quale, dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’art.14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241.[61]

Inoltre, con la modifica di cui al comma 7[62] è tesa a razionalizzare alcuni passi del procedimento secondo una precisa scansione temporale degli stessi. In particolare si ritiene che la conferenza dei servizi possa più efficacemente esplicare la sua funzione se convocata immediatamente a valle della prima fase di consultazione del pubblico e delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali. “Nell’ottica dell’economia procedimentale, svolgere la Conferenza dei servizi a valle di tale consultazione ha anche lo scopo di mettere in grado le amministrazioni che vi partecipano di meglio esplicitare gli elementi integrativi di cui hanno bisogno per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ed esplicitare in presenza del proponente eventuali altri elementi per la rimozione di eventuali motivi ostativi al rilascio delle medesime”[63].

La modifica di cui al comma 8, comma sostituito dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si rende necessaria per allineare le disposizioni di cui all’art. 27 alle modifiche proposte nel presente provvedimento alla disciplina della VIA, con particolare riferimento ai progetti di competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Di fatto nel nuovo comma 8 viene solo aggiunto il riferimento al PNRR[64].

27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Si ricorda preliminarmente che, in base al disposto del citato art. 27-bis (introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 104/2017), la procedura per il rilascio del PAUR viene attivata, su istanza del proponente, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale. Si fa notare che tale attivazione non è eventuale, come nel caso del PUA, ma obbligatoria in quanto la norma (art. 27-bis, comma 1, del Codice) dispone che “nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza (…), allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.

Con la modifica di cui alla lettera a) si prevede che nel caso in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160[65], l’amministrazione  competente effettui la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità di detta variante entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente.

Alla lettera b) viene eliminato dal testo il termine “adeguatezza” in quanto, sulla base dell’esperienza di applicazione delle regioni e province autonome (emersa durante la predisposizione degli “Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art.27 bis, d.lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)”, tale termine non sembra di agevole interpretazione per definizione della relativa attività da svolgere.

Inoltre, dal 4 comma, è eliminata la frase “concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale”[66] per dare modo di utilizzare la consultazione pubblica anche per gli altri titoli autorizzativi[67].

Inoltre, si interviene sulla fase massima diffusione al pubblico di tutte le informazioni concernenti il procedimento specificando che, nel caso in cui il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica[68].

Con la modifica di cui alla lettera c) si prevede che entro i successivi trenta giorni l’autorità competente possa chiedere al proponente eventuali integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi che confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio[69].  Inoltre, l’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4 ovvero di 15 giorni. Si ripetono qui le osservazioni avanzate sopra al comma 5 dell’art.24.  Come possono associazioni ambientaliste, portatrici di interessi collettivi, riuscire a verificare dette integrazioni o modifiche, comprensive eventualmente nel PAUR anche di varianti urbanistiche, in solo 15 giorni?  Ci sembra un abrogazione fattuale.

Alla lettera d) viene novellato il comma 7 dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per raccordare il termine previsto dal comma 7 con le modifiche apportate al comma 5.

Inoltre, vengono dettagliati i contenuti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Si prevede altresì che, nel caso in cui il rilascio di singoli titoli abilitativi settoriali sia ricompreso nell’ambito di un’autorizzazione unica o in un unico atto di assenso comunque denominato, quest’ultimo confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale in luogo dei singoli titoli settoriali.

Sempre il comma 7 prevede che la conferenza di servizi sia convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.[70]

Al comma 7-bis si prevede una verifica ex post delle condizioni prescritte in conferenza di servizi nel caso in cui ai sensi della normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa[71].

Inoltre, al comma 7-ter si prevede che, laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, gli stessi costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dia atto.

ARTICOLO 28 – MONITORAGGIO
Con le modificazioni proposte all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si prevede, alla lettera a), che la costituzione degli appositi osservatori ambientali avvenga non gìà “d’intesa” con il proponente come attualmente previsto, bensì “sentito” quest’ultimo. Alla lettera b) si prevede che ai predetti osservatori vi prendano parte soggetti estranei al Ministero della transizione ecologica nella misura del cinquanta per cento, anziché in quella dei due terzi come attualmente previsto.[72]

Articolo  27  del decreto semplificazioni n. 77/21 – interpello ambientale

La proposta normativa è volta a disciplinare l’interpello ambientale al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, imprese e privati chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale, tenuto conto della complessità e dell’evoluzione nel tempo della disciplina, anche in relazione ai mutamenti del quadro normativo dell’Unione europea.

Tale disciplina riprende la ratio dell’interpello in materia di lavoro, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e successive modificazioni, modulando l’istituto sulla base delle specificità della materia ambientale.

Con tale interpello “collettivo” si consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, di sottoporre quesiti di ordine generale riguardanti l’interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale.

Il modello che si è scelto di adottare è riferito all’interpello “c.d. improprio”: con tale strumento si intende garantire indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza.

Risponde a un principio di trasparenza il dettato di cui al secondo comma, che prevede l’obbligo, in capo al Ministero della transizione ecologica, di pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Informazioni ambientali”, le risposte fornite alle istanze di interpello, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali[73].

“Considerato l’elevato tecnicismo della materia ambientale, l’introduzione di un meccanismo di interpello, simile a quello fiscale, volto ad assicurare agli operatori, attraverso le associazioni imprenditoriali, un confronto con l’amministrazione in grado di evitare sanzioni e sequestri a fronte di regole spesso di difficile interpretazione, rappresenta una misura estremamente positiva fortemente voluta da Confindustria”[74].

Tale disciplina, ispirata per agevolare gli operatori in ambito ambientale, non incide, tuttavia, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione[75].

In sintesi

Riassumendo quanto sopra esposto, se alcune modifiche normative sembrano essere coerenti ad esigenze di semplificazione o, più spesso, di chiarimento di talune lacune normative, altrettanto spesso alcune riduzioni temporali nei procedimenti delle consultazioni rischiano di fare venire meno senso e significato delle stesse rispetto agli stessi principi generali discendenti dalle direttive europee: ovvero informazione del pubblico, partecipazione, consultazione e tiering, accesso alla giustizia, etc..

In altre parole, se da una parte si nota un’eccessiva accondiscendenza alle esigenze temporali per le correzioni / integrazioni della documentazione del proponente (che pur è vero ha certamente sbagliato qualcosa nella proposta), dall’altra parte si registra quasi un fastidio nel dovere, comunque, concedere tempistiche insostenibili per verifiche documentali di grandi progetti, e nel PAUR magari comprensivi anche di varianti urbanistiche, ad organizzazioni di tutela ambientale che svolgono dette verifiche per spirito e servizio di volontariato.

Giustificare tutto questo sulla base delle urgenze di spesa rischia di fare diventare il regime di eccezione (rectius, regime di emergenza) un regime di normalità.

Non sarebbe stato più coerente rispetto a dette urgenze, chiedere alcune deroghe temporalmente limitate (entro e non oltre il 2026) e circoscritte ratione materiae al PNRR (e non anche al PNIEC) all’applicazione dei principi di partecipazione e consultazione di cui alle direttive europee in materia di Via-Vas?

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Note

[1] Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 77

[2] P.N.R.R. (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) Testo aggiornato trasmesso al Senato lunedì 26 aprile 2021, www.governo.it

[3] g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE; (lettera così modificata dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)

[4] i) studio di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle indicazioni contenute nell’allegato VII alla parte seconda del presente decreto; (lettera sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 104 del 2017, poi così modificata dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)

[5] o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio; (lettera così modificata dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)

[6] Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. (comma così modificato dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)

[7] Relazione Illustrativa al DL 77, pag. 13

[8] Pre-screening,  di cui al comma 9, finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti, che il proponente può richiedere per una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.

[9] “Al riguardo, si precisa che tale disposizione è volta ad individuare l’ambito di competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC ai sensi dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal presente provvedimento, rimanendo impregiudicata la disciplina generale sulla verifica di assoggettabilità a VIA e di assoggettabilità a VIA. In considerazione delle modifiche proposte all’art. 7-bis, comma 2-bis, alla lettera b) si prevede conseguentemente l’abrogazione del successivo comma 2-ter, relativo all’individuazione delle aree non idonee per le opere attuative del PNIEC”.

[10] 2-ter. L’individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo (comma abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021)

[11]  Anche memori del fatto che il 12 febbraio 2020 la Commissione UE ha avviato, con una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2019/2308)

[12] “Si ricorda che la Commissione Tecnica PNIEC, introdotta con il decreto legge n. 76/2020, non è stata mai costituita e nasceva in particolare per gestire una materia specifica circoscritta, quella relativa alle scelte energetiche, che tra l’altro è disciplinata con procedure speciali di settore tese a favorire soprattutto le energie rinnovabili (autorizzazione unica). VAS del PNIEC aveva concluso ribadendo la necessità, stante le lacune del piano, che i suoi sviluppi e in specie l’individuazione delle opere nei veri territori dovesse essere operata con DPCM da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS. Eliminare questo passaggio, prevedendo tout court che tutte le categorie generali di opere (senza che ci sia una VAS e una loro individuazione) vengano solo sottoposte a VIA da parte di una commissione speciale in cui – oltretutto – manca la previsione della necessaria componente giuridica – espone a gravi rischi di violazione della normativa europea”.Cfr. “Osservazioni e proposte di emendamenti del WWF ITALIA al decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Disegno di legge C. 3146), pag. 4

[13]  “La norma, in linea con le richieste di Confindustria, consente di superare le criticità riguardanti le modalità di funzionamento della Commissione ordinaria VIA-VAS, assicurando personale dedicato a tempo pieno alle pratiche di VIA statale, con specifico riguardo a progettualità strategiche come quelle derivanti dalla piena attuazione del PNIEC e del PNRR”, cfr. Confindustria “DL n. 77/2021 Semplificazioni e governance del PNRR”, pag. 9

[14] “Finalizzato ad accelerare l’attuazione del PNRR e del PNIEC è anche l’art. 18 del DL 77/21 che, nel recepire una proposta di Confindustria, attribuisce natura di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessari alla

realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC”, Confindustria, ibidem pag.8..

[15] Vediamo, dunque, il testo del comma 2-bis introdotto dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020 e poi sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021: ”Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 (ovvero alla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale Via Vas ordinaria). Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (01 giugno 2021). I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo   27, del decreto 152 del 2006, ovvero degli articoli sulla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, sulla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, sulla presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti, sulla consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere, sulla valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA e provvedimento unico in materia ambientale”.

[16] La direttiva VIA del 1985/337 CE è stata modificata cinque volte, nel 1997, nel 2003,  nel 2009, nel 2011 e nel 2014:

  • La Direttiva 97/11/CE ha allineato la direttiva alla convenzione UNECE Espoo sulla VIA in contesto transfrontaliero ed ha ampliato il campo di applicazione della VIA aumentando i tipi ed il numero di progetti da sottoporre a VIA (allegato I). Ha introdotto le fasi di “screening” e “scoping” (allegato III) e requisiti minimi di informazione. È stata presentata come revisione critica dovuta all’esperienza delle prime applicazioni di procedure di VIA in Europa.
  • La Direttiva 2003/35/CE ha allineato le disposizioni alla Convenzione di Aarhus per la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
  • La Direttiva 2009/31/CE ha modificato gli allegati I e II della direttiva VIA, aggiungendo progetti relativi al trasporto, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CO2).
  • La direttiva del 1985 e le sue tre modifiche sono state codificate dalla Direttiva 2011/92/UE che armonizzava la legislazione in materia ambientale,  rafforzava la qualità della procedura e la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione Europea
  • Con la Direttiva VIA 2014/52/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, le tematiche rettificate riguardano: semplificazione e armonizzazione delle procedure di VIA con altre autorizzazioni ambientali; rafforzamento della qualità della procedura ; revisione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienze.

La Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001 ed è tutt’ora vigente.

[17] “La disciplina sulla VAS configura apparentemente una fase endoprocedimentale, che sfocia in un parere motivato. A ben vedere, tuttavia, si tratta di qualcosa di diverso, nel senso che la VAS costituisce un supporto collaborativo proveniente dall’autorità competente a favore dell’autorità procedente, utilizzabile durante tutte le fasi del processo decisionale, sopratutto quando la scelta non è stata ancora cristallizzata. In ossequio ai principi di collaborazione e di integrazione, i due episodi sono strettamente intrecciati l’un l’altro, non solo perché il processo di VAS interferisce su quello decisorio, ma anche perché allo svolgimento del primo collabora l’autorità che deve decidere il piano” “I procedimenti amministrativi in materia ambientale” A.Crosetti, R.Ferrara, F.Fracchia, N.Olivetti Rason, in Introduzione al diritto dell’ambiente, pag. 266, Laterza, 2018.

Non è questa la sede per approfondimenti dottrinari atteso che questo è un primissimo commento alle novità recate dal II  Decreto Semplificazioni, n. 77/21, alla normativa in tema di di VIA-VAS.

Tra i primissimi studi sul tema VAS si segnala, comunque, E.Boscolo “La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e programmi: dalla VIA alla VAS”, in Urbanistica e Appalti, 2002, pp.1121 e sgg.; F:Fracchia, F.Mattasoglio, “Lo sviluppo sostenibile alla prova: la disciplina di VIA e VAS alla luce del D.Lgs 152 del 2006” in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2008, pp.121 sgg.. In particolare, sulla enunciazione dei principi delle direttive europee raffrontate con quelli del NEPA (National Environmental Protection Act) del 1969 in F.La Camera “Lo sviluppo sostenibile”, pagg. 447-465, Editori Riuniti, 2005. Tra gli altri testi più recenti, M.Petrocchi “Compendio di diritto dell’ambiente”, Nel diritto, 2018, pagg.107-136; A.Crosetti, R.Ferrara, F.Fracchia, N.Olivetti Rason, in Introduzione al diritto dell’ambiente, pagg. 258-266, Laterza, 2018; E.Benacci, “Compendio di diritto dell’ambiente”, pagg. 81-96, Simone, 2019. Tra i testi di carattere non giuridico si segnala A.Angelini, P. Pizzuto, “La società sostenibile. Manuale di Ecologia umana, Milano, 2021. ISBN 978-88-351-0934-1 e A.Angelini, A. Re, “Parole, simboli e miti della natura, Palermo 2012

[18] I commi 1 e 2 modificati dall’art. 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevedono: “1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. 2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente”.

[19] Il comma 1 per come modificato dall’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che : “ Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità competente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione”.

[20] Il comma 5 sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021) prevede che “L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico:a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale;c) la sintesi non tecnica;d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32;e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 14 comma 1;f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.

[21] Relazione Illustrativa, pag. 14

[22] cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 110.

[23] Il comma 3 modificato dall’art. 28, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate.

[24] Il comma 2-bis dispone che l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’Allegato VI alla parte seconda;

[25] Il comma 3-bis, introdotto dall’art. 28, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che l’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo 34.

[26] Tra i primi studi sul tema citiamo R.Marini, G. Mummolo, A Lo Porto, “ Le metodologie di valutazione dell’impatto ambientale”, Roma 1987; P.Dell’Anno (a cura di) “La valutazione di impatto ambientale: problemi di inserimento nell’ordinamento italiano”, Rimini, 1987; S.Nespor, A.L. De Cesaris (a cura di) “La valutazione di impatto ambientale”, Milano, 1992;  R.Ferrara (a cura di ) “Valutazione di impatto ambientale”, Padova 2000. In particolare, sulla enunciazione dei principi delle direttive europee raffrontate con quelli del NEPA (National Environmental Protection Act) del 1969 in F.La Camera “Lo sviluppo sostenibile”, pagg. 425-465, Editori Riuniti, 2005. Tra gli altri testi più recenti, M.Petrocchi “Compendio di diritto dell’ambiente”, Nel diritto, 2018, pagg.107-136; A.Crosetti, R.Ferrara, F.Fracchia, N.Olivetti Rason, in Introduzione al diritto dell’ambiente, pagg. 258-266, Laterza, 2018; E.Benacci, “Compendio di diritto dell’ambiente”, pagg. 81-96, Simone, 2019

[27] Il risultato finale nel testo coordinato dell’art.19, comma 4,  comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, è il seguente: “4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”.

[28]  Il testo coordinato dell’art.19, comma 6, comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, è il seguente: “L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente. Nel medesimo termine l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.

[29] Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 80

[30] Il nuovo comma 7, così modificato dall’art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, sarà il seguente: “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”.

[31] Il Servizio Studi del Senato scrive: “Si osserva che l’articolo 8, comma 2-bis, del Codice, già dispone che la Commissione in questione “opera con le modalità previste dall’articolo 20”. Si valuti quindi l’opportunità di un coordinamento”. Cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 81

[32] Il testo coordinato del comma 3, comma modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, è il seguente: “3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Entro il medesimo termine qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori”.

[33] Il comma 3 precede che:  “Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti”.

[34] Il WWF è contrario a detta previsione. “Come abbiamo visto, nell’Allegato I-bis allo stesso decreto ci sono interventi molto rilevanti riguardanti impianti e interventi per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale e nell’Allegato IV grandi opere pubbliche, non a caso definite nella rubrica dell’articolo 44 dello stesso decreto di particolare complessità o di rilevante impatto. Se ne deduce, come già avvenne all’epoca della applicazione delle normative e delle procedure derivanti dalla legge Obiettivo, che proprio le opere, gli impianti o comunque gli interventi a maggiore impatto non possano essere analizzati ed osservati in un tempo congruo da chiunque abbia interesse, comprimendo così il pieno esercizio del diritto alla informazione e alla partecipazione dei cittadini”, cfr. “Osservazioni e proposte di emendamenti del WWF ITALIA al decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Disegno di legge C. 3146), pag. 7

[35] Il WWF ha espresso anche qui la propria contrarietà: “non si capisce come si possa giustificare una scelta che favorisce l’allungamento dei tempi nello svolgimento dei compiti propri della pubblica amministrazione, mentre si propone nel contempo il dimezzamento dei tempi dedicati alla corretta informazione e piena partecipazione  dei cittadini. E’ una soluzione, quella proposta, che privilegia proponenti che difettano di competenza e penalizza il pubblico dei portatori di interesse, violando i principi cardine ispiratori della direttiva europea”, cfr. “Osservazioni e proposte di emendamenti del WWF ITALIA al decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Disegno di legge C. 3146), pag. 8

[36] Il comma 4, così sostituito dall’art. 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede: “4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.

[37] Il testo coordinato del comma 5 dell’art.24 prevede: “L’autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell’autorità competente sul proprio sito web. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti”.

[38] Il nuovo comma 2 così sostituito dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che: “Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2-bis, l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis”.

[39] Cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 83

[40]  Il nuovo comma 2-bis così sostituito dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che :  “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis”.

[41]  Nel capitolo “I procedimenti amministrativi in materia ambientale” A.Crosetti, R.Ferrara, F.Fracchia, N.Olivetti Rason lamentavano che “(…) non viene affrontato il problema della legittimità del provvedimento che sia emanato tardivamente (ipotesi che verosimilmente continuerà a verificarsi nella prassi, vista la complessità dei procedimenti in esame”, in Introduzione al diritto dell’ambiente di , pag. 263, Laterza, 2018

[42] Il nuovo comma 2-ter così sostituito dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che “nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33”..

[43] Il nuovo comma 2-quater, così sostituito dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 , così  prevede: “In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da arte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”.

[44] Il WWF ha espresso la sua contrarietà a questa previsione per il seguente motivo: “A questo proposito e più in generale si fa notare che: a) la norma non riguarda solo la Commissione speciale PNRR-PNIEC ma anche la Commissione VIA-VAS ordinaria e quindi si tratta di disposizione non legata alla eccezionalità del periodo 2021-2026; b) la ventilata “sostituzione” delegittima la funzione esercitata dagli stessi DG dei Ministeri competenti oltre che dalla commissione preposta alla VIA; c) il parere di ISPRA non potrà mai sostituire lo schema di provvedimento di VIA che viene predisposto attualmente dalla Commissione tecnica VIA-VAS.Si aggiunga, a questo ultimo proposito, che ISPRA, avrebbe il compito di sostituire la stessa Commissione: ciò che è dunque privo di utilità, non realistico, nonché abnorme e contrastante con il principio di autonomia, indipendenza e continuità che il diritto comunitario richiede in capo all’organo che deve rendere il parere di VIA. Infine, si rammenta che l’organo chiamato a rendere la valutazione di incidenza anche in sede di VIA, ove la VINCA sia negativa, non può essere esautorato da meccanismi politici di superamento del dissenso o da avocazioni, come ha ben chiarito di recente la Corte di Giustizia UE”, cfr. “Osservazioni e proposte di emendamenti del WWF ITALIA al decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Disegno di legge C. 3146), pag. 7

[45] Cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 85

[46] Il progetto di fattibilità tecnico-economica è oggetto di una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 convocata dalla stazione appaltante, che beneficia di una serie di regole speciali dettate dall’art. 44 del DL 77/21. In particolare si precisa che nel corso della conferenza di servizi sono acquisite e valutate: – le eventuali prescrizioni e direttive del CSLLPP; – gli esiti del dibattito pubblico svolto secondo le indicazioni dell’art. 46; – le osservazioni raccolte ai sensi dell’art. 47

– gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico; – gli esiti della valutazione di impatti ambientale.

[47] Il nuovo comma 2-quinquies prevede: “Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica” (i commi da 2-bis a 2-quinquies hanno sostituito i commi 2 e 2-bis ad opera dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021). Il Servizio Studi del Senato osserva che: “(…) sull’autorizzazione paesaggistica “si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5”. Tali ultimi commi disciplinano la facoltà, per il piano paesaggistico regionale, di prevedere, tra l’altro, la “individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”. Relativamente alla relazione paesaggistica, si ricorda che si tratta di un documento reso obbligatorio dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (recante “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”). Tale D.P.C.M. dispone infatti che la relazione paesaggistica “correda, congiuntamente al progetto dell’intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica” e “costituisce per l’amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’art. 146, comma 5” del D.Lgs. 42/2004, cioè, in altre parole, per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame “è volta a razionalizzare il procedimento di VIA, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 23, comma 4 e dell’articolo 24, comma 3, già si prevede in linea generale il coinvolgimento delle amministrazioni interessate con l’espressione del parere di competenza e che il Ministero della cultura si esprime sul provvedimento finale esprimendo il concerto sullo stesso”, cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 86

[48] Confindustria, ibidem, pag. 9

[49] Relazione Illustrativa al DL 77/2021, pag. 10

[50] Ibidem, PAG. 10

[51] Il nuovo articolo 27-bis ai primi due commi prevede: “1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale;b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell’autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione. Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

[52]  Il nuovo articolo 27-bis al 3 comma prevede: ”La conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all’articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite”.

[53] Cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 95

[54]  Relazione Illustrativa, Ibidem, pag. 11

[55] Il nuovo articolo 27-bis al 4 comma  prevede: “L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di cui all’articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati”.

[56] Cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 93

[57] a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[58] Relazione Illustrativa, pag 10

[59] “Si ricorda, in proposito, che il procedimento di VIA richiede un livello di progettazione inferiore. L’art. 5, comma 1, lettera g), del Codice, prescrive infatti che ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità o, ove disponibile, il progetto definitivo. Si ricorda altresì che l’art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dispone che “la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo”. Lo stesso art. 23 definisce i contenuti di massima dei tre livelli progettuali e demanda al regolamento di attuazione (ancora non emanato) la definizione dei contenuti di dettaglio”, cfr., Dossier Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure, D.L. 77/2021 – A.C. 3146, Servizio Studi Senato della Repubblica, pag. 90.

[60]  Per come rilevato anche dal WWF, vedasi “Osservazioni…op.cit., pag. 8

[61] Il comma 6 sostituito dall’art. 50, comma 1, della legge n. 120 del 2020, poi modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: “Entro cinque dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale”.

[62] Il nuovo comma 7 così sostituito dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che : “Entro i successivi quindici giorni l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà”.

[63] Relazione Illustrativa, pag 10

[64] Ecco il nuovo comma 8 così sostituito dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021: “Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l’autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell’ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.

[65] L’art. 8. del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, rubricato “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici” prevede:

  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  2. E’ facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
  3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

[66] Il WWF così commenta: “(…) si decide arbitrariamente e illogicamente di sopprimere i riferimenti alla Valutazione di Incidenza (VINCA) e alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ove necessarie. Ora è obbligo ricordare che, come stabilito dalla normativa comunitaria – Direttiva 52/2014/UE che ha rinnovato e integrato la procedura di VIA – e come confermato al comma 3 dell’art. 10 del D.lgs. n. 152/2006:la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. Con riguardo, poi, alla AIA basti richiamare quanto stabilito al comma 1 dell’art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e cioè che: “Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.” Quindi, eludere la VINCA e l’AIA, oltre ad essere in contrasto con la normativa europea e nazionale vigente, appare essere una scelta paradossale nel momento in cui tra l’altro si tratta di disposizioni riguardanti il provvedimento autorizzatorio unico regionale e un decreto finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure”, cfr. WWF, vedasi “Osservazioni…op.cit., pag. 9

[67] Relazione Illustrativa, pag 12

[68] Il comma 3 modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. La modifica del comma 4 prevede che: “Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica”.

[69]  Il comma 5, sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: “ Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4”.

[70] Il comma 7, sostituito con gli articoli 7, 7-bis e 7-ter, dall’art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede: “Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”.

[71] I commi 7-bis e 7-ter, dall’art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021 prevedono che: “7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 8 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

[72] Il comma 2 modificato dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 26, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: “L’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l’autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità competente può istituire, d’intesa con il proponente sentito il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
    b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
    b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
    (lettera così sostituita dall’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021)
    c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
    d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
    e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio.

All’esito positivo della verifica l’autorità competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.

[73] Si ricorda che l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, dispone tra l’altro che le amministrazioni pubbliche pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto, le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

[74] Confindustria “DL n. 77/2021 Semplificazioni e governance del PNRR”, pag. 11

[75] Paragrafo tratto dalla Relazione Illustrativa, pag 13

Prof. Avv. Bruno Aurelio

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