Previdenza riforma forense, chiarimenti in un comunicato della Cassa nazionale

Redazione 19/02/13
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Lilla Laperuta

Fra le novità introdotte dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in vigore dal 2 febbraio scorso, rileva il regime dell’iscrizione alla Cassa di previdenza forense, in relazione al quale in un comunicato dell’11 febbraio il medesimo organo di previdenza ha ritenuto opportuno fornire i chiarimenti di seguito illustrati.

Si ricorda che l’art. 21 comma 8 della legge di riforma dispone che l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense e quindi l’iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d’affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell’iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.

Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi Forensi.

Ai sensi del successivo comma 10, per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l’iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.

Il comma 9 affida, poi, alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall’ entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.

In attesa dell’emanando regolamento predetto e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti — chiarisce la Cassa — non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.

La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell’iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell’iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 L..141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l’entrata in vigore dell’emanando regolamento.

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