Previdenza forense: riforma in partenza dal 2024

Redazione 10/11/22
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Con comunicato del Presidente della Cassa Forense, l’ente annuncia l’approvazione della riforma del sistema pensionistico per l’avvocatura, che passerà dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo. La partenza è prevista per il 1°/1/2024.

     Indice

  1. L’origine della riforma
  2. Un’introduzione graduale
  3. Interventi previsti

1. L’origine della riforma

La riforma è in studio ormai da due anni, secondo il comunicato. Il percorso si è reso necessario a seguito delle risultanze del bilancio tecnico di fine 2020. Nel comunicato, infatti, la riforma viene definita “Un passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione.”

A questo certamente si deve il passaggio ad un sistema contributivo, che, secondo un articolo dello stesso Militi[1],  “garantirà una maggiore equità tra contribuzione versata e pensione erogata mantenendo, comunque, un livello adeguato delle future prestazioni, grazie anche alla buona patrimonializzazione che l’Ente ha raggiunto…”.

2. Un’introduzione graduale

Gli interventi saranno introdotti in maniera graduale. Dal 2024, infatti, ai futuri iscritti si applicherà integralmente il sistema di calcolo contributivo; per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, con sistema retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi; per gli avvocati con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, rimarrà il sistema retributivo, modificando il rendimento da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.

3. Interventi previsti

In generale, la riforma viene presentata come “equilibrata sulla falsariga della c.d. “Riforma Dini” (legge 335/95) che riserva una particolare attenzione all’adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti già pensionati o prossimi al pensionamento.” Ecco gli interventi principali.

  • L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.
  • Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100). Resta la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, di integrare i minimali non versati.
  • L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15%, mantenendo gli attuali benefici fiscali.
  • È previsto un innalzamento dal 7.5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale. I pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà.
  • Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate.
  • Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).
  • L’adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.
  • Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, con il coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica.
  • L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui.

Nota

[1] https://www.adepp.info/2022/09/cassa-forense-militi-inutilmente-allarmistiche-le-anticipazioni-sulla-riforma-previdenziale/

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