Presunzioni: il ragionamento inferenziale segue il procedere della regolarità causale

Redazione 26/09/19
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di Mattia Polizzi

Sommario

Massima

Vicenda e contenuto della decisione

Questioni.

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Cassazione civile, Sez. 3, ordinanza 26 febbraio 2019 n. 14762

Ove sussistano i presupposti per ricorrere alle presunzioni, il giudice, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto deve evidenziare i passaggi logici posti a base del proprio convincimento. Al riguardo, non occorre che tra i due fatti sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo per converso sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come sua conseguenza ragionevolmente possibile alla luce delle massime di esperienza, mediante un procedimento inferenziale basato su canoni di probabilità e verosimiglianza che colleghi il fatto ignoto a quello noto secondo la regola dell’id quod plerumque accidit.

I parenti di una persona deceduta in seguito ad un incidente stradale agiscono in giudizio contro il conducente dell’autovettura (e la compagnia assicuratrice del veicolo) al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da costoro patito: i congiunti, tutti conviventi con il de cuius, denunciano in particolare la riduzione reddituale costituita dalla differenza fra lo stipendio percepito dal defunto e la pensione di reversibilità loro corrisposta in ragione del decesso.

Il Tribunale afferma la sussistenza del concorso di colpa (nella misura del 30%), in quanto l’investito stava – al momento del sinistro – camminando sulla strada nello stesso senso di marcia del veicolo (in violazione dell’art. 190 c.d.s.) e respinge la domanda inerente al danno patrimoniale.

La Corte d’Appello rigetta il gravame proposto dai parenti avverso la sentenza di prime cure, confermando la decisione.

Viene, pertanto, proposto ricorso per cassazione. Per ciò che più da vicino interessa, i ricorrenti lamentano la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 924 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il «codice dell’ordinamento militare») nonché degli artt. 1226 e 2967 c.c., per non aver i giudici di merito riconosciuto il danno patrimoniale patito dai parenti, in qualità di congiunti conviventi con il de cuius, alla luce del confronto tra il reddito percepito al momento della morte di quest’ultimo e quello loro erogato con la pensione di reversibilità; in particolare, i ricorrenti affermano che la Corte d’Appello abbia ritenuto ingiustamente che la domanda non fosse provata, pur in presenza di puntuale riscontro documentale.

Difatti, la censura parte dalla premessa di cui all’art. 924 d.lgs. 66/2010, il quale dispone che il militare che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età debba cessare dal servizio permanente ed essere collocato in congedo (con la corresponsione del relativo trattamento pensionistico). Sulla scorta di ciò, affermano i ricorrenti che i giudici dei precedenti gradi di giudizio abbiano violato le norme preposte a regolare l’onere della prova e la valutazione equitativa del danno: da un lato era stata omessa in quei giudizi la valutazione dalla documentazione raccolta e tempestivamente versata in atti, sulla base della quale era possibile giungere alla prova della diminuzione reddituale; dall’altro, nell’opinione dei ricorrenti, i precedenti giudizi di merito avevano erroneamente affermato che non era stata data adeguata dimostrazione dell’intenzione del defunto che aveva cinquantasette anni al momento del decesso, di rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite anagrafico per il congedo, nonostante il carattere di stabilità dell’attività svolta consentisse di ricorrere alla prova presuntiva, al fine di individuare il tempo il relazione al quale riferire le pretese differenze reddituali.

La Corte di Cassazione, dopo aver riqualificato il motivo di censura ai sensi del n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., accoglie il ricorso, con rinvio a diversa composizione della Corte d’Appello a quo. La Suprema Corte censura la pronuncia impugnata affermando che il giudice dell’appello si sia limitato, erroneamente, a condividere assertivamente la complessiva statuizione del primo giudicante rendendo in tal modo una motivazione apparente con la quale non ha dato conto sia delle produzioni documentali in atti sia del possibile utilizzo delle presunzioni al fine di individuare il periodo temporale al quale riferire la differenza di reddito per i ricorrenti che dalla documentazione anzidetta risultavano familiari a carico della vittima dell’incidente stradale.

L’ordinanza della Cassazione fornisce utili delucidazioni in merito all’esatto meccanismo operativo sotteso al ragionamento presuntivo. La Corte ricorda infatti che, ricorrendo i presupposti per utilizzare le presunzioni, il giudice del merito deve rendere apprezzabili i passaggi logici che gli hanno consentito di giungere dal fatto noto a quello ignorato. Nel fare ciò non è necessario che tra i due fatti sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, simile a quello che regola l’eziologia processual-penalistica. È, invece, sufficiente che il fatto da provare possa essere desunto da quello noto come conseguenza «ragionevolmente possibile» (p. 7 della decisione), secondo un criterio di “normalità” o di regolarità causale, accertato alla stregua di canoni di probabilità che, fondandosi su massime di esperienza, rispondano alla regola del “più probabile che non” o, se si preferisce, dell’id quod plerumque accidit.

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La vicenda processuale esaminata consente di spendere alcune parole sul tema delle presunzioni, istituto utilizzo pressoché quotidiano nella pratica, ma adombrato di p>[1]; ciò con la doverosa avvertenza che l’ampiezza e la complessità della materia in esame implica necessariamente che le righe che seguiranno non potranno che costituire delle sintetiche osservazioni di massima.

Il meccanismo presuntivo affonda le proprie radici in epoche decisamente antiche ed è oggi disciplinato, nei suoi tratti essenziali, dagli artt. 2727 ss. c.c. Ai sensi dell’art. 2722 c.c. «le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato»: come autorevolmente osservato in dottrina, il meccanismo sotteso a tale operazione «rientra nell’esperienza quotidiana di ognuno» e consiste nel «ricavare dalla conoscenza acquisita di un fatto la convinzione dell’esistenza di un altro fatto, risalire cioè, per via induttiva, dalla conoscenza di qualcosa a qualcos’altro non direttamente conosciuto»[2]. Per quanto riguarda l’efficacia probatoria ed il modo con il quale viene a determinarsi il convincimento del giudice le presunzioni vengono ascritte al genus delle prove indirette (o critiche) in contrapposizione a quello delle prove dirette, le quali risultano invece – come noto – idonee a fornire una conoscenza immediata del fatto da provarsi[3].

In via di prima approssimazione e ferme le osservazioni che saranno svolte infra è possibile osservare che le presunzioni costituiscono un istituto strettamente connesso al principio di cui all’art. 2697 c.c.; come noto, questa fondamentale disposizione fissa la regola generale del (riparto dell’) onere della prova ed afferma che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve fornire la prova dei relativi fatti costitutivi; per converso, chi intende contestarne la sussistenza deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della fattispecie. Le presunzioni operano proprio in tale contesto, interferendo con il principio generale e modificando la regola anzidetta: per mezzo di esse si ha infatti una modifica della regola del generale riparto dell’onere probatorio, tesa a facilitare la prova di determinate situazioni giuridiche, ritenute dal legislatore come maggiormente meritevoli di tutela rispetto a quelle ad esse contrapposte ovvero come particolarmente difficili (se non addirittura impossibili) da provare[4]. Tuttavia, ogni tentativo legislativo di ricondurre ad unità le varie tipologie di presunzioni sulla base del denominatore comune rappresentato dalla esaltazione del meccanismo logico-inferenziale di cui si è detto è risultato a parere della dottrina insoddisfacente, in ragione delle diversità che saranno a breve esposte[5].

Per quanto attiene al profilo tassonomico, una prima differenziazione è operata dal citato art. 2727 c.c. La norma de qua distingue a seconda che le conclusioni derivanti dal fatto noto siano tratte dal giudice ovvero dalla legge stessa: la prima ipotesi comprende il novero delle presunzioni semplici (o hominis o iudicis) mentre la seconda fonda la nozione di presunzioni legali.

Queste ultime sono a loro volta distinte in assolute (o iuris et de iure) e relative (o iuris tantum). Le presunzioni assolute sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 2728 c.c. il quale dispone che «contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa»: tratto fondamentale dell’istituto è dunque quello di escludere in radice la possibilità di ricorrere ad una prova contraria. Tale caratteristica ha consentito alla dottrina prevalente di osservare come questa forma di presunzione esuli dal fronte strettamente probatorio e processuale operando invece «sul piano sostanziale, nel senso di fissare una equipollenza tra fatto produttivo di un dato effetto ed altro fatto dalla legge equiparato»[6]. Una parte della letteratura individua nelle pieghe normative una specie particolare di presunzioni legali, la quale differirebbe da quella or ora esaminata (definita da alcuni come presunzione legale assoluta “pura”) per il fatto che la legge ne consente il superamento: ciò, tuttavia, mediante l’esclusivo tramite del ricorso a determinate tipologie di prove ovvero l’esperimento di apposite azioni giudiziarie[7].

Le presunzioni legali relative sono invece disciplinate dall’art. 2728, comma 1, c.c.: la norma dispone che tali tipologie di presunzioni «dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite». Esse operano pertanto mediante una inversione dell’onere della prova: a differenza delle presunzioni legali assolute, quelle relative riguardano più da vicino il profilo processuale. Difatti – e come si è accennato – al fine di facilitare la tutela di alcune situazioni giuridiche il legislatore ripartisce il rischio della mancata prova (e la conseguente soccombenza) in maniera differente rispetto a quanto avviene secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.[8].

L’art. 2729 c.c. costituisce il fondamento di quelle che si è visto essere classificate da parte della dottrina come presunzioni cc.dd. semplici (o hominis o iudicis): si tratta di presunzioni che non sono state aprioristicamente stabilite dalla legge, ma che sono invece lasciate al prudente apprezzamento del giudice. La natura delle presunzioni hominis è dibattuta: si contendono il campo, principalmente, due tesi. Secondo la prima, le presunzioni in parola sarebbero vere e proprie prove[9]. Altra impostazione, invece, nega la natura di mezzo istruttorio reputando che la figura in esame sia «una operazione di elaborazione delle prove raggiunte con altri mezzi»[10].

Tramite le presunzioni semplici il giudice opera dunque un ragionamento inferenziale, che gli consente di affermare l’esistenza di un fatto prima ignorato, partendo da un fatto noto. Nel corso di tale procedimento, come affermato (anche) dall’ordinanza in nota, il ragionamento anzidetto deve basarsi sulle massime di esperienza e deve seguire l’incedere della regolarità causale civilistica, basata sulla regola del “più probabile che non”. In altri termini non è necessario che il fatto ignoto sia la certa e unica conseguenza di quelli (già) provati, ma è sufficiente che il primo risulti l’esito dei secondi secondo il principio dell’id quod plerumque accidit[11].

Diversi i limiti posti dalla legge all’utilizzo delle presunzioni semplici. In primo luogo, l’art. 2729, comma 1, c.c. dispone che le presunzioni possano essere ammesse dal giudice solo ove siano gravi, precise e concordati: seguendo l’insegnamento della miglior dottrina può affermarsi che gravità e precisione stiano a significare che l’attività inferenziale del giudice debba essere guidata da un ragionevole collegamento probabilistico tra fatto noto e fatto ignorato; il concetto di concordanza pare invece dover significare che i fatti di partenza debbano convergere in maniera coerente verso una medesima conclusione[12].

L’uso del plurale da parte dell’art. 2729 c.c. potrebbe rappresentare il secondo limite alla ammissibilità delle presunzioni semplici nel senso della insufficienza di una sola presunzione a fondare la decisione. In realtà nonostante questa sia la tesi sostenuta da una parte della dottrina la giurisprudenza è da tempo ferma nel ritenere che il giudice possa porre a fondamento della propria decisione anche una sola presunzione purché la stessa sia grave e precisa, essendo il requisito della concordanza dettato per il solo caso – auspicabile, ma non necessario – di una pluralità di elementi presuntivi[13].

Ulteriore limite previsto dalla legge è quello di cui al secondo comma dell’art. 2729 c.c. che nega la possibilità di ammettere presunzioni qualora la legge escluda la prova per testimoni.

Infine si ritiene tradizionalmente – sebbene questo limite non sia codificato – che sia inammissibile la c.d. presunzione di secondo grado (praesumptio de praesunto): la ragione di tale regola riposa probabilmente nel fine di evitare che la prova del fatto ignoto derivi da una concatenazione eccessiva di inferenze che finisca per minare la solidità logica del ragionamento del giudice[14].

[1] La bibliografia sul tema è a dir poco sterminata. Ad ogni buono conto ed al fine di fornire alcune indicazioni di massima si v., pur senza pretesa di esaustività, Bocchini, Quadri, Diritto privato, 2016, Torino, pag. 227; Chinè, Fratini, Zoppini, Manuale di diritto civile, 2015, Roma, pagg. 51 e ss.; Cordopatri, Presunzione (teoria gen. e dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXV, 1986, Milano, pagg. 274 e ss.; Fabbrini, Presunzioni, in Dig. disc. priv. – sez. civ., XIV, 1996, Torino, pagg. 279 e ss.; Fabbrini Tombari, p>, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, pagg. 917 e ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, 2015, Napoli, pagg. 102 e ss.; Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, 2012, Milano, pagg. 323 e ss.; Luiso, Diritto processuale civile, II, 2019, Milano, pagg. 82 e ss.; Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, II, 2017, Torino, pagg. 184 e ss.; Patti, Artt. 2727 ss., in Cian (a cura di), Commentario breve al codice civile, 2016, Padova, pagg. 3530 e ss.; Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, in Cicu, Messineo, Mengoni (dir. da), Trattato di diritto civile e commerciale, 2012, Milano, pagg. 1101 e ss.; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, 2007, Milano, pagg. 541 e ss.

[2] Fabbrini, op. cit., pag. 279.

[3] Fabbrini, op. loc. ult. cit.; Mandrioli, Carratta, op. cit., pag. 186.

[4] Cfr. Mandrioli, Carratta, op. cit., pagg. 194 e ss.; Patti, op. cit, pag. 3530.

[5] Fabbrini, op. cit., pag. 280; Patti, op. cit., pagg. 3530 e ss.; Taruffo, op. cit., pagg. 1103 e ss.

[6] Così Gazzoni, op. cit., pagg. 102-103. Cfr. altresì Bocchini, Quadri, op. cit, pag. 201, sub nota 17; Fabbrini Tombari, op. cit, pagg. 920 e ss.; Luiso, op. cit., pag. 82.

[7] Definite da alcuni come presunzioni legali “miste”: cfr. Mandrioli, Carratta, op. cit., pag. 195, sub nota 65.

[8] Luiso, op. cit., pag. 86; Mandrioli, Carratta, op. cit., 195.

[9] Patti, op. cit., pag. 3533.

[10] Così Liebman, op. cit., pag. 323. Cfr. anche Mandrioli, Carratta, op. loc. cit., pagg. 186-187, per i quali l’affermazione del Liebman è vera solo nel senso che «la presunzione postula un altro strumento di convincimento» da ravvisarsi in una prova o in un indizio. Secondo Luiso, op. cit., pag. 85 la presunzione semplice rappresenta «il ponte logico, che il giudice istituisce tra il fatto provato, ma di per sé irrilevante, e il fatto non provato, ma rilevante»

[11] Cfr. Patti, op. cit, pag. 3533; Luiso, op. cit, pagg. 86-87. In giurisprudenza si v., tra le molte pronunce in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 13 marzo 2014, n. 5787; Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 14027; Cass. Civ., Sez. Trib., 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059; Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 2582; Trib. Milano, Sez. Imprese, 28 marzo 2018; Trib. Piacenza, 1° febbraio 2011. Contra, in passato, ossia nel senso che l’esistenza del fatto ignoto debba essere la sola, unica e necessaria conseguenza di quello ignoto si v. Cass. Civ., Sez. Lav., 27 maggio 1983, n. 3677; Cass. Civ., Sez. I, 16 dicembre 1981.

[12] Fabbrini, op. cit, pag. 292. Si v. altresì Taruffo, op. it., pagg. 1106 e ss., il quale sottolinea che il termine “ammissibilità” risulta qui usato dalla legge in maniera impropria, non essendo le presunzioni semplici mezzi di prova e preferisce al concetto di condizioni di ammissibilità quello di «condizioni di efficacia probatoria delle presunzioni formulate dal giudice, o […] requisiti che occorrono per la loro stessa esistenza»

[13] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 settembre 2007, n. 19088; Cass. Civ., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4472; Cass. Civ., Sez. Trib., 9 agosto 2002, n. 12060; Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 1999, n. 4406; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 febbraio 1993, n. 1377. Contra Cass. Civ., Sez. II, 31 ottobre 2008, n. 26331.

[14] Taruffo, op. cit., pagg. 1113 e ss. In giurisprudenza si v. Cass. Civ., Sez. III, 13 marzo 2014, n. 5787; Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2394.

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