Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica – Decreto 7 agosto 2006. Disciplina per l’utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del

decreti 23/11/06
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IL MINISTRO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONENELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEdi concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 Visto l’art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;

 Visto l’art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto l’art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303;

 Considerato che l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei

segretari comunali e provinciali ha evidenziato l’interesse a che i

segretari comunali e provinciali siano utilizzati temporaneamente

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione   pubblica   per   la   diversificazione e l’arricchimento

dell’esperienza professionale, anche nell’ottica di una generale

esigenza    di    rafforzamento    dei   canali   di   raccordo   tra

l’amministrazione statale e le autonomie locali;

 Vista la nota del 24 marzo 2006, n. 21664, della medesima Agenzia,

con cui viene manifestato l’assenso sullo schema di decreto;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

 1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione pubblica si avvale di un contingente di segretari comunali e

provinciali in disponibilita’ nel numero massimo di trenta unita’ per

un periodo non superiore a quattro anni dall’entrata in vigore del

presente decreto.

 2. L’utilizzo temporaneo e’ disposto a seguito di richiesta del

Dipartimento della funzione pubblica all’Agenzia autonoma per la

gestione   dell’albo   dei   segretari comunali e provinciali con

determinazione di quest’ultima, previo consenso dell’interessato.

 3. Ai fini dell’utilizzo temporaneo l’individuazione dei segretari

comunali e provinciali avviene sulla base della valutazione del

curriculum, previa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento

della funzione pubblica dell’avviso per la trasmissione dello stesso,

in   relazione   alle   esigenze   professionali   per garantire il

rafforzamento delle attivita’ di semplificazione delle norme e delle

procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla

pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche’ delle

attivita’ connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui

agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

 4. La richiesta del Dipartimento e la determinazione dell’Agenzia

indicano il fabbisogno professionale da soddisfare e la durata

dell’utilizzo.

 5. L’utilizzo puo’ essere disposto nei confronti dei segretari

comunali e provinciali di cui all’art. 3-ter del decreto-legge

28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, e

ai segretari in disponibilita’ ai sensi dell’art. 101 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, successivamente

all’adozione  della determinazione di utilizzo, il segretario intenda

accettare una proposta di incarico come titolare di sede, l’Agenzia

autonoma   per   la gestione dell’albo dei segretari comunali e

provinciali ne da’ tempestiva comunicazione al Dipartimento della

funzione pubblica entro congruo termine. La posizione di utilizzo

cessa automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la

provincia.

 6. L’utilizzo viene disposto per le finalita’ indicate dall’art.

10-bis, comma 2, del  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248,

specificate dal dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al

momento dell’assegnazione del segretario alla sua struttura, per lo

svolgimento di attivita’ di studio, ricerca, consulenza o per

attivita’ istruttoria nell’ambito dei procedimenti di competenza del

Dipartimento della funzione pubblica, con esclusione dell’esercizio

di competenze esterne. In ogni caso, l’utilizzo non comporta il

conferimento di incarichi dirigenziali. Si applica l’art. 101,

comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 7. Durante il periodo di utilizzo al segretario viene corrisposta

la retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di

disponibilita’ con oneri a carico dell’Agenzia autonoma per la

gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

    Roma, 7 agosto 2006

                             Il Ministro

                   per le riforme e l’innovazione

                   nella pubblica amministrazione

                              Nicolais

                      Il Ministro dell’economia

                           e delle finanze

                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2006

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 11, foglio n. 135

 

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