Preavviso di fermo amministrativo per violazione del codice della strada: opposizione al Giudice di Pace

Redazione 07/05/18
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Deve affermarsi la competenza del Giudice di Pace relativamente alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, a prescindere dal valore delle stesse.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 10261 del 27 aprile 2018, chiamata a decidere in ordine al regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Roma, dinanzi al quale era stata rimessa una controversia – dopo che il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza – di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo, fondato su crediti da contravvenzioni per violazione del codice della strada.

Il Tribunale dunque interpellato, chiariva a sua volta che, a seguito di sentenza delle Sezioni Unite n. 15354/2015, il fermo amministrativo non poteva più essere considerato come atto esecutivo prodromico all’esecuzione, bensì misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all’adempimento, con la conseguenza che lo stesso era impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione, nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Lo stesso Tribunale qualificava poi la presente azione come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata e, di conseguenza, spettante alla competenza per materia del Giudice di Pace.

Da qui, per l’appunto, i Giudici capitolini sollevavano regolamento di competenza, trattato dapprima dinanzi alla Terza Sezione, la quale, ritenendo la questione di massima importanza, rimetteva gli atti al Primo Presidente per la trattazione in Sezioni Unite.

E’ competenza per materia

Queste ultime, rilevando innanzitutto l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in argomento, concludono per l’affermazione di competenza del Giudice di Pace, e non del Tribunale. Deve infatti affermarsi – si legge nella pronuncia – che in base all’art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, si qualifica come competenza per materia, quella del Giudice di Pace relativa alle controversie di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, senza che assuma alcun rilevo il valore della causa. Gli stessi criteri di competenza (per materia, ancorata dunque all’oggetto del giudizio), vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalla sopra citata sentenza Cass. S.U. n. 15354/2015.

Il regolamento di competenza, concludono gli Ermellini, è dunque fondato, trattandosi nella specie di opposizione a preavviso di fermo, che segue la stessa regolamentazione, quanto alla competenza, dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrando quindi nella competenza per materia del Giudice di Pace.

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