Praticante avvocato: nuovo decreto per i tirocini negli uffici giudiziari

Redazione 03/05/16
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016 il decreto n. 58 del 2 maggio 2016 del Ministero della Giustizia recante “Regolamento recante disciplina  dell’attività  di  praticantato  del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari” che entra in vigore il 17 maggio.

Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante al momento della presentazione della domanda deve:

– essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

– essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12;

– aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il tirocinio potrà essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell’ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

E’ previsto che l’attività di formazione del praticante avvocato deve essere conforme ad un progetto formativo elaborato dai capi degli uffici di cui all’articolo 4, comma 1, d’intesa con il Consiglio dell’ordine degli avvocati.

L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi è può essere proseguita, anche presso uffici diversi, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi.

L’attività di praticantato può essere svolta presso  la  Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione,  le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di  appello,  i tribunali ordinari, gli uffici  e  i  tribunali  di  sorveglianza,  i tribunali per i minorenni,  le  procure  della  Repubblica  presso  i tribunali ordinari e presso il tribunale per i  minorenni,  la  Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le  sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Nella domanda devono essere attestati, tra l’altro:

a) il punteggio di laurea;

b) la media riportata  negli  esami  di  diritto  costituzionale, diritto privato, diritto  processuale  civile,  diritto  commerciale, diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  del  lavoro  e diritto amministrativo;

c) i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante  ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma  7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli  relativi  allo  studio legale di cui l’avvocato fa parte;

d) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Nel decreto sono altresì stabiliti:

– il numero massimo di praticanti avvocati da affidare ad ogni magistrato che abbia dimostrato la propria disponibilità;

– i criteri di selezione dei praticanti avvocati;

– le modalità di svolgimento dell’attività di praticantato.

Redazione

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