Possibili cause di estinzione dell’UE

Redazione 22/09/02
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inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2002
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Economia
Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee
Tesina
Specializzando: Dott. Francesco Logozzo
Prof.re: Fabrizio Salberini
ANNO ACCADEMICO 2000-2001
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INDICE

Introduzione

1 Trattati temporanei e trattati perpetui
1.1 Trattati bilaterali e trattati multilaterali

2 Il potere degli Stati di modificare i trattati

3 Il potere di denuncia dei trattati

4 Cause di estinzione dei trattati: abrogazione ad opera delle parti
4.1 La violazione del trattato ad opera di una delle due parti
4.2 L’ impossibilità sopravvenuta
4.3 Il mutamento fondamentale della circostanze
4.4 La sospensione dell’applicazione di un trattato

5 Le conseguenze della nullità dell’estinzione e della sospensione dell’applicazione dei trattati
5.1 Il modo di operare delle cause di nullità e di estinzione dei trattati
5.2 Gli effetti della guerra sui trattati

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

L’obiettivo che mi sono posto in questa mia tesina è quello di analizzare le possibili cause di estinzione dell’Unione Europea. Le tre Comunità europee (CEE, C.E.C.A. ed EURATOM) sono, secondo la prevalente dottrina, le organizzazioni internazionali maggiormente dotate di poteri decisionali nei confronti degli Stati che ne fanno parte. Le Comunità offrono, inoltre, gli esempi più cospicui di fonti di norme internazionali previste da accordi.
La domanda se gli Stati membri siano “padroni dei trattati” risulterebbe formulata in modo equivoco se facesse pensare che gli Stati membri in questa veste fossero autorizzati a modificare il contenuto dei trattati o a sottrarsi ai loro obblighi unicamente sulla base delle regole generali di diritto internazionale, evitando di rispettare alcuni precise condizioni.
Anche il diritto internazionale prevede che un’operazione del genere sarebbe possibile solo nel rispetto di quelle determinate premesse, che sono state per la prima volta codificate dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Le regole della Convenzione fanno dipendere i poteri di modifica dei trattati e, eventualmente di denuncia, alla disciplina espressamente prevista dal trattato in questione e l’applicazione dei motivi generali di estinzione, da quanto risulta dall’interpretazione del trattato. Poiché i trattati comunitari contengono una disciplina dettagliata relativa alla loro modifica e durata non rimane molto spazio per l’applicazione dei principi generali di diritto internazionale.
Non bisogna dimenticare però che la loro natura giuridica è un trattato internazionale quindi è chiaro che bisogna sempre e in qualche modo, far riferimento alle norme di Diritto Internazionale, con particolare riguardo però alla Convenzione di Vienna del 1969 nella parte relativa alle cause di estinzione e modifica dei trattati.
Le cause di estinzione dei trattati internazionali, che fanno capo alla Convenzione di Vienna del 1969 riguardano essenzialmente: i termini di durata e il diritto di denuncia o recesso; l’abrogazione ad opera delle parti; la violazione del trattato ad opera di una delle parti; l’impossibilità sopravvenuta; il mutamento fondamentale delle circostanze. Un lieve acceno viene fatto anche alle conseguenze della nullità, dell’estinzione e della sospenzione dell’applicabilità dei trattati.

1 Trattati permanenti e trattati perpetui
È frequente il caso che le clausole finali o protocollari di un trattato dispongono in merito alla sua durata e al diritto di una parte di denunciare il trattato o di recedervi, come nel caso dei trattati istitutivi della Comunità Europea. Diciamo subito che la differenza tra denuncia è recesso è soltanto terminologica, in quanto e la seconda espressione la più utilizzata in riferimento ai trattati multilaterali, specialmente quelli istitutivi di organizzazioni internazionali come la CE.
In presenza di clausole di questo tipo, l’efficacia conferita al trattato dalla regola pacta sunt servanda è condizionata ai tempi e modi in esse previsti.
Questo significa in altri termini che gli Stati hanno, essi stessi, la libertà di predeterminare, nel testo del trattato la durata della regolamentazione convenzionale che li vincola, nonché la possibilità di sciogliersi unilateralmente dalla stessa. Questa libertà risulta pacificamente ammessa da una pratica plurisecolare ed è ribadita dall’art. 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, secondo la quale l’estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono avere luogo solo conformemente alle disposizioni del trattato stesso.

1.1 Trattati bilaterali e trattati multilaterali
L’opposizione di termini di durata si riscontra di frequente nel testo di trattati bilaterali, e cioè di trattati dove le parti sono due Stati al massimo. Ad esempio il trattato di amicizia, di commercio e navigazione tra Italia e Panama dell’ottobre del 1965 è un trattato bilaterale, dove è specificata la durata, e la possibilità di denuncia in qualsiasi momento da parte di uno dei contraenti.
Comunque anche nel caso di trattati multilaterali si trovano di frequente disposizioni di contenuto più o meno simile, ad esempio la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.
Nel caso in cui un trattato, al contrario, è concluso senza limiti di durata, è normalmente previsto in modo esplicito il diritto delle parti di denunciare il trattato, facendo di conseguenza venir meno il vigore della regolamentazione pattizia incorporata nel testo.
Disposizioni sulla durata si trovano anche nei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. Per esempio, come sappiamo, il trattato istitutivo della C.E.C.A., stabilisce (all’art. 97): ” il trattato è concluso per la durata di cinquant’anni e decorre dalla data della sua entrata in vigore”.
Spesso questi trattati però, non contengono previsione alcuna riguardo alla loro durata, ma ammettono il diritto di denuncia o recesso delle parti. Fra i molti esempi ricordiamo, l’art. 13 del trattato istitutivo della N.A.T.O., dopo vent’anni dalla sua entrata in vigore, e l’art. 15 dell’accordo istitutivo del Fondo Monetario Internazionale, dove si prevede che ogni membro può recedere dal Fondo in qualsiasi momento, dandone notizia al Fondo stesso presso la sua sede. Il rovescio, per così dire, del recesso di uno Stato da un’organizzazione internazionale è costituito dal potere di esclusione del membro, che quasi tutti i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali attribuiscono alle stesse.
Difficili problemi pongono, infine, quei trattati, soprattutto multilaterali, che non contengono alcuna disposizione relativa alla loro durata e che non prevedono neppure la possibilità di denuncia o recesso.
Secondo l’opinione di alcuni studiosi, l’assenza di ogni disposizione espressa sulla denuncia o sul recesso non dovrebbe significare un’assoluta esclusione della possibilità che una parte al trattato unilateralmente lo denunci o vi receda. La denuncia o il recesso potrebbero, infatti, a certe condizioni, considerarsi consentiti, vuoi a causa della sua natura, intrinsicamente temporanea, di certi trattati, vuoi in seguito ad una intenzione implicita delle parti. Soluzione, tra l’altro, accolta dalla Convenzione di Vienna del ’69. Nella pratica l’esempio più noto a riguardo è la Carta delle Nazioni Unite, che non contiene nessuna norma in materia di recesso.
Ci si può infine chiedere se continui a produrre effetti un trattato multilaterale quando, a seguito di più denuncie, il numero delle sue parti scenda al di sotto di quello che era stato previsto come necessario per la sua entrata in vigore. Anche questo problema è stato comunque risolto dalla convenzione di Vienna del ’69.

2 Il potere degli Stati di modificare i trattati
In conformità all’art. 40 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, la modifica concorde di trattati multilaterali è possibile nella misura in cui non risulti diversamente stabilito nei trattati stessi. Per quanto riguarda la modifica dei trattati comunitari questa è, in virtù dell’art.40, regolata da norme ben precise contemplate dall’art. 48, ex N, del Trattato sull’Unione Europea.
Secondo tale disposizione, gli Stati membri, da soli, non possono disporre una modifica dei trattati, ma devono farlo in seno ad una conferenza degli Stati membri convocata dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Anche quando i trattati predispongono essi stessi delle modifiche o delle integrazioni, come la sostituzione dei contributi degli Stati membri con risorse proprie della Comunità oppure le elezioni dirette del Parlamento europeo, l’ultima decisione spetta agli Stati membri, cioè è necessario che vengano adottate da parte di tutti gli Stati membri in conformità delle rispettive norme costituzionali, ma essi possono decidere solo in seguito alle proposte presentate dalle istituzioni della Comunità.
Ancora più limitato se vogliamo, risulta il potere degli Stati membri nel caso speciale dell’ampliamento della Comunità dovuto all’adesione di un nuovo Stato membro. Sulla domanda di adesione decide unicamente il Consiglio, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo.

3 Il potere di denuncia dei trattati
Secondo l’art. 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l’estinzione di un trattato è possibile solo quando è da questo espressamente prevista oppure è decisa di comune accordo.
I trattati comunitari, però, non prevedono affatto la possibilità di denuncia da parte degli Stati membri. Anzi, i trattati CE e EURATOM addirittura dispongono espressamente che sono conclusi per una durata illimitata (art. 312, tratt. Ce; art. 208 tratt. Euratom) mentre come già puntualizzato, il trattato CECA è previsto per una durata di cinquanta anni (art.97). Queste esplicite disposizioni, fanno concludere, quindi, che si tratta di regole perentorie sul periodo di validità dei trattati e che, di conseguenza, è esclusa la possibilità di una denuncia concorde da parte degli Stati membri. Perciò nell’ipotesi che si pervenisse a un’intesa in tal senso, le istituzioni della Comunità potrebbero agire contro tutti gli Stati membri. Tuttavia, considerato l’attuale stato d’integrazione, una possibilità del genere non è realistica.

4 Cause di estinzione dei trattati: abrogazione ad opera delle parti
Il medesimo procedimento che aveva dato origine alla regolamentazione pattizia incorporata nel testo di un trattato può in seguito portare all’estinzione della regolamentazione stessa. Una regola generale di diritto internazionale, riguarda la convergenza delle manifestazioni di volontà di tutte le parti ad un trattato, ciascuna delle quali consente nei confronti delle altre a porre termine all’efficacia del trattato, a presupposto per il prodursi di conseguenze conformi a quelle volute dalle parti. Un accordo delle parti in ordine alla cessazione degli effetti di un trattato, c.d. abrogazione del trattato, può infatti sempre intervenire successivamente alla sua entrata in vigore, vale a dire in ogni momento, attraverso il consenso di tutte le parti, e dopo la consultazione degli altri Stati contraenti. Non è però frequente che gli Stati concludono un trattato all’unico scopo di abrogare espressamente un precedente trattato in vigore fra di loro. Inoltre va puntualizzato che, il consenso di due o più Stati diretto all’abrogazione di un precedente trattato può essere manifestato, tuttavia, oltre che in maniera espressa anche in maniera tacita.

4.1 La violazione del trattato ad opera di una delle due parti
Non è mai stata seriamente contestata nella dottrina e nella pratica l’esistenza di una regola generale di diritto internazionale che consente a una parte di sciogliersi da un trattato nel caso di una sua violazione sostanziale ad opera di un’altra parte (c.d. inadimplenti non est adimplendum).
La regola ha trovato un’ulteriore conferma nel parere consultivo reso dalla Corte Internazionale di Giustizia del giugno del ’71. La Corte dovendo tener conto dei principi generali del diritto internazionale che regolano la estinzione di una relazione convenzionale come conseguenza di una violazione, ha infatti affermato che le regole della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 relative all’estinzione di un trattato violato possono essere considerate come una codificazione del diritto internazionale vigente in materia. La regola inadimplenti non est adimplendum, è diversa a seconda che il trattato violato sia bilaterale oppure multilaterale. In presenza di un trattato bilaterale una violazione sostanziale ad opera di una della parti autorizza l’altra parte a invocare la violazione come motivo per mettere fine al trattato o sospenderne la sua applicazione in tutto o in parte. In presenza di un trattato multilaterale, le conseguenze dell’inadempimento sostanziale di una parte sono alquanto più complesse. Bisogna fare una ulteriore distinzione tra le misure adottabili per accordo unanime da tutte le parti e le misure adottabili da una parte specialmente lesa dalla violazione. Nel primo caso una violazione sostanziale del trattato autorizza le parti a sospendere l’applicazione del trattato in tutto o in parte o a porvi fine, sia nelle relazioni tra esse stesse e lo Stato autore della violazione, sia tra tutte le parti. Nel secondo caso, la parte lesa può invocare la violazione come motivo di sospenzione dell’applicazione del trattato in tutto o in parte nelle relazioni tra essa stessa e lo Stato autore delle violazioni.

4.2 L’impossibilità sopravvenuta
Questa causa di estinzione di un trattato è contemplata nell’art. 61 della convenzione di Vienna del ’69 il quale codifica un’altra regola , la cui esistenza un diritto internazionale appare generalmente riconosciuta: una parte può invocare l’impossibilità di eseguirre un trattato come motivo per porvi fine o per recedervi se questa impossibilità deriva dalla scomparsa o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione di questo trattato. Se l’impossibilità è temporanea, essa può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l’applicazione del trattato. Esempi di impossibilità temporanea dell’esecuzione, invocabile come motivo di sospenzione del trattato, possono essere la rottura delle relazioni diplomatiche o consolari tra due Stati, per que trattati che presuppongono come indispensabile per la loro applicazione l’esistenza di relazioni di questo genere. L’impossibilità di esecuzione non può essere invocata da uno Stato come motivo per porre fine ad un trattato per recedervi o per sospendere l’applicazione se questa impossibilità deriva da una violazione ad opera della parte che la invoca.

4.3 Il mutamento fondamentale delle circostanze
Per quanto riguarda questa causa di estinzione, quasi tutti i giuristi, anche se talvolta a malincuore, ammettono l’esistenza in diritto internazionale del principio correntemente denominato rebus sic stantibus. L’esistenza in diritto internazionale di un’apposita regola generale che tra l’altro limita un’altra regola ormai consolidata in dottrina che è quella di pacta sunt servanda ha trovato un’ulteriore conferma nel suo riconoscimento alla Conferenza di Vienna. Infatti quest’ultima dispone che: un mutamento fondamentali di circostanze che si è verificato rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo per porre fine al trattato o per recedervi a meno che non ricorrano due ipotesi. In primo luogo l’esistenza di queste circostanze abbia costituito una base essenziale del consenzo delle parti ad essere vincolate dal trattato; e in secondo luogo questo cambiamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che restano da eseguire in virtù del trattato. Il mutamento inoltre, deve essere imprevisto e fondamentale, sia perché verte su di un aspetto essenziale del trattato, sia perché altera radicalmente l’equilibrio che esisteva in origine tra le prestazioni delle parti.
L’art.62 della convenzione di Vienna del ’69 prevede, inoltre, un limite escludendo che il mutamento fondamentale delle circostanze possa venire invocato: se il mutamento fondamentale derivi da una violazione, ad opera della parte che lo invoca, sia di n obbligo del trattato, sia di un obbligo internazionale nei confronti di ogni altre parte del trattato; ed inoltre se si tratta di un trattato che stabilisce una frontiera. Infine la convenzione di Vienna ammette che una parte possa invocare il mutamento fondamentale delle circostanze, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto come causa di sospenzione dell’applicazione del trattato.

4.4 La sospenzione dell’applicazione di un trattato
Molto importante ai fini del nostro studio è anche la sospenzione dell’applicazione di un trattato, come l’estinzione, può verificarsi o conformemente alle disposizioni del trattato o in ogni momento, attraverso il consenso di tutte le parti, dopo la consultazione delle parti contraenti.
Benchè le disposizioni sulla sospenzione dell’applicazione di un trattato non siano molto frequenti, esse si trovano soprattutto in vari trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, dove svolgono la funzione di tutelare il rispetto della regolamentazione pattizia di fronte a membri inadempienti. A differenza di quanto avviene per l’estinzione, la sospenzione dell’applicazione di un trattato multilaterale può intervenire per accordo tra alcune sue parti soltanto. Nell’ipotesi di violazione del trattato ad opera di una delle parti, la sospenzione dell’applicazione del trattato può essere invocata, in certi casi quali unica conseguenza dell’inadempimento,e in altri casi in alternativa all’estinzione. Essa può essere anche venire invocata in presenza di un’impossibilità sopravvenuta, ma temporanea, dell’esecuzione del trattato e in presenza di un mutamento fondamentale delle circostanze.

5 Le conseguenze della nullità, dell’estinzione e della sospenzione dell’applicazione dei trattati
Molto importante è anche esaminare quelle che sono le conseguenze più importanti della nullità di un trattato. A questo proposito diciamo che la nullità di un trattato ha la conseguenza di far cessare ab inizio, o come si dice in genere ex tunc, la forza giuridica delle disposizioni racchiuse nel suo testo. Infatti secondo l’art. 69 della Convenzione di Vienna le disposizioni di un trattato nullo non hanno forza giuridica. Nel caso di un trattato multilaterale, le conseguenze della nullità si producono nelle sole relazioni tra lo Stato il cui consenzo a vincolarsi era viziato e le parti al trattato.
L’estinzione di un trattato, invece, a differenza della sua nullità, opera dal momento in cui essa si verifica, cioè ex nunc. Essa, a meno che il trattato disponga o che le parti convengano diversamente, libera le parti dall’obbligo di continuare ad eseguire il trattato, ma non porta pregiudizio ai diritti, obblighi o situazioni giuridiche delle parti, sorti a seguito dell’esecuzione del trattato prima che esso abbia preso fine. In caso di denuncia o di recesso di uno Stato rispetto ad un trattato multilaterale, le conseguenze dell’estinzione operano nelle relazioni tra questo Stato e ciascuna delle altre parti al trattato a partire dalla data in cui la denuncia o il recesso prendono effetto.

5.1 Il modo di operare delle cause di nullità, e di estinzione dei trattati.
Sempre piuttosto incerta è apparsa la questione di stabilire se le conseguenze correlate alla nullità, all’estinzione o alla sospenzione dell’applicazione di un trattato debbono reputarsi discendere automaticamente dal fatto che una delle parti al trattato abbia affermato la sua volontà di invocarle, o se viceversa, tali conseguenze debbano reputarsi discendere soltanto dal previo esperimento di una procedura intesa a constatare, con il concorso di tutte le altre parti al trattato o con l’intervento di un’istanza imparziale, l’effettiva ricorrenza della situazione fatta valere da una parte e il fatto che essa rientri in uno degli schemi di nullità, estinzione o sospenzione. Tuttavia, la struttura e i caratteri della società internazionale, dove non esiste giudice che possa decidere una controversia se tutte le parti non concordino per attribuirgli la giurisdizione, potrebbero far propendere anche per una soluzione diversa: e cioè verso l’attribuzione di effetti automatici sulla vita della regolamentazione pattizia risultante dal trattato alla pura e semplice manifestazione della volontà dello Stato di sciogliersi dal trattato, facendo valere l’una o l’altra delle situazioni esaminate in precedenza.
L’art. 65 della convenzione di Vienna dispone che la parte che invoca una causa di nullità, estinzione o sospenzione deve notificare la sua pretesa alle altre parti, indicando la misura che intende prentere riguardo al trattato e le relative ragioni. Se trascorso un termine che non può essere inferiore ad un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricevimento della notificazione, nessuna parte ha fatto obiezione, la parte che ha fatto notificazione può prendere la misura contemplata. Se invece un’obiezione è stata sollevata da un’altra parte, le parti dovranno cercare una soluzione attraverso i mezzi indicati nell’art. 33 della Carta ONU, e cioè attraverso negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta. Inoltre bisogna anche considerare l’art. 66 della convenzione di Vienna del ’69 che prevede sia la competenza obligatoria della Corte Internazionale di Giustizia sia la possibilità di ricorso ad una procedura di conciliazione contemplata in un allegato alla convenzione di Vienna, per le controversie sull’applicazione o l’interpretazione di qualunque altro articolo in tema di nullità, estinzione e sospenzione dei trattati.

5.2 Gli effetti della guerra sui trattati
L’insorgere di un conflitto armato tra due o più Stati può esercitare una varia influenza sui trattati cui gli Stati sono parti. In alcuni casi l’insorgere di una situazione di guerra può costituire il presupposto del venir meno di uno Stato agli impegni assunti, se non addirittura all’estinzione del trattato stesso.
In alcuni casi insorgere di un conflitto armato costituisce il presupposto cui è subordinata l’applicazione di un trattato. Questo accade per quei trattati che hanno proprio per oggetto e per scopo di creare tra le parti una regolamentazione pattizia delle loro relazioni in caso di guerra.
In altri casi, per la verità estremamente rari, le stesse parti ad un trattato predeterminano, attraverso un’espressa disposizione del medesimo, gli effetti, estintivi o sospensivi, della guerra che dovesse insorgere tra di esse o tra alcune di esse, rientrandosi per tal modo in quelle autoregolamentazioni convenzionali della vita di un trattato.
Conclusioni
Per quanto riguarda le possibili cause di estinzione dei trattati comunitari, bisogna dire che i trattati comunitari contengono, comunque, una serie di clausole di salvaguardia e di emergenza per le ipotesi in cui vengono convolti determinati interessi vitali di uno Stato membro o nel caso in cui questo non sia in grado di adempiere agli obblighi di esecuzione derivanti dal trattato per motivi di carattere economico, ma non prevedono la possibilità di recedere dalla Comunità. La sistematica adottata dai trattati risulta in contrasto con il diritto di uno Stato membro di effettuare una denuncia unilaterale.
Peraltro, le possibilità che ha la Comunità di opporsi a un’avvenuta denuncia unilaterale, sarebbero ben limitate. Dopo avere intrapreso un processo per violazione dei trattati, rimarrebbe soltanto la possibilità di adottare misure repressive sulla base dei principi generali di diritto internazionale. Si potrebbe far ricorso al principio della secessione dello Stato federale, se la Comunità fosse effettivamente uno Stato federale.
Tuttavia sarebbe giuridicamente ammissibile la denuncia da parte di uno Stato membro con il consenzo di tutti gli altri Stati, nel corso di un processo di modifica del trattato. Rimane da vedere se a tale scoposarebbe necessario un processo generale di modifica o se varrebero le norme sull’adesione, applicate in maniera corrispondente.
I trattati non prevedono neppure la possibilità di esclusione dalla Comunità, su cui si è aperta una discussione dopo il referendum sfavorevole della Danimarca nel giugno 1992. In mancanza di un’esplicita disciplina anche qui bisogna dedurre che non sia unilateralmente ammissibile, ma anche in questo caso ci deve essere una regolamentazione concorde
In principio, ciò potrebbe portare, in caso di modifica dei trattati, alla creazione di una fattispecie in cui uno Stato membro rimane nella Comunità quale è stata fino a quel momento, ma non partecipa allasua formazione ampliata. Infatti il protocollo e l’accordo sulla politica sociale presuppongono proprio la possibilità che si proceda secondo una tale integrazione per gradi : il trattato di Amsterdam prevede a tal proposito varie disposizioni riguardo la possibilità di una “cooperazione più stretta” tra alcuni Stati membri. Il trattato di amsterdam ha introdotto in sostanza la possibilità di una integrazione differenziata tra Stati membri. Questi possono istituire tra loro una cooperazione più stretta avvalendosi a certe condizioni, delle istituzioni e delle istituzioni e delle procedure e meccanismi previsti dal Trattato sull’Unione e dal Trattato Ce.

Bibliografia

Giuliano, Scovazzi, Treves: Manuale di Diritto Internazionale
Giuseppe Vedovato: L’estinzione dei trattati nella storia e nella prassi internazionale
Felicetta Lauria: Unione Europea: origini, sviluppi, problemi attuali
Benedetto Conforti: Diritto Internazionale
Gaetano Morelli: manuale di Diritto Internazionale
Capaldo Ziccardi: La competenza a denunciare i trattati internazionali

Redazione

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