Porto illegale d’armi: quando assorbe la detenzione?

Quando il delitto di porto illegale di armi comuni da sparo assorbe per continenza quello di detenzione? Commento a sentenza

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 22117 del 16-04-2025

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Indice

1. La questione: violazione di legge


La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Locri, che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.
Ciò posto, avverso quest’ultima decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, e 697 cod. pen., in relazione agli artt. 15 e 71 cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell’imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto)» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021).
Difatti, per la Corte di legittimità, essendo stato assegnato rilievo ai fatti successivi al rinvenimento casuale dell’arma che aveva dato luogo, inizialmente, a una condotta contestuale di detenzione e porto mentre, in seguito, si era verificata una prosecuzione della condotta di detenzione presso il domicilio dell’imputato suscettibile di autonomo apprezzamento temporale rispetto all’iniziale porto dal luogo
del rinvenimento a quello della detenzione, viceversa, il ricorso suesposto riproponeva una serie di principi affermati dalla giurisprudenza nomofilattica, reiterando la tesi della contestualità della detenzione e del porto in ragione delle modalità di rinvenimento dell’arma, senza, tuttavia, considerare la parte di motivazione specificamente dedicata dai giudici di merito alle vicende ad esso successive e idonee a scindere le due condotte ascritte e ritenute in capo all’imputato.

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3. Conclusioni: il porto illegale di armi assorbe la detenzione solo se questa inizia contestualmente al porto


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il porto illegale assorbe la detenzione solo se questa inizia con il porto in luogo pubblico e non vi è prova di una detenzione precedente.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza, o meno, di siffatto concorso materiale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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