Poiché nell’ipotesi di cui all’art. 444 c.p.p., l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) non comporta necessariamente l’affermazione della responsabilità del reo, deve essere motivata l’esclusione da un appalto pubblico per

Lazzini Sonia 23/02/06
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Per la necessit? di garantire l?imparzialit? dell?azione amministrativa e la parit? di condizioni tra i concorrenti in sede di gara per l?aggiudicazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione la stazione appaltante ? tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione, ovvero le cause di esclusione dalla gara:

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Il concetto di (im)moralit? professionale presuppone la realizzazione di un fatto di reato idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione coi principi deontologici della professione

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IL Consiglio di stato con la decisione numero 349 del 31 gennaio 2006 ci offre alcuni importanti spunti di riflessione in tema di osservanza, obbligata, da parte della pa, delle norme della lex specialis di gara:

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l?Amministrazione ? tenuta al rispetto della normativa alla quale si ? essa stessa autovincolata, per avere emanato il bando di gara sulla convinzione della idoneit? delle stesse prescrizioni a perseguire la finalit? della migliore scelta possibile del contraente in relazione all?oggetto dell?appalto. Del resto la rigorosa previsione delle clausole in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione ai pubblici appalti ? controbilanciata dall?interesse della stessa Pubblica Amministrazione a circoscrivere la gara alle sole imprese munite dei necessari presupposti funzionali all?esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

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Merita inoltre di essere segnalato il seguente pensiero relativamente all?applicazione dell?art 75 del dpr 554/99 in tema di cause di esclusione della gara:

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poich?

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la mancanza di parametri fissi e predeterminati e la genericit? della prescrizione normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, e consente alla stessa margini di flessibilit? operativa al fine di un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali, a titolo esemplificativo, l?elemento psicologico, la gravit? del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive et similia

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allora

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Da ci? consegue, altres?, che non ? sufficiente l’accertamento in capo al soggetto interessato di una condanna penale, giacch? il dettato normativo richiede una concreta valutazione da parte dell’amministrazione rivolta alla verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato, dell’incidenza della condanna sul vincolo fiduciario da instaurare attraverso il contratto con l?Amministrazione stessa, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto per implicito attraverso la semplice enunciazione delle fattispecie di reato alle quali si riferisce la condanna. Inoltre, quando si deve valutare l?affidabilit? o la moralit? professionale di un soggetto non pu? prescindersi anche dalla considerazione della sua professionalit? per come nel tempo si ? manifestata. Ne discende, pertanto, che i margini di insindacabilit? attribuiti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di valutare una condanna penale, ai fini dell’esclusione di un concorrente da una gara d’appalto, non consentono, comunque, al pubblico committente di prescindere dal dare contezza di avere effettuato la suddetta disamina e dal rendere conoscibili gli elementi posti alla base dell’eventuale definitiva determinazione espulsiva

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in conclusione quindi

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Ne consegue che, nel caso di specie e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l?amministrazione appellante (alla quale era demandato il compito di apprezzare se eventuali condanne potessero implicare un vulnus alla moralit? professionale del soggetto partecipante alla gara), oltre ad indicare la condanna subita dal legale rappresentante della societ? ricorrente in primo grado, avrebbe dovuto, esercitando il ridetto potere discrezionale conferitole dalla legge, espressamente valutare l?incidenza in concreto della condanna medesima sul piano dell?affidamento morale e professionale dell?impresa interessata (attraverso la disamina di alcuni rilevanti connotati concreti della fattispecie penale chiamata in causa) e solo nel caso di un esito negativo di tale esame, procedere all?esclusione della societ?.

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In considerazione dei tratti distintivi della fattispecie in esame, dunque, non risulta legittima l?esclusione senza che sia stata data adeguata contezza di un (previo prudente) apprezzamento delle ragioni che, nel concreto, precludevano l’eventuale affidamento del servizio in ragione del precedente penale

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Ma non solo.

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Importante inoltre appare il parere del supremo giudice amministrativo relativamente ai parametri per ottenere il risarcimento del danno da parte della pa:

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costituisce ius receptum il principio secondo il quale la domanda risarcitoria non sostenuta dalle allegazioni necessarie all’accertamento della responsabilit? dell’amministrazione risulta proposta in modo generico e, quindi, va respinta; grava, infatti, sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (). Invero, il risarcimento del danno non ? una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva d’interesse tutelata dall’ordinamento, ? indispensabile che sia accertata la colpa dell’amministrazione, e l’esistenza di un danno al patrimonio e che sussista un nesso causale tra la condotta lesiva ed il danno subito

a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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