Pignoramento di autoveicoli e motoveicoli

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L’art. 521-bis c.p.c. riguarda il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; la norma è inserita nel capo II del titolo II del libro III, dedicato al pignoramento mobiliare presso il debitore.

La disposizione in esame statuisce che il pignoramento in questione si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto, nel quale devono indicarsi i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. Il pignoramento contiene (comma 1):

 

i) l’ingiunzione di cui all’art. 492, comma 1, c.p.c., rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore, affinché questi si astenga dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi;

ii) l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso dei medesimi. Detti documenti devono essere consegnati all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 

Con la notifica del pignoramento il debitore è reso custode dei beni e dei relativi accessori.

Egli deve consegnare i beni all’istituto vendite giudiziarie il quale, non appena ottiene la custodia dei beni, deve darne comunicazione al creditore procedente, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, nei casi in cui ciò sia possibile (commi 2-3).

Decorso il termine di dieci giorni che la legge attribuisce al debitore per la consegna dei beni pignorati, gli organi di polizia che accertino la circolazione del bene pignorato ritirano la carta di circolazione e, se possibile, i documenti che comprovano la proprietà e l’uso dei beni pignorati.

Il veicolo deve essere  consegnato dalla forza pubblica all’istituto vendite giudiziarie competente per territorio (comma 4).

Eseguita l’ultima notifica, l’atto di pignoramento è consegnato dall’ufficiale giudiziario al creditore, il quale ha trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie per iscrivere a ruolo il pignoramento in cancelleria (comma 5).

Detto termine è previsto dalla legge a pena di inefficacia del pignoramento (comma 6).

L’art. 164-ter disp. att. c.p.c., poi, prevede l’obbligo del creditore di dichiarare al debitore e all’eventuale terzo che il pignoramento è divenuto inefficace. La dichiarazione deve essere notificata al debitore e al terzo, se c’è.

Ogni obbligo del debitore cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata entro il termine di legge, ossia trenta giorni. La dichiarazione di inefficacia resa dal debitore consente la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Analoghi effetti produce la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento. In sede di iscrizione a ruolo, da attuarsi con modalità telematiche, il legale del procedente deve attestare telematicamente la conformità del titolo esecutivo, del precetto, del verbale di pignoramento e della nota di trascrizione.

Tali copie conformi devono essere accompagnate dalla nota di iscrizione a ruolo (comma 5). Dopo di che, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione mobiliare (comma 6).

Per i restanti profili di disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice in materia di pignoramento mobiliare (comma 7).

Ciò facoltizza il creditore a chiedere l’assegnazione del bene staggito, ogni volta che esso abbia un valore risultante da listino di mercato, come previsto dall’art. 529, comma 2, c.p.c. (Gobio Casali). L’autore da ultimo citato ricorda come sia necessario anche depositare un certificato assenza privilegi, come previsto dall’art. 529, comma 3, c.p.c. L’innovazione apportata dalla legge consiste nelle modalità di attuazione del pignoramento, ossia mediante trascrizione dello stesso nei pubblici registri anziché mediante apprensione materiale dello stesso, come era prima della modifica legislativa. Si segnala, a questo proposito, l’analisi compiuta dall’Automobile Club d’Italia, con una lettera circolare del 18 novembre 2014, nella quale viene analizzata compiutamente la novella legislativa, con puntuale richiamo dei termini decadenziali previsti dalla nuova disciplina. Del pari possono consultarsi proficuamente le già ricordate Istruzioni operative del Tribunale di Forlì, nelle quali viene fornita anche una formula del nuovo pignoramento di auto, moto e rimorchi. Le Istruzioni consigliano di notificare il pignoramento mobiliare in questione non solo al debitore, come previsto dalla legge, ma anche all’istituto vendite giudiziarie competente.

Le Istruzioni considerano anche tre casi particolari, ossia:

i) la dichiarazione patrimoniale resa dal debitore all’ufficiale giudiziario, con la quale il debitore dichiara di essere proprietario di un autoveicolo.

Tale dichiarazione è consegnata dall’ufficiale giudiziario al creditore procedente perché formalizzi il pignoramento di autoveicolo nelle forme disposte dall’art. 521-bis c.p.c.;

ii) il pignoramento diretto: se l’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare ordinario rinviene un’auto o una moto o un rimorchio di proprietà del debitore, deve comunque eseguire il pignoramento, avendo cura di inserire nel processo verbale del pignoramento anche l’intimazione a consegnare il bene entro dieci giorni all’istituto vendite giudiziarie;

iii) se il veicolo è di scarso valore commerciale, tale circostanza è comunicata dall’istituto vendite giudiziarie al giudice dell’esecuzione, onde valutare la eventuale chiusura anticipata della procedura esecutiva per sua infruttuosità, come previsto dall’art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Un modello di atto di pignoramento di auto, moto e rimorchi viene anche fornito dall’UNEP di Bologna e dall’Ordine degli avvocati di Ivrea. La norma ha suscitato qualche apprezzamento (Gobio Casali) e diverse critiche, perché mira ad offrire una soluzione al problema dell’apprensione del bene, che però si rivela essere un mero palliativo.

Il problema pratico è il seguente: con la vecchia previsione legislativa occorreva la apprensione materiale del veicolo, cosa che non era del tutto scontata, potendo esso circolare o essere parcheggiato in un garage o, comunque, fatto sparire dal debitore, per nulla preoccupato della sanzione penale di cui all’art. 388 c.p. (Gobio Casali).

Le cose risultavano ancor più complicate, nel caso in cui il bene da pignorare fosse oggetto di un contratto di deposito presso un soggetto altro dal debitore, perché nel qual caso la dottrina anteriormente alla riforma riteneva che il pignoramento andasse eseguito non nelle forme del mobiliare, bensì del prezzo terzi (Dalmazzo).

Con la nuova previsione di legge, invece, il bene viene garantito all’esecuzione, perché il pignoramento si trascrive nei pubblici registri, al pari del pignoramento immobiliare. Il tal modo, se anche il debitore facesse sparire il bene, esso potrebbe essere comunque garantito all’esecuzione, nel caso in cui gli organi di polizia si accorgessero, in sede di controllo, che il veicolo è stato pignorato. Ma in ciò risiede il punto debole della novella: prima o poi, è necessario che il veicolo sia materialmente appreso ai fini dell’esecuzione mobiliare.

Inoltre ancorare l’apprensione del bene pignorato a un casuale controllo degli organi di polizia appare poco proficuo per assicurare la soggezione del veicolo alla procedura esecutiva.

Si pongono poi dei problemi nel caso in cui il debitore occulti la carta di circolazione del bene, perché nel qual caso, secondo il Ministero dei trasporti, se la duplicazione del documento non è possibile, occorre recarsi all’ufficio competente della motorizzazione civile per chiedere la duplicazione (si veda la pagina internet dedicata dal Ministero: http://www.dgtnordovest.it/joomla/ index.php?option=com_content&id=76%3Aduplicato-della carta-di-circolazione-a-seguito-smarrimento-sottrazione-e-distruzione-&Itemid=37). Il tutto, con notevoli disagi per il creditore procedente.

Curiosa anche la previsione legislativa che onera il creditore di comunicare al debitore e all’eventuale terzo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento, addirittura mediante atto notificato.

La mancata effettuazione di tale incombente non viene presidiata dall’art. 164-ter disp. att. c.p.c. da alcuna sanzione per il creditore.

In sostanza, l’innovazione in questione non sembra aver apportato grandi benefici al ceto creditorio. Non resta che saggiarne la concreta applicazione che della norma verrà effettuata in sede giudiziale.

Avv. Agnese Andrea

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