Il piano del consumatore

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Suggerimenti operativi per gestori della composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge del 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha lo scopo principale di offrire una nuova opportunità alle famiglie e alle piccole imprese che si trovano colpite da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali.

Dall’entrata in vigore della legge, per quanto riguarda in particolar modo il c.d. piano del consumatore, non sempre l’applicazione pratica è stata uniforme nei vari tribunali italiani chiamati a decidere sull’omologazione.

Da qui la necessità di una effettiva sinergia tra avvocati, commercialisti e giudici affinchè le procedure previste dalla Legge 3/2012 (il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio) siano utilizzate per offrire un aiuto concreto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Tra i tribunali italiani che sin dagli inizi si è contraddistinto per l’implementazione della legge 3/2012 vi è senza dubbio quello di Catania.

Il caso in esame è una conferma dell’attenzione riservata alle potenzialità della legge e dimostra che al raggiungimento del risultato finale si perviene solo attraverso il costante aggiornamento professionale e alla dedizione dei vari operatori chiamati ad occuparsi di questa materia.

Con ricorso ex art. 15, c. 9, L. n. 3/2012 veniva adito il Tribunale di Catania, sezione Volontaria Giurisdizione, per la nomina del professionista ai fini della redazione del c.d. piano del consumatore.

L’istante, ammesso al gratuito patrocinio, rappresentava di versare in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall’art. 6 L. n. 3/2012, e in considerazione della somma dovuta al proprio creditore (euro 12.832,80) si era visto pignorare l’unico bene immobile adibito a casa familiare.

Accoglimento del ricorso: fase preliminare

Il Giudice, “Ritenuto necessario acquisire documentazione presso enti pubblici e istituzioni al fine di chiarire la posizione dell’istante da ammettere ad una delle procedure di cui alla l. 3/12”, nominava il professionista in funzione di Organismo di Composizione della Crisi (O.c.c), disponendo l’acquisizione della documentazione afferente agli istanti presso:

  • Agenzia delle Entrate
  • Ufficio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  • Ufficio dei Tributi dei Comuni interessati alla procedura
  • Archivio Centrale Informatizzato (art. 15 co 10 l.3/2012, nonché ex art. 7 co 6 del d.p.r. 605/73)
  • Centrale di allarme interbancaria
  • Camera di Commercio
  • Conservatoria dei Registri Immobiliari
  • Pubblico registro automobilistico
  • INPS
  • CRIF
  • INAIL
  • Tutti gli istituti di credito (Banche e/o finanziarie) coinvolte nella procedura.

Nel medesimo provvedimento di nomina, il Giudice poneva a carico del debitore il pagamento di un fondo spese di € 500 da versare al professionista in funzione di O.c.c. al quale assegnava, per il deposito della relazione, termine di 120 giorni e fissava apposita udienza, per il prosieguo.

Istanza del debitore: fase eventuale

Seguiva istanza del debitore con la quale si chiedeva al Giudice (c.d. del piano), ai sensi dell’art.12 bis, secondo comma, L.3/2012, di valutare – nelle more della convocazione dei creditori all’udienza di omologa, risultando pendente la procedura di esecuzione forzata atta a pregiudicare la fattibilità del piano – l’opportunità di sospendere in via cautelare la procedura esecutiva sino al momento dell’omologa del piano.

Il Giudice – “Ritenuto che, prima del deposito del piano del consumatore e della relazione di fattibilità del professionista incaricato, non è possibile valutare se la prosecuzione della procedura esecutiva in corso possa compromettere l’esecuzione del piano; Ritenuto che allo stato, non è stato depositato alcuno degli atti indicati” – rigettava l’istanza.

Quindi, ai fini della sospensione della procedura esecutiva pendente è necessario che il piano del consumatore venga previamente depositato dal professionista e sarà, poi, il giudice del piano ad emettere eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione da trasmettere al giudice dell’esecuzione.

Deposito della relazione del professionista incaricato ex art. 9 comma 3 bis L. 3/2012

Il professionista – a completamento degli adempimenti richiesti dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 – è tenuto “a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire, oltre che sui presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

  1. a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore

nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

  1. b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  2. c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  3. d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3/2012, il professionista O.c.c. dovrà relazionare sulla proposta del piano del consumatore formulata dal debitore-istante al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, analizzare la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria dell’unico bene immobile in proprietà.

Nel caso di specie, in merito alle cause dell’indebitamento e alle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, il professionista evidenziava che: “L’esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo dell’istanza e di quella acquisita – nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di intervista – hanno permesso di determinare le cause e le circostanze dell’indebitamento e, quindi, formulare un quadro attendibile in ordine alla formulata istanza. In danno della ricorrente, presso il Tribunale di Catania, pende procedura esecutiva immobiliare. Il titolo del creditore procedente è rappresentato da pignoramento sull’immobile di proprietà della debitrice istante e attuale dimora della famiglia della stessa. L’importo dovuto al creditore procedente è pari complessivamente a € 12.832,80. Va doverosamente evidenziato, inoltre, che il G.E. della procedura esecutiva ha riconosciuto al CTU per la stima dell’immobile un acconto per un importo complessivo di € 833,99. Si tratta di un credito sorto in seguito ad una concessione di fido da utilizzarsi mediante apertura in conto corrente ottenuta in data 11/06/1996 da [un Istituto di Credito] per un ammontare originario di € 5.164,57 (ex £ 10.000.000). In data 21/10/2009 il debito complessivo ammontava, per sorte capitale ed interessi maturati, ad € 16.392,23 e veniva ceduto pro soluto dalla [Banca] ad [una Finanziaria]. La suddetta somma, decurtata unilateralmente dal creditore procedente del 30% per depurazione di interessi e commissioni anatocistiche sino all’importo di € 11.474,98 e gravata di spese e competenze di procedura, rappresenta l’attuale valore del credito pari a € 12.832,80, oltre ad € 833,99 per spese di stima. Le ragioni della concessione del modesto fido, risalente all’ormai lontano 1996, vanno ricercate nell’esigenza di far fronte a momentanei imprevisti di spesa, sia familiari che relativi alla piccola attività artigianale svolta dal coniuge della debitrice. Le difficoltà prima, e l’impossibilità successiva, di far regolarmente fronte alle obbligazioni assunte scaturiscono nel momento in cui il coniuge ha dovuto cessare l’attività lavorativa a causa dei primi sintomi di una patologia (osteoartrosi generalizzata) – manifestatasi più avanti negli anni in tutta la sua devastante gravità – che impediva il pieno svolgimento dell’attività in modo efficace e proficuo. Situazione oltretutto aggravata della crisi economica che è stata particolarmente pressante nei piccoli centri. Come detto l’attività lavorativa del coniuge rappresentava l’unica fonte di reddito familiare (oggi sostituita da una modesta pensione). Il coniuge dell’odierna istante, è infatti oggi affetto da carcinoma uroteliale papillare e osteoartrosi generalizzata ed è stato riconosciuto dalla Commissione medica dell’Asl invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100%” nonché portatore di handicap in situazione di gravità”.

Quello appena analizzato è un passaggio molto importante perché configura gli estremi della c.d. meritevolezza sulla quale si esprimerà il giudice nella successiva fase di omologazione e la cui sussistenza determinerà l’accoglimento o meno del piano, in caso di eventuali contestazioni da parte dei creditori. Si tratta, quindi, di una fase delicata per il professionista chiamato a redigere il piano e per questo dovrà necessariamente confrontarsi direttamente con il debitore o con il legale che lo rappresenta al fine di ricostruire in maniera esaustiva le cause dell’indebitamento.

Nella redazione del piano è possibile che emerga la sussistenza di ulteriori debiti, come avvenuto nel caso in esame, laddove il professionista O.C.C. dava atto che: “La situazione di squilibrio finanziario risulta aggravata da ulteriore debito per finanziamento a mezzo carta di credito rateale con debito residuo pari € 5.762,20 ceduto in data 08/06/2016. La scarna documentazione relativa alla carta di credito è stata messa a disposizione della scrivente dal legale della debitrice. Essa è costituita da una copia di raccomandata datata 30/08/2014 circa l’ammontare del debito scaduto ed immediatamente esigibile pari ad € 5.298,58, e da una successiva raccomandata datata 04/07/2016 relativa alla notifica di cessione del superiore credito gravato di ulteriori interessi, per un importo complessivo pari ad € 5.762,20. La finanziaria non ha mai prodotto alcun contratto sottoscritto dalla debitrice nonostante i reiterati inviti formulati nel tempo sia alla società in parola che alla cessionaria del credito. Si fa presente che nonostante sia stata inoltrata dalla sottoscritta, a mezzo p.e.c., formale richiesta di documentazione relativamente alla data di stipula del contratto ed all’esatto ammontare del credito nelle sue varie voci di composizione, ad oggi non si è ricevuto alcun riscontro. Si segnala ancora che, da apposita interrogazione effettuata al CRIF, il rapporto relativo alla carta di credito in parola risulta con limite di utilizzo € 5.000,00, con data inizio 26.04.2010 e data estinzione 08.06.2016 per cessione ad istituto di recupero crediti”.

Come da prassi, nella redazione del piano, il professionista in funzione di O.C.C. è tenuto a verificare anche l’eventuale sussistenza di esposizioni debitorie nei confronti dell’erario e del Comune di residenza per eventuali tributi non versati.

Ed infatti “A completamento della situazione debitoria della ricorrente si rappresenta che, dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici interpellati, è emerso quanto di seguito:

– Riscossione Sicilia Spa con estratto di ruolo del 01/02/2017 ha comunicato che risultano pendenze pari complessivamente a € 1.740,20;

– l’Agenzia delle Entrate di Catania con nota del 20/02/2017 ha comunicato l’esistenza di carichi pendenti per € 343,91 relativi a cartelle derivanti da ruoli di imposta di registro per gli anni 2006 e 2007 già inclusi nell’estratto di ruolo dell’esattoria;

– il Comune – Ufficio Tributi ha comunicato la seguente posizione di debito: € 1.229,00 per Tarsu/Tari anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; € 1.239,75 per canoni idrici anni 2016, 2015, 2014 e anni precedenti fino al 2013; il tutto per un ammontare complessivo di € 2.468,75; si precisa che il superiore importo per canoni idrici è al netto dei versamenti rateali effettuati dall’istante, nel periodo 1.10.2015 – 5.08.2016, per complessivi € 400,00”.

In ordine alla diligenza del debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, il professionista ha ritenuto doveroso ed opportuno precisare alcune circostanze.

Nello specifico, “Il coniuge svolgeva l’attività di piccolo artigiano ed otteneva dal proprio lavoro un reddito sufficiente per sé e per il proprio nucleo familiare: affetto ormai da diversi anni da una grave patologia, osteoartrosi generalizzata che ha impedito oggettivamente la prosecuzione dell’attività lavorativa. Infatti l’officina è stata completamente dismessa prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Tale impedimento ha avuto una inevitabile ricaduta non solo economica ma anche finanziaria sul nucleo familiare, comportando una sempre più crescente difficoltà a far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte.

Impegni difficilmente onorabili attraverso i modesti introiti derivanti da lavori saltuari prima e, successivamente, dalla modesta pensione sociale riconosciuta al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per legge. E’ in corso l’iter il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Tale requisito dovrebbe permettere al medesimo nei prossimi mesi di avere un reddito pensionistico maggiore, di circa € 515,00 mensili, rispetto all’attuale erogazione. Tutti i farmaci e le analisi che il paziente necessita, proprio per la conclamata grave patologia, sono esenti da costi e, quindi, le suddette spese non gravano più sulle modeste risorse finanziarie del nucleo familiare in argomento. La figlia che da anni non fa parte del nucleo familiare, aiuta concretamente i genitori per le necessità che gli stessi hanno, e nello specifico pagando loro le spese di energia elettrica, di gas e le esigenze diverse che mensilmente si manifestano, atteso che la medesima ha un proprio reddito di lavoratrice autonoma”.

Successivamente, il professionista ha verificato la veridicità, completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, evidenziando che “la debitrice:

– è una casalinga con un reddito netto annuo di € 5.299,00 derivante dalla pensione del coniuge, con mensilità netta di circa € 441,58; tali importi sono rilevabili dall’ultima attestazione ISEE rilasciata dall’Inps;

– ha necessità per il sostentamento del nucleo familiare di € 250,00 mensili; la debitrice ritiene di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare composto solo da due soggetti (marito e moglie) con tale importo, anche se molto esiguo.

Così come dalla stessa riconosciuto, è credibile che l’importo di € 250,00 sia sufficiente per le primarie necessità (alimenti) in quanto gli stessi sono residenti in un piccolo centro di questa provincia ove il costo della vita e, soprattutto, le esigenze dei richiamati soggetti, risultano assai più contenute rispetto ad una coppia abitante in un capoluogo;

– ha contratto debiti per la complessiva somma di € 23.637,94”.

In merito agli atti compiuti dall’istante negli ultimi cinque anni il professionista ha evidenziato quanto segue.

1) Dall’interrogazione sui dati presenti in EURORISC – Banca dati CRIF, non emerge nulla di rilevante, in particolare risulta solo una posizione debitoria precedente estinta.

2) Dall’archivio della centrale di allarme interbancaria risulta… soggetto non presente in archivio.

3) Dal registro informatico dei protesti della Camera di Commercio, protesti/dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali, assegni bancari, dichiarazioni stanze di compensazione Banca d’Italia, non risultano protesti.

4) Dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato tenuto presso la Procura delle Repubblica c/o il Tribunale di Catania, non risultano carichi pendenti.

5) Dalla certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catania, con dati aggiornati al 08/03/2017, si attesta che nella Banca dati del casellario Giudiziario risulta …nulla.

6) Da apposita ispezione eseguita al P.R.A. è emerso che era proprietaria di un veicolo immatricolato nel 1987, venduto in data 24/05/2005 e per il quale non risultavano iscrizioni pregiudizievoli.

In conclusione si può serenamente affermare che l’istante, sino alla data degli accertamenti, poteva essere considerata soggetto solvibile”.

Particolare attenzione è stata data dal professionista O.c.c. anche alla documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare pendente al fine di escludere l’alternativa liquidatoria: il perito incaricato, infatti, aveva stimato l’immobile pignorato in  € 42.000,00 evidenziando che “l’immobile in pessimo stato di conservazione e manutenzione, privo di riscaldamento, raggiungibile attraverso scala esterna ad una rampa non coperta, necessitante di interventi di risanamento anche a causa delle infiltrazioni di umidità”.

Per il professionista O.c.c., quindi,Sebbene la eventuale liquidazione dell’unico bene dell’attivo patrimoniale risulti astrattamente idonea a soddisfare l’intero ammontare dei debiti, la scrivente ritiene in concreto che l’ipotetica vendita del bene non sia oggettivamente fattibile. Ciò sia per le attuali condizioni di staticità del mercato immobiliare, ed in modo particolare per i piccoli centri di questa provincia che non abbiano specifiche vocazioni turistiche, che per la scarsa appetibilità dell’immobile vista la tipologia dello stesso, e ciò anche a causa del modestissimo stato di conservazione del medesimo. La perdita dell’unico immobile adibito ad abitazione, e ciò si scrive per mera completezza espositiva, comporterebbe per il nucleo familiare sicuramente una condizione di grave disagio sociale, soprattutto per la presenza di soggetto invalido e con grave handicap”.

Passando, poi, alla disamina delle fonti di reddito e del reddito disponibile per l’estinzione dei debiti, alla luce del modesto reddito dichiarato dall’istante e, quindi, anche del marito, il professionista ha ritenuto fondamentale, per il fattibile prosieguo della procedura, richiedere la figura di almeno un garante per l’eventuale approvazione del piano dandone atto nella propria relazione: “Il garante ha sottoscritto specifica dichiarazione di impegno ove la stessa, visto il modesto reddito dichiarato, si impegna, al fine del buon esito del redigendo piano, ad onorare – in caso di inadempienza – le rate del piano, consapevole che in caso di insolvenza, anche di una sola rata, il piano verrebbe meno”.

Ulteriore e fondamentale passaggio è stato quello di evidenziare le modalità di estinzione dei debiti, differenziando i creditori tra privilegiati e chirografari e, tra i chirografari, riconoscendo percentuali diverse, in ragione del “sostanziale comportamento omissivo tenuto – sia dalla Finanziaria che dalla cessionaria – nella fornitura della documentazione relativa alla data di stipula del contratto ed all’esatto ammontare del credito nelle sue varie voci di composizione”.

Il professionista, dunque, dopo aver previsto che “per la dilazione dei debiti è applicato un tasso debitorio fisso pari all’1,00%”, ha illustrato analiticamente il piano proponendo “che l’attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori pervenga dal versamento periodico con cadenza mensile – per n. 75 mesi di somme derivanti da una parte dello reddito mensile dell’istante – in un conto bancario/postale on line da istituirsi appositamente, vincolato a questa procedura ed all’ordine della sottoscritta professionista, la quale effettuerà con cadenza semestrale a mezzo bonifico, i pagamenti ai creditori meglio specificati nell’omologando piano”. Quanto al proprio compenso, il professionistapropone, ancora, che il proprio compenso nella misura indicata o in quella che la S.V. vorrà riconoscere, venga onorato in prededuzione a mezzo scomputo dalle rate mensilmente versate dall’istante nel conto sopra citato”.

A conclusione della relazione, il professionista è tenuto ad esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione ed attestare la ragionevole fattibilità del piano del consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 2, L.n.3/2012. Nel caso di specie il professionista ha dichiarato che “il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, tenendo anche e, soprattutto, conto della presenza del garante”.

L’omologa del piano da parte del Giudice

Il Giudice, visto il piano presentato dall’esperto e ritenuta la necessità di fissare un’udienza, ai sensi dell’art. 12 l.3/12, per consentire ai creditori di presentare osservazioni al piano,

fissava apposita  udienza dando incarico all’esperto di darne avviso ai creditori e al contempo

sospendeva la procedura esecutiva in corso e ne inibiva l’inizio di nuove.

Successivamente, il Giudice omologava il piano del consumatore rassegnando le seguenti osservazioni.

Ritenuto che il piano prevede il soddisfacimento integrale di […], creditore pignoratizio, al 40% della […]s.r.l, e al 60% degli altri creditori;

Ritenuto che il piano prevede il versamento di una rata mensile di € 249,85, su un conto corrente, intestato alla procedura e vincolato all’ordine della professionista incaricata di svolgere le mansioni dell’OCC che provvederà, con scadenza semestrale, ad effettuare i bonifici in favore di creditori;

Ritenuto che alla proposta sono stati allegati:

  • L’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute
  • L’elenco dei beni del debitore
  • l’attestazione della fattibilità del piano
  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
  • certificato dello stato di famiglia;

In ordine alle cause che hanno comportato il sovra indebitamento si osserva quanto segue.

Dalla relazione emerge che, nell’anno 1996, per far fronte a spese familiari e per esigenze dell’attività del marito che lavorava come elettrauto con officina in proprio, chiedevano un’apertura di credito al […]. Successivamente, il marito presentava i sintomi di una malattia, osteoartrosi generalizzata, che gli impediva di continuare a lavorare e, di conseguenza, non venivano pagate con regolarità le obbligazioni assunte. Attualmente, è affetto anche da carcinoma uroteliale papillare, patologia che, in uno alla precedente, hanno comportato il riconoscimento di invalidità al 100% con lì erogazione di una pensione di € 441,58 al mese.

Ritenuto che, pertanto, le cause del sovraindebitamento non possono essere addebitate alla [debitrice] e che la stessa non ha fatto ricorso al credito in modo colpevole;

Ritenuto che la [debitrice] è proprietaria dell’immobile sito in […] che, secondo la perizia di stima, eseguita in sede di espropriazione immobiliare, ha valore di € 42.000;

Ritenuto che l’alternativa liquidatoria non va valutata, essendo previsto l’integrale soddisfacimento del creditore pignoratizio;

Ritenuto che il piano prevede l’ammortamento a 75 rate per tutti i creditori sopra elencati;

Ritenuto che il tasso applicato è dell’1%;

Ritenuto che, in considerazione sia dello scarso ammontare dei redditi da porre a disposizione dei creditori che dell’esiguità del reddito residuo, necessario per il sostentamento della debitrice e del marito, il piano è stato sottoscritto, a garanzia dell’adempimento, da garante;

Ritenuto che l’art. 13 l.3/2012 prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti disciplinati dalla stessa legge debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri;

Ritenuto che il compenso dell’esperta, liquidato con provvedimento a parte, è a carico del debitore e sarà prelevato in prededuzione, a decorrere dal mese successivo all’omologa;

Ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

Ritenuto che l’istante ha aggravato la propria esposizione debitoria con il ricorso alla carta revolving e che, pertanto le inibito l’uso di ogni strumento di pagamento elettronico, ad eccezione della tessera BANCOMAT e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che la stessa non contragga altri debiti, per tutta la durata del piano;

Ritenuto che la dott.ssa […] dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da […] dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

vieta a […] l’uso di ogni strumento di pagamento elettronico, ad eccezione della carta BANCOMAT e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, per l’intera durata del piano;

attribuisce alla dott.ssa […] gli obblighi e i poteri di cui all’art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it, a cura dell’esperta e con spese a carico di […] sospende le procedure esecutive promosse in danno di […] e ne inibisce l’inizio di nuove.

Catania 21/8/2017

Il Presidente

dott. ssa Maria Rosaria Acagnino

 

Giuliana Gianna

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