La Sentenza del Tribunale di Napoli n. 78/2025 rilancia il dibattito sul perimetro di accesso al piano del consumatore, tra esigenze di tutela e contrasto giurisprudenziale. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.
Indice
- 1. Premessa: l’accesso al piano del consumatore
- 2. La decisione: i fatti, le norme, il principio
- 3. Il mutamento normativo: dalla meritevolezza alla “non colpevolezza grave”
- 4. La questione dei debiti misti: un orientamento non ancora uniforme
- 5. Spunti operativi per la difesa e gli OCC
- 6. Conclusione: una decisione che guarda al futuro, ma richiede cautela
1. Premessa: l’accesso al piano del consumatore
La recente Sentenza n. 78/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5 maggio 2025, si inserisce nel solco di una giurisprudenza evolutiva e garantista in materia di sovraindebitamento. Il Giudice, dr.ssa Livia De Gennaro, ha omologato un piano del consumatore pur in presenza di una situazione debitoria “mista”, cioè composta sia da debiti personali (mutuo per la prima casa) che da debiti derivanti da una fideiussione prestata a garanzia di un’obbligazione aziendale (contestata dal debitore).
La pronuncia si segnala per l’importante principio affermato: l’accesso al piano del consumatore non è precluso in presenza di debiti misti, purché quelli personali siano prevalenti, sia quantitativamente che qualitativamente. Tuttavia, tale interpretazione, pur maggioritaria, non è pacifica. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.
Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano. Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
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2. La decisione: i fatti, le norme, il principio
Il caso esaminato vedeva il debitore gravato da:
- un debito ipotecario da € 159.000 per l’acquisto dell’abitazione principale;
- una fideiussione disconosciuta, pari a circa € 145.000, relativa a un debito aziendale.
A fronte di una posizione complessiva pari a € 360.541,71, il piano ha previsto:
- il versamento mensile di € 1.050 per circa 20 anni (inclusivo di un acconto iniziale da € 36.830,79);
- soddisfacimento integrale della banca ipotecaria;
- pagamento al 30% dell’altro creditore.
Il Giudice ha:
- riconosciuto al debitore la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14/2019;
- affermato la prevalenza dei debiti personali su quelli imprenditoriali;
- applicato la nuova nozione di meritevolezza ai sensi degli artt. 4-quater e 69, comma 1, CCII.
Principio affermato:
“È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti misti, a condizione che quelli personali siano prevalenti in termini quantitativi ed economici.”
3. Il mutamento normativo: dalla meritevolezza alla “non colpevolezza grave”
La decisione valorizza le novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, così come corretto dal Correttivo Ter (D.Lgs. n. 83/2022):
- L’art. 69 CCII ha sostituito il concetto di meritevolezza con la più oggettiva assenza di colpa grave, frode o malafede.
- L’art. 4-quater CCII chiarisce che non è necessario dimostrare la sopravvenienza di uno “shock esogeno” (evento straordinario e imprevedibile) per legittimare l’accesso alla procedura.
- Viene così eliminata la discrezionalità soggettiva che per anni ha ostacolato l’omologa dei piani fondati su una condizione di semplice squilibrio economico.
Il giudice non valuta più se il debitore sia “responsabile” in senso ampio, ma solo se abbia agito con colpa grave, dolo o frode.
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4. La questione dei debiti misti: un orientamento non ancora uniforme
La decisione partenopea si colloca tra quelle che adottano un criterio di “prevalenza” funzionale, già condiviso da:
- Tribunale di Reggio Emilia (20.10.2022 e 2.2.2023)
- Tribunale di Trani (2.5.2023 e 20.4.2023)
- Tribunale di Grosseto (22.6.2021)
- Tribunale di Spoleto (23.12.2022)
- Tribunale di Napoli (26.3.2021)
Tuttavia, non mancano sentenze che negano l’accesso al piano del consumatore per il solo fatto che vi siano anche debiti di origine imprenditoriale, ancorché accessori o marginali:
- Tribunale di Milano (4.10.2017)
- Tribunale di Roma (28.2.2018)
In questi casi, si richiede che il consumatore non abbia mai assunto obbligazioni riconducibili, anche solo indirettamente, all’attività d’impresa, neppure in qualità di fideiussore.
5. Spunti operativi per la difesa e gli OCC
Per il difensore del debitore:
- Dimostrare con precisione l’origine e la percentuale dei debiti.
- Contestualizzare l’eventuale fideiussione: specificare se prestata in ambito familiare o extralavorativo.
- Evitare l’uso generico della nozione di “consumatore”.
Per gli OCC:
- Offrire una relazione dettagliata e argomentata sulla composizione della debitoria.
- Utilizzare il criterio della “prevalenza” anche nella valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione.
6. Conclusione: una decisione che guarda al futuro, ma richiede cautela
La sentenza n. 78/2025 rappresenta un passo avanti per la tutela del debitore civile incolpevole, in linea con la finalità costituzionale di dare una seconda possibilità al cittadino sovraindebitato.
Tuttavia, il dibattito resta aperto. La difesa dovrà documentare con precisione ogni aspetto e anticipare eventuali eccezioni con argomentazioni solide, sia normative che giurisprudenziali.
In un contesto in cui le famiglie italiane faticano ancora a uscire dalla spirale del debito, ogni pronuncia che favorisce l’esdebitazione sostenibile, nel rispetto della trasparenza e della buona fede, merita attenzione, studio e divulgazione.
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