Pianificazione urbanistica e poteri della P.A.

sentenza 02/12/10
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In sede di adozione di un p.r.g., o di una sua variante, le scelte assunte dalla P.A. costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, e non richiedono apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso.

Le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di adozione di un piano regolatore o di una sua variante costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, e non richiedono apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso.

Uno più specifico onere di motivazione sussiste solo qualora vi siano impegni già presi con la stipula di una convenzione di lottizzazione o quando lo strumento incida su aspettative qualificate, nel qual caso la motivazione richiesta non consiste in un generale raffronto tra l’oggetto della variante ed altre aree del territorio comunale potenzialmente utilizzabili, ma deve comprendere l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata.

 

N. 25861/2010 REG.SEN.

N. 04245/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4245 del 2007, proposto da:
Alena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso ************* in Napoli, via Carlo Poerio N.98;

contro

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Donatangelo Cancelmo, domiciliato ope legis in Napoli presso la Segreteria Tar;
Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazza Matteotti, 1;
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, n.c.;

per l’annullamento

del Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 155 del 20.03.2007, avente ad oggetto l’approvazione della variante al PRG del Comune di Castellammare di Stabia; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia e dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. ****************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4245 dell’anno 2007, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Castellammare di Stabia alla via Napoli 135;

– che , per la propria attività (vendita di autoveicoli, veicoli industriali ed imbarcazioni da diporto), la ricorrente necessita di ampi spazi; che tuttavia il piazzale posto a nord del complesso immobiliare, per una superficie di circa 9.000 mq, è stato sottoposto a vincolo preordinato all’esproprio in quanto individuato sotto zona F16 nell’adeguamento del PRG; tale piazzale è tuttavia del tutto fondamentale per l’esercizio dell’attività della ricorrente.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituivano il Comune e la Provincia chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza dell’11.11.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza; la superficie in questione è infatti destinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico; orbene un parcheggio così vasto non si giustifica in relazione agli standard urbanistici (in base ai quali vi è un’eccedenza di appunto 9.000 mq) né se si considera che le scuole esistenti sono già ampiamente dotate di parcheggio e che le case destinate a civili abitazioni sono anch’esse dotate di posto auto spesso coperto; si consideri inoltre che il parcheggio è in zona periferica e dunque non idoneo a soddisfare le esigenze dell’intera collettività; le osservazioni della ricorrente sono state respinte senza idonea motivazione.

La Provincia eccepiva che le scelte urbanistiche sono caratterizzate da amplissima discrezionalità e non necessitano di motivazione; possono essere censurate solo in caso di arbitrarietà o irragionevolezza.

Il Comune pure ribadiva la legittimità degli atti impugnati.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Per giurisprudenza costante, “Le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di adozione di un pianto regolatore o di una sua variante costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, e non richiedono apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso” (CdS, IV, 861/2007); e uno più specifico onere di motivazione sussiste solo qualora vi siano impegni già presi con la stipula di una convenzione di lottizzazione o quando lo strumento incida su aspettative qualificate, nel qual caso la motivazione richiesta non consiste in un generale raffronto tra l’oggetto della variante ed altre aree del territorio comunale potenzialmente utilizzabili, ma deve comprendere l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata (CdS, IV, 3200/2007; CdS, IV, 3294/2007).

Nel caso di specie, non solo non sono ravvisabili le evidenti e macroscopiche illogicità richieste dall’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato; ma, dagli atti, si evince chiaramente che l’area in questione era stata già in precedenza destinata ad attrezzature pubbliche (Zone F ex art. 11 l. reg. 35/1987), e perciò assoggettate a vincolo espropriativo. Pertanto, in primo luogo non appare irragionevole la scelta dell’Amministrazione di reperire le aree necessarie alla realizzazione dei parcheggi prioritariamente tra quelle già destinate ad attrezzature pubbliche; in secondo luogo la rilevata destinazione pregressa esclude che il privato possa aver maturato un’aspettativa qualificata alla prosecuzione della propria attività economica nell’area in parola.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 4245 dell’anno 2007;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

**************************, Consigliere

******************************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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