Personale – Quesiti

Redazione 03/03/02
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inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2002
Personale – Quesiti

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D.: La finanziaria 2002 impedisce, oltre alle assunzioni dall’esterno anche le progressioni verticali?

R.: Assolutamente NO, perchè pur trattandosi di copertura di “nuovi” posti, essi non costituiscono al 100% una “nuova” spesa.
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D.: Un Responsabile del Servizio Sociale può chiedere al Responsabile di Procedimento – nella fattispecie un assistente sociale- da lui nominato per la predisposizione di determinati atti di occuparsi delle incombenze relative al campo finanziario? Quali variazioni di bilancio inerenti ovviamente i capitoli di spesa del settore, accertamenti di residui, ecc. o comunque incombenze strettamente legate alle risorse finanziarie assegnategli dal PEG? Non il Responsabile che deve preoccuparsi di cercare e mettere a disposizione quelle risorse perchè il funzionario possa operare sulla scorta degli obiettivi prefissati? E che far quando il Responsabile non ha la padronanza e la conoscenza delle proprie risorse?

R.: Il responsabile del servizio può certamente incaricare il responsabile del procedimento di occuparsi – a livello istruttorio – delle incombenze relative al campo finanziario. La firma degli atti relativi spetta sempre al responsabile del servizio. Qualora il responsabile del procedimento non sia all’altezza dei compiti assegnatigli, il responsabile del servizio può scegliere o di cambiarlo o di assegnare a sé stesso le relative incombenze (art. 5 comma 1 legge 241/90)
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D.: Sarebbe possibile autorizzare o meglio formalizzare l’accesso agli Uffici Comunali ad una persona esterna all’Ente che ha avanzato richiesta di collaborazione GRATUITA al Sindaco? In caso positivo come occorre formalizzare l’incarico di consulenza o collaborazione gratuita?

R.: L’attività gratuita per servizi istituzionali può essere prestata soltanto da associazioni di volontariato legittimamente riconosciute. Giacchè non è specificato in cosa consista questa “collaborazione gratuita del sindaco”, si ritiene che, in generale, se previsto nel “regolamento di organizzazione degli uffici” del Comune in questione, la persona esterna all’Ente può far parte dello staff del sindaco
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D.: Vorrei sapere se esiste incompatibilità fra la carica di consigliere di un comune superiore a quindicimila abitanti e la carica di assessore di un comune inferiore ai 5000 abitanti

R.: NO, nel presupposto però,che il detto consigliere sia assessore “esterno” nel comune inferiore a 5000 abitanti e che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 57 del TUEL 267/2000
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D.:In che misura si può pignorare uno stipendio di pubblico dipendente considerando che già lo stesso ha trattenute dall’Inpdap per cessioni e piccolo prestito, se è vero che l’indennità integrativa non è pignorabile?

R.:Gli stipendi dei pubblici dipendenti sono pignorabili nei limiti del quinto,ma quando il pignoramento o il sequestro seguono ad una cessione,gli stessi incontrano l’ulteriore limite della meta’complessiva,nel senso che,in questo caso,rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e poiché tale differenza normalmente supera un quinto,rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che,naturalmente non potrà più raggiungere la metà dello stipendio,dovendosi sempre dedurre la quota ceduta). L’indennità integrativa speciale è pignorabile alla stregua di qualsiasi voce stipendiale,eccezion fatta per gli assegni familiari.
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D.:Ho fatto richiesta di mobilita’ esterna ex l.29/93 presso un ente locale. ho richiesto quindi il prescritto nulla osta al ministero presso il quale sono assunto. il ministero dopo 80 gg. non mi ha ancora risposto. Telefonicamente il funzionario preposto mi ha detto che deve essere l’ente locale a chiederlo e che alla mia istanza cosi’ come formulata non dara’ alcuna risposta. dato che l’ente locale sostiene che non e’ compito loro richiedere il nulla osta e data l’assoluta mancanza di una normativa precisa al riguardo vi chiedo se posso invocare il silenzio assenso in riguardo alla mia istanza presentata al ministero dato che alcuni contratti collettivi lo prevedono gia’.

R.:Il silenzio assenso non è applicabile alla fattispecie in questione. E’ consigliabile diffidare penalmente, ex art.328 C.P., il funzionario preposto assegnandogli 30 giorni per la risposta ed in caso di reiterato silenzio, denunciarlo all’Autorità Giudiziaria. Tenga comunque presente che a seconda del regolamento vigente presso l’Ente di appartenenza, in molti casi la mancata risposta entro un certo termine equivale a diniego. La diffida penale determinerà quasi sicuramente almeno la formale risposta alla Sua istanza
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D.: Il rappresentante legale dell’ente locale è individuato dalla Legge. Nel caso del Comune è il Sindaco. Ciò posto, secondo me, sbagliano gli enti che individuano in diversi atti i dirigenti che firmano gli atti stessi quali rappresentanti legali (salvo non intendere la definizione in contrapposizione alla categoria dei dirigenti “illegali”). Che natura ha, dal punto di vista giuridico, la rappresentanza dei dirigenti?

R.: La questione non è del tutto pacifica. C’è chi sostiene che, ai sensi dell’articolo 50 del TUEL, la rappresentanza legale appartiene sempre al Sindaco e c’è chi sostiene, più correttamente, che essa appartiene ai dirigenti in forza dell’articolo 107, 5° comma , del TUEL seppure subordinandola ad esplicite normazioni da adottarsi nello statuto giusto articolo 1, comma 3 dello stesso TUEL.

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D.:Desidero sapere se è prevista la concessione dell’anticipo sulla liquidazione per me che sono insegnante e per mio marito che è dipendente INPS. L’anticipo ci serve per l’acquisto della prima casa. Se il contributo regionale per l’acquisto della prima casa è previsto in ogni tipo di acquisto e a quali condizioni.

R.:La concessione dell’anticipo sulla liquidazione sebbene prevista dalla norma, non è ancora operativa e quando lo sarà, varrà per coloro che sono stati assunti dal 1996 in poi. Il contributo regionale è previsto solo per la prima casa ed in certi casi anche per la casa dei figli. Le condizioni sono quelle previste nella legge della regione nella quale Lei risiede
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D.: E’ possibile consentire l’accesso agli atti di un concorso ai candidati e/o ai consiglieri quando la procedura concorsuale è ancora in corso e sono stati effettuati gli scritti ma non ancora gli orali?

R.: In presenza di un interesse personale e concreto, il diritto d’accesso può esercitarsi in ogni momento della procedura concorsuale (ovviamente nel rispetto delle norme ed esigenze tecniche del concorso). Tra le limitazioni tassativamente imposte dall’art. 24 della L.241/90, infatti, non figura alcun limite alla possibilità d’esercizio del diritto d’accesso durante il procedimento concorsuale. Il regolamento locale per l’esercizio del diritto d’accesso può differire, tuttavia, al termine del procedimento la possibilità di accedere agli atti, garantendo in ogni caso agli interessati la visione degli stessi quando la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
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D.: Le sentenze n. 11117 del 26/2/95 e n. 12731 del 19/12/98 della sez II della Cassazione la sentenza n. 9206 del 2000 della sez. I della Cassazione relative al compenso per festività cadenti di Domenica riguarda anche i lavoratori dell’Amministrazione Comunale

R.: Giacchè con il CCNL(rectius:con il D.Lgs 29/93 e ss.mmii),si è disposta la privatizzazione del pubblico impiego con estensione delle leggi generali sul rapporto di lavoro ai dipendenti della P.A. per le parti NON derogate dal contratto stesso, il compenso per festività cadenti di domenica è applicabile anche ai dipendenti delle amministrazioni comunali. Leggasi in particolare l’articolo 2, comma 2 del citato D.Lgs.29/93. Si tenga presente, in ogni caso, che le sentenze richiamate valgono solo tra le parti e non sono automaticamente applicabili ad altri rapporti di lavoro
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D.: Sono dipendente della Provincia Regionale di Palermo con il profilo di Funzionario Ingegnere Chimico. Nel 1998 ho trasformato il mio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50-25 per potere svolgere altra attività di lavoro come ditta individuale. Il mio part-time verticale è il giovedì e venerdì di ogni settimana anzichè dal lunedì al venerdì come previsto per il contratto a tempo pieno. L’Amministrazione mi ha nominato Direttore dei Lavori ai sensi della Legge Regione Sicilia n. 21 del 1985 per un’opera pubblica per la cui realizzazione sono previsti circa 18 mesi di lavoro. Ritenendo che, per esercitare i compiti del Direttore dei Lavori, sia necessaria un’articolazione del proprio orario flessibile in linea con l’orario di lavoro dell’impresa e compatibile con gli eventi costruttivi a cui il DL deve essere presente. Chiedo di sapere se posso rifiutare la nomina di DL e se lo status di dipendente in part-time verticale sia compatibile con la carica di DL e se la nomina di DL non dia diritto all’indennità di posizione di Capo Servizio come previsto dal contratto dei dipendenti degli enti locali dalla quale sono stato escluso proprio per essere in part-time verticale.
R.: Lei può rifiutare la nomina a D.L. per ragioni di funzionalità operativa qualora, per la natura dei lavori in questione, sia necessaria una quotidiana o comunque frequente presenza del D.L. nel cantiere di lavoro.
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D.: Sono un’assistente sociale alle dipendenze del comune e in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell’ambito del regolamento per la progressione orizontale, i miei amministratori hanno “dimenticato” di attribuire punteggio al Diploma di Scuola Superiore; pertanto mi ritrovo ad avere “zero” nella casella dei titoli di studio di cui alla scheda da sottoporre al comitato di valutazione. Io non ritengo esatta tale valutazione.
R.: Occorrerebbe preliminarmente verificare se, per caso, il titolo “diploma di scuola superiore” non sia il titolo base per l’accesso al posto di assistente sociale.
Se è titolo base, normalmente non si valuta o, a seconda dei casi previsti sia nel regolamento di organizzazione che nel contratto integrativo decentrato, si valuta il punteggio in esso riportato.
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D.: Il mio Comune, di circa 6.000 abitanti, è formato da tre settori e dal Corpo di Polizia Municipale (Corpo istituito con deliberazione consiliare nel 1998). Lo Statuto prevede tre aree: tecnica, contabile e amministrativa, senza citare il Corpo di Polizia Municipale. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, prevede i tre settori citati ed IL CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE con la descrizione dei servizi di riferimento e della definizione: Il Centro di Imputazione corrisponde a quella attività, progetti, programmi, che possono godere di un ambito di autonomia all’interno della struttura organizzativa, caratterizzato dall’assegnazione di risorse proprie e di obiettivi definiti e ben identificabili termini di linee di attività. Il sottoscritto è Comandante del Corpo di P.M. in cui operano complessivamente N. 7 Addetti(organico di N. 11 addetti), ma non è titolare di decreto dirigenziale con decreto del Sindaco, come avviene per i settori. La nomina a dirigente è stata interrotta per lo scrivente, perchè il Sindaco non ritiene esserci più rapporto di fiducia, senza motivazioni. Si chiede: 1) essendo titolare di assegnazione di somme nel PEG, può il Segretario – Direttore Generale firmare determinazioni dirigenziali utilizzando le somme intestate al Comandante ? 2) in assenza di altro dirigente all’interno della Polizia Municipale, cosa non può fare il Comandante, in assenza delle funzioni dirigenziali, anche per la corrispondenza esterna all’Ente ? 3) Ai sensi della L. 65/86, essendovi la dipendenza diretta dal Sindaco, il Comandante deve obbligatoriamente avere il livello apicale dell’Ente ? (Altrimenti ci sarebbero disparità di trattamento in Italia, visto che nel Lazio è già sancito dalla LR). Il sottoscritto gode della Cat. D2, in virtù dello scorrimento orizzontale ultimo (I capi settore Cat. D4). Alla fine accade che il Comandante è costretto a fare tutto ciò che compete ad un Dirigente, escluse le firme sugli atti di riferimento.

R.: Occorrerebbe conoscere cosa, nel dettaglio, prevede il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ad ogni modo si forniscono le seguenti risposte:
1 – Sì, se previsto nel Regolamento di organizzazione.
2 – Non può adottare atti con valenza esterna.
3 – Il livello apicale dell’Ente è riconosciuto al Comandante se previsto dal Regolamento del corpo di P.M. adottato in esecuzione della 65/86 o se esplicitamente conferito dal Sindaco.
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D.: Può essere concessa l’indennità di posizione organizzativa con decorrenza 01.04.1999 a dipendenti comunali che sono stati investiti della relativa titolarità nel corso dell’anno 2001 ma che prima di tale data hanno comunque espletato le funzioni di Responsabile di Servizio ai sensi dell’art 51 comma 3bis della L.142/90? Può essere corrisposta ora l’indennità per l’espletamento di funzioni di Responsabile di Servizio ai sensi della L.142/90 all’epoca non corrisposta a dipendenti all’uopo incaricato con decreto sindacale?

R.: La retribuzione di posizione organizzativa può essere corrisposta dal 1° aprile 1999 se con provvedimento congruamente motivato si dimostri che le funzioni di responsabile del servizio sono state effettivamente espletate sin da quella data. Ciò sempre a condizione che si tratti di un comune privo di dirigenti all’1.4.1999. L’indennità per la funzione di responsabile del servizio “antecedente” al CCNL 1.4.99 essendo sorta come mera facoltà in capo al Sindaco, non sembra che possa essere corrisposta ora per allora anche se risulta che in alcuni comuni si sia proceduto in tal senso.
Notizie del 07/12/2001:
D.: L’ente presso il quale lavoro ha un ufficio tecnico composto da un geometra che è anche il responsabile del settore tecnico, cat. D1. IL Sindaco, non soddisfatto dell’operato di questi, è intenzionato ad”affiancare ” il tecnico con un ingegnere , funzionario di un Comune limitrofo cui vorrebbe assegnare la responsabilità dei lavori pubblici con affidamento anche delle responsabilità relative ad eventuali gare di appalto . Quali strumenti sono legittimamente adottabili per detta realizzazione?
R.: Pare molto dubbioso che il sindaco possa “affiancare” al tecnico un ingegnere di un limitrofo comune cui andrebbero assegnate le relative responsabilità. Tanto perchè, stante il dovere di esclusività del dipendente pubblico, non può un dipendente comunale (l’ingegnere del comune limitrofo) avere due contemporanei rapporti di lavoro, a meno che il dipendente stesso non opti per un rapporto di lavoro part-time al 50%. D’altra parte l’attenta lettura dell’ottavo comma dell’art.53 del d.lgs. 165/2001 commina la “nullità” di rapporti di lavoro posti in essere in violazione delle norme dello stesso articolo. In ogni caso si tenga presente che la disciplina da rispettare per il conferimento di incarichi ad altri dipendenti è quella contenuta nell’articolo 110 del TUEL e quella dell’articolo 53 (commi 1 – 6 e 7 -13) del dlgs. 165/2001.
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D.: E’ possibile accogliere la domanda di pensionamente a 70 di un dipendente comunale di anni 67,con 17 anni di contribuzione? Nel caso la risposta fosse positivi ,quali sono i riferimenti giuridici? L’ufficio del personale ha dichiarato l’istanza improponibile.

R.: Il collocamento a riposo d’ufficio è previsto dal primo del mese successivo alla data del compimento del 65° anno di età. Solo per alcune categorie di dipendenti (magistrati, professori universitari – legge 27.12.1990 n°404 -, personale della scuola, ecc – legge 477/73, 37/90) è consentito il collocamento a riposo al raggiungimento dei 70 anni di età e con anzianità massima pensionabile di 40 anni. Per gli impiegati civili dello stato e categorie equiparate (dipendenti comunali) il mantenimento in servizio è possibile per un periodo massimo di un biennio oltre i 65 anni art. 3, lettera b, legge 23 ottobre 1992, n.421. Ha quindi ragione il rifiuto oppostogli dall’ufficio.
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D.: E’ possibile accogliere la domanda di pensionamente a 70 di un dipendente comunale di anni 67,con 17 anni di contribuzione? Nel caso la risposta fosse positivi ,quali sono i riferimenti giuridici? L’ufficio del personale ha dichiarato l’istanza improponibile.

R.: Il collocamento a riposo d’ufficio è previsto dal primo del mese successivo alla data del compimento del 65° anno di età. Solo per alcune categorie di dipendenti (magistrati, professori universitari – legge 27.12.1990 n°404 -, personale della scuola, ecc – legge 477/73, 37/90) è consentito il collocamento a riposo al raggiungimento dei 70 anni di età e con anzianità massima pensionabile di 40 anni. Per gli impiegati civili dello stato e categorie equiparate (dipendenti comunali) il mantenimento in servizio è possibile per un periodo massimo di un biennio oltre i 65 anni art. 3, lettera b, legge 23 ottobre 1992, n.421. Ha quindi ragione il rifiuto oppostogli dall’ufficio.

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D.: Sono un dipendente Comunale assunto con la ex 5° qualifica di Agente di P.M. nel 1989 attualmente in c1. in possesso del titolo di studio di Perito industriale per l’elettronica ed in possesso del titolo di studio triennale di Assistente sociale.Vorrei sapere quali procedure dovrebbe seguire il Sindaco od il Dirigente responsabile del Comando di Polizia municipale nel caso in cui volesse affidarmi la qualifica vacante di D1 di Vice Comandante ed a quali norme riferirsi

R.: Se l’affidamento è temporaneo, allora è sufficiente una determinazione del dirigente adottata sulla base di quanto previsto all’art.3,comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 e presenti le condizioni di:

vacanza in organico di posto appartenente alla categoria superiore obiettive esigenze du servizio temporaneità dell’incarico (sei mesi prorogabili a dodici quando sono state avviate le procedure concorsuali per la copertura del posto). Se l’affidamento si intende a tempo indeterminato, allora occorre seguire la procedura di cui all’art.4 del CCNL (progressione verticale) se ed in quanto il posto vacante sia stato riservato agli interni, sia tramite il contratto integrativo decentrato che con il piano triennale delle assunzioni. In questo caso, si effettua normalmente un concorso interno al quale possono partecipare (secondo quanto previsto dal regolamento dei concorsi) anche i dipendenti NON in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla categoria D (laurea). Per una risposta più esauriente occorrerebbe però visionare il vigente regolamento dei concorsi, quello di organizzazione degli uffici oltre al contratto integrativo decentrato locale ed il piano triennale delle assunzioni

Redazione

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