Persona offesa e irragionevole durata del processo: il mancato dialogo tra Corti

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Il presente contributo vuole descrivere la differente considerazione da parte della Corte di Strasburgo rispetto alla Corte Costituzionale e alla Corte di Cassazione, in ordine al diritto della persona offesa, frustrata nelle sue aspettative di giustizia e risarcitorie dall’irragionevole durata delle indagini preliminari, ad ottenere un equo indennizzo.

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L’opera si pone quale strumento utile al professionista per affrontare le problematiche e le questioni inerenti i rapporti genitori – figli, sul piano civilistico, penalistico e, altresì, internazionale.La trattazione delle singole tematiche è accompagnata dall’analisi della relativa giurisprudenza.Particolare rilievo è dato alle tipologie di tutela accordate ai figli e alle diverse forme di responsabilità dei genitori nei confronti dei figli stessi, nonché dei terzi.Completano l’opera i riferimenti alla normativa sovranazionale in materia di prole e, in particolare, di minori.Alessio AnceschiEsercita la professione legale a Sassuolo (MO). È Autore di numerosi contributi giuridici in materia di Diritto di famiglia, diritto privato internazionale e responsabilità professionale. Tra le sue opere giuridiche possono ricordarsi “Il minore autore e vittima di reato” (2011), “L’azione civile nel processo penale” (2012), “Il diritto comunitario e internazionale della famiglia” (2015) e “Il compenso dell’avvocato” (2017). Per questa casa editrice ha scritto, tra gli altri, “Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell’avvocato” (2011), “Illeciti penali nei rapporti di famiglia e responsabilità civile” (2012) e “L’assegnazione della casa” (2013). Di recente ha pubblicato anche il libro “Geografia degli antichi Stati emiliani” (2018) e varie monografie sulla storia dei confini d’Italia.

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La ragionevole durata del processo: introduzione

Diversamente dall’anglosassone “right to a speedy trial”, precipuamente volto a garantire la posizione dell’accusato le cui possibilità defensionali si riducono in maniera direttamente proporzionale al decorrere del tempo,  nel nostro sistema ordinamentale il principio di ragionevole durata del processo, lungi dall’avere una direzione unilaterale, dev’esser considerato in una triplice declinazione: quella dell’accusato ad evitare di sottostare indeterminatamente nella “morsa” del processo penale; quella dello Stato, a scongiurare che la “macchina giudiziaria” giri a vuoto, con conseguente deprecabile dispendio di energie umane e risorse economiche; e, infine, quella della persona offesa, atteso che il decorso del tempo ben potrebbe finire con il frustare le sue aspettative di giustizia e risarcitorie.

Il perimetro normativo all’interno del quale andrà a dipanarsi il seguente contributo è certamente caratterizzato dagli artt. 111, comma 2 Cost., e 6, par. 1 CEDU i quali, tuttavia, non chiariscono assolutamente la latitudine operativa del principio de quo sotto profilo oggettivo né, tantomeno, sotto quello soggettivo, relativo alla titolarità ed alla conseguente legittimazione attiva in sede processuale a dolersi di una eventuale lesione dello stesso.

Le differenti tendenze nazionali e convenzionali

Lungi dal risultare apodittici, è possibile immediatamente affermare che le tendenze giurisprudenziali comunitarie ed interne, sul tema relativo ai legittimati attivi, sono tutt’altro che in sintonia.

Circa il versante interno, la Corte Cassazione, nel corso degli anni, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha creato un vero e proprio presupposto giuridico, inquadrabile come una sorta di “condizione di proponibilità” della doglianza finalizzata all’ottenimento di un equo indennizzo in caso di valutazione di irragionevole durata del processo, e ciò evidentemente nel chiaro intento di circoscrivere il novero dei legittimati attivi.

Gli ermellini, a più riprese, hanno evidenziato che il diritto alla ragionevole durata del processo indicato nell’art. 6, par. 1 della CEDU, legittima la pretesa “di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità, pur potendo svolgere un’attività d’impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale, non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile e che, qualora tale costituzione sia avvenuta, la precedente durata del procedimento non rileva ai fini del computo della ragionevole durata” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8291 del 27/04/ 2016).

Tale pronunzia, a ben vedere, oltre a circoscrive la latitudine oggettiva del computo del tempo necessario a configurare la irragionevolezza – per il tramite della esclusione della fase delle indagini preliminari-, restringe altresì il novero dei legittimati attivi, non consentendo alla persona offesa che non sia già costituita parte civile di dolersi della violazione. Tale consolidato principio giurisprudenziale, “di previa costituzione di parte civile”, finiva con l’essere positivizzato dal legislatore nella parte finale dell’art. 2, comma 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto).

E proprio la legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione normativa, per i dirompenti effetti della nota pronuncia Arnoldi c. Italia che adesso si indicheranno, finiva con l’esser rimessa alla Corte Costituzionale con un esito, invero, del tutto inaspettato.

L’erosione del “principio della previa costituzione di parte civile” ai fini della legittimazione attiva a dolersi della violazione della ragionevole durata del processo veniva affermato dalla Corte EDU nel caso Arnoldi c. Italia (Sez. I, n. 35637 del 07/12/2017) la quale evidenziava che, per la persona offesa, il periodo da prendere in considerazione ai fini del decorso del termine valevole per la valutazione in ordine alla ragionevole durata del processo, non è quello coincidente con il dato formale della costituzione di parte civile della persona offesa, bensì quello coincidente con il “momento in cui la stessa abbia esercitato uno dei diritti e delle facoltà” che le sono espressamente riconosciute dalla legge processuale penale” (basti pensare a quelli indicati negli artt. 90 ss. c.p.p), dimostrando, in tal modo, un serio un serio ed effettivo interesse all’ottenimento del risarcimento del danno subito.

Tale arresto giurisprudenziale, in considerazione degli impattanti effetti da esso scaturenti rendeva verosimile il contrasto dell’art. 2, comma 2 bis, ultimo periodo della Pinto con l’art. 6, par. 1 CEDU e art. 117 Cost. nella parte in cui sanciva che “il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile …” e non anche della “persona offesa, dopo che la stessa abbia esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà previste dalla legge”.

La Corte Costituzionale

I tempi erano evidentemente maturi e, in effetti, la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 23 novembre 2020, sollevava la questione dinanzi alla Corte Costituzionale il cui esito, tuttavia, risultava dissonante rispetto alla sentenza Arnoldi c. Italia e, da ultimo, rispetto alla recente sentenza Petrella c. Italia del 18 marzo 2021 la quale, ancora una volta, rimarca la rilevanza della necessaria ragionevole durata della fase delle indagini preliminari nell’interesse della persona offesa, censurando l’inerzia del parte del magistrato del pubblico ministero nell’istruire il procedimento, a seguito di presentazione di querela.

La Consulta, con la Sentenza n. 249 del 25/112020, riteneva infondata la q.l.c. sollevata dalla Corte di Appello fiorentina, e ciò per il tramite di un impianto argomentativo caratterizzato da premesse quasi interamente imperniate sul ruolo marginale, nell’assetto generale del processo così come congegnato dal codice del 1980, del “soggetto eventuale del procedimento o del processo”, il quale ruolo legittima “l’attribuzione alla persona offesa di poteri circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all’indagato”.

Sullo specifico passaggio della Sentenza Arnoldi c. Italia, i giudici della Costituzione evidenziano, invero attraverso un tessuto motivazionale sfuggente, che per ravvisare il contrasto denunciato dal giudice di merito fiorentino “occorrerebbe verificare la necessaria, e non occasionale, identità tra il diritto di carattere civile spettante alla persona offesa già durante il periodo di svolgimento delle indagini preliminari e la posizione soggettiva di carattere privato da essa azionata a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale, identità da cui discenderebbe, perciò, sotto il profilo dell’effettività del pregiudizio subito, altresì la necessaria unitarietà dell’interesse a che il complessivo giudizio penale si concluda in termini ragionevoli”. Tale assunto, ulteriormente potenziato con la constatazione della scelta legislativa di favorire la separazione dei giudizi, finiva con il far ritenere l’art. 2, comma 2 bis della legge Pinto non i contrasto con l’art. 6, par. 1 CEDU e art. 117 Cost, poiché, a detta della Consulta, la scelta di considerare iniziato il processo penale soltanto con l’assunzione della qualità di parte civile risulta coerente con “la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sua pur soltanto in senso iniziale, il diritto di carattere civile al risarcimento”.

Conclusioni

In conclusione, non può che ritenersi insoddisfacente l’arresto giurisprudenziale della Consulta, atteso che lo stesso sembrerebbe obliterare che la persona offesa, sovente, ferme restando le ipotesi in cui la stessa non sia anche persona danneggiata dal reato, non si costituisce parte civile non già per  questioni di opportunità ma perché, a titolo esemplificativo, il GUP pronunzia immediatamente il non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p. prima ancora della formale costituzione di parte civile della persona offesa in sede di prima udienza in camera di consiglio, ovvero perché il magistrato del pubblico ministero (e l’allusione è alla recente Sentenza Petrillo c. Italia) svolge un’attività investigativa, per così dire, poco appassionata.

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Costantino Luciano

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