Perentorietà del termine di avvio del procedimento di mediazione. Un contrasto giurisprudenziale solo apparente

Scarica PDF Stampa
E’ noto come, l’art. 5 comma 1bis del Dlgs 28/2010, imponga il preventivo esperimento della mediazione civile, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ove, in tali casi, la mediazione non venga esercitato prima della proposizione della domanda giudiziale, il Giudice a quo ha l’onere di assegnare alle parti, entro la prima udienza, il termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda presso un organismo competente. Per consentire ciò, la norma stabilisce che l’udienza sia rinviata nel rispetto del termine di durata massima prevista per il completamento del procedimento di mediazione, pari a 3 mesi decorrenti dalla presentazione dell’istanza di avvio (art. 6 Dlgs 28/2010).

La natura, perentoria o meno del predetto termine di 15 giorni, è argomento dibattuto nelle aule di giustizia, come dimostra il rilevante il numero di sentenze di merito che hanno affrontato la problematica. Esso riveste particolare delicatezza in quanto le conseguenze processuali che deriverebbero dal mancato rispetto del termine in discussione, ove lo stesso fosse ritenuto perentorio, sarebbero quelle di una sentenza di improcedibilità che si profilerebbe ingiusta laddove la mediazione, anche se avviata in ritardo, si fosse comunque svolta e conclusa tra le parti, entro l’udienza di rinvio del giudice.

Pur mancando, ad oggi, un intervento diretto, sul punto, della Corte di Cassazione (la stessa, come vedremo, ha affrontato solo indirettamente la questione, anche se in maniera significativa), può comunque affermarsi come le sentenze di merito intervenute sull’argomento risolvano esaustivamente la problematica, tanto da denotare, a parere di chi scrive, l’esistenza di un “contrasto giurisprudenziale meramente apparente” tra chi, in maniera minoritaria, sostiene la perentorietà del termine e chi, invece, la nega quando la mediazione ha comunque raggiunto il suo scopo, completandosi prima dell’udienza di prosecuzione del giudizio.

A tale conclusione, scelta come titolo del presente contributo, si giunge non solo in ragione del minor numero di sentenze che hanno dichiarato la perentorietà del termine in parola, ma anche in ragione dell’oggettiva fragilità delle stesse, sotto il profilo motivazionale.

Di qui l’utilità di procedere con un’attenta analisi della giurisprudenza richiamata.

Le pronunce dichiarative della NON perentorietà del termine.

In primis, analizzando il dato numerico, risulta ad oggi sicuramente maggioritaria la giurisprudenza di merito, di 1° e 2° grado, dichiarativa della NON perentorietà del termine. Ciò, come anticipato, a condizione che il procedimento mediativo raggiunga comunque il suo obbiettivo, ovverosia, si concluda prima dell’udienza di prosecuzione del giudizio (cfr., Corte d’appello di Firenze Sent. 65/2020 Corte d’Appello di Milano sez. IV, 07.10.2019 – Corte d’Appello di Milano Sez. I 04.07.2019 – Corte d’Appello di Palermo sez. II, 24.01.2019 n. 78 – Tribunale di Torino sez. VIII, 15.02.2019 n° 692 – Tribunale di Monza sez. 1, 23.01.2019 n.134 – Tribunale di Viterbo sez. I, 03.04.2019 n. 462 – Tribunale di Roma sez. VI, 27.02.2019, n. 4883 – Tribunale di Lanciano, 02.04.2019 n. 97 – Tribunale di Roma sez. VI, 15.03.2019 n. 5744 – Tribunale di Belluno, 28.03.2019, n. 134 – Corte d’Appello dell’Aquila sez. I, 25.10.2018 n. 2003; – Tribunale di Frosinone, sez. I, 27.11.2018 – Tribunale di Roma sez. IX 13.02.2019 n. 3360  – Tribunale di Rieti sez. I 23.07.2019 n° 589 Tribunale di Rieti sez. I 19.11.2018 n. 582 Tribunale di Perugia sez. II, 30.07.2018 n. 1064 Tribunale di Udine 26.07.2018 n. 950 Tribunale di Savona 18.12.2018  Tribunale di Massa 20.07.2018 n. 546 Corte d’Appello di Milano sez. I 24.05.2017 Tribunale di Palermo 17.07.2017 Tribunale di Bologna sez. IV 11.12.2017 n. 21109 Tribunale di Vasto, 27.09.2017 Tribunale di Trapani 06.02.2018 n. 128, Tribunale di Taranto sez. I – 06.06.2017 n. 1626).

Il dato numerico di cui sopra è, inoltre, avvalorato dalla solidità motivazionale delle decisioni citate, il cui ragionamento si profila logico e ben ancorato dal punto di vista sistematico.

Queste pronunce, infatti, si fondano su principi difficilmente criticabili, che di seguito si possono così riassumere:

a) i termini perentori (art. 152 cpc) e le decadenze sostanziali devono essere stabilite tassativamente dalla legge mentre l’art. 5 Dlgs 128/2010 non qualifica assolutamente tale termine come perentorio e non prevede nemmeno implicitamente la perdita del diritto in caso di proposizione dell’istanza oltre il detto termine;

b) secondo il disposto letterale della norma (art. 5 Dlgs 28/2010), non è la proposizione dell’istanza nel termine di 15 giorni a costituire la realizzazione della condizione di procedibilità, ma è “l’esperimento – ossia lo svolgimento – del procedimento” a costituire tale condizione;

c) il termine in argomento non potrebbe nemmeno essere qualificato come “processuale” poiché tali sono solo i termini previsti per il compimento di un atto rivolto ad un Giudice, e non quelli rivolti ad un organo esterno e stragiudiziale, come un organismo di mediazione, i cui atti procedimentali, per altro, secondo l’art. 3 del Dlgs 28/2010, non sono soggetti a formalità;

d) qualificare arbitrariamente come perentorio il termine di 15 giorni, contrasterebbe con la finalità deflattiva della norma, consistente nel privilegiare una soluzione stragiudiziale che eviti il contenzioso, soluzione che verrebbe invece frustrata se venisse dichiarata addirittura l’improcedibilità della causa anche quando la mediazione si è svolta;

e) la qualificazione ermeneutica del termine come perentorio, contrasterebbe con i principi costituzionali del giusto processo e del libero accesso alla giustizia, a cui non possono essere frapposte (men che meno in via interpretativa) ostacoli con essi incompatibili;

f) la pronuncia di perentorietà non ha ragion d’essere laddove il procedimento di mediazione, con o senza accordo, si sia comunque concluso prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, raggiungendo così le sue finalità.

Le pronunce dichiarative della perentorietà del termine.

Le minoritarie pronunce di merito che, invece, hanno dichiarato la natura perentoria del termine in parola, (cfr., Tribunale di Roma, Sez. VI, 14.1.19 n° 943 – Tribunale di Spoleto n° 961 del 19.12.19 – Tribunale di Ravenna n° 765 del 22.07.2019 – Tribunale di Lecce n° 928 del 03.03.2017) si mostrano, a parere di chi scrive, per nulla convincenti sotto il profilo motivazionale, nonchè illogiche ed incoerenti sotto il profilo sistematico.

L’argomento, infatti, da una lettura delle stesse, risulta affrontato sbrigativamente ed in maniera lapidaria.

Basta leggere le poche righe con le quali il giudicante, in questi casi, affronta l’eccezione, limitandosi ad affermare che la perentorietà del termine deve essere desunta (genericamente) in via interpretativa, dal tenore della norma. Ma tale conclusione, puntualmente, non viene accompagnata da un convincente criterio ermeneutico che, anzi, in queste sentenze risulta del tutto mancante.

Le stesse, inoltre, commettono il grave errore di confondere “la presentazione dell’istanza” con l’esperimento del procedimento di mediazione”, quale condizione di procedibilità sancita dalla norma.

Ed ancora, in alcuni casi, per giustificare la declaratoria di perentorietà del termine, i Tribunali in parola si sono inoltrati in analogie con altri termini processuali. Analogie che, però, risultano per nulla calzanti con il caso di specie. Ne è un esempio il richiamo analogico, contenuto in alcune pronunce, al termine di proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Richiamo che non regge assolutamente il paragone, in quanto il termine di proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, seppur non qualificato come tale dalla norma, è da ritenersi comunque perentorio per ovvie esigenze di certezza del diritto. Ragioni che, certamente, non si riscontrano nel termine di 15 giorni concesso per avviare la mediazione civile in corso di causa.

Tutte le suesposte ragioni, dunque, confermano la fragilità delle tesi sostenitrici della perentorietà del termine.

Le pronunce della Corte di Cassazione.

La stessa Corte di Cassazione, seppur sino ad oggi (come anticipato) solo indirettamente (Cfr., Sent. Cassazione Civile sez. III – 27.03.2019 n. 8473 e Sent. Cassazione Civile sez. III – 05.07.2019 n. 18068) si è espressa sull’argomento, privilegiando il raggiungimento dello scopo deflattivo della mediazione, rispetto alle superabili formalità previste per la sua esecuzione.

Ed invero, le pronunce di cui sopra hanno affrontato la questione giuridica della possibilità, per le parti, al primo incontro dinanzi al mediatore, di farsi sostituire da un procuratore, compreso il proprio difensore, munito di semplice procura sostanziale. Detta questione era sorta sulla base di una interpretazione restrittiva della norma secondo cui la parte sarebbe dovuta comparire personalmente al primo incontro dinanzi al mediatore, a pena di una possibile invalidità della mediazione.

In questa circostanza la Corte, tralasciando ogni letture meramente formalista, ha privilegiato lo scopo dell’istituto della mediazione ed ha, perciò, ammesso che la partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore possa essere anche delegata tramite una semplice procura sostanziale.

Nel contempo, eseguendo una dissertazione completa sull’istituto, la Corte si è interrogata anche sul “momento” in cui può dirsi realizzata la condizione di procedibilità. Ed a tale interrogativo ha risposto affermando che detta condizione deve intendersi assolta “con l’avvio del procedimento e la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire ulteriormente la procedura.”

Ebbene, essa pare essersi posta perfettamente in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito già richiamata, basata quest’ultima sul dato “sostanziale” dell’irrilevanza del termine laddove l’effettivo “esperimento” (ossia l’esecuzione) del procedimento di mediazione si sia comunque concretizzato.

Tutto ciò, conclusivamente, rende davvero difficile immaginare la possibilità che la Corte, con una futura pronuncia, possa discostarsi dall’interpretazione maggioritaria sopra richiamata.

Volume consigliato

Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

Simone Spinelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento