Perdita di chance: quando si integra il danno?

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Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Tribunale di Roma -sez. I lav.- sentenza 01-12-2022

Indice

1. La vicenda

Tizio proponeva ricorso al Tribunale per domandare il risarcimento del danno da perdita di chance, conseguente alla sua mancata ricollocazione presso la società Alfa (ed anche presso altre società del gruppo), dopo la sospensione unilaterale del rapporto dichiarata illegittima in un precedente giudizio.

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2. La questione

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3. La soluzione

Il Tribunale di Roma, nel dare ragione a Tizio, ribadiva consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un’entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità della sua attuale esistenza”.
Il giudice capitolino chiariva che, allo stesso modo del lucro cessante, la perdita di una chance favorevole costituisce un danno se la chance perduta aveva la ragionevole certezza o quantomeno l’elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi.
 Spetta al lavoratore provare gli elementi idonei a dimostrare, anche soltanto presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato.
 Nella vicenda esaminata, Tizio aveva dimostrato, quantomeno in termini presuntivi, sulla base di indici certi e oggettivi, l’elevata probabilità di poter rimanere ancora in servizio lavorando (o, semmai, con rapporto sospeso in cassa integrazione). Insomma, avrebbe avuto la chance di continuare a lavorare, a rendersi utile per la società, a guadagnare in termini di retribuzioni e di trattamento di fine rapporto, nonché a migliorare il proprio futuro trattamento pensionistico e la sua professionalità.
 Pertanto, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e poneva le spese di lite a carico della società resistente. 

Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

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