Perdita di chances: il danno dev’essere liquidato in via equitativa

Il danno da perdita di chances deve essere liquidato in via equitativa facendo riferimento alle condizioni del paziente.

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Il danno da perdita di chances deve essere liquidato in via equitativa facendo riferimento alle condizioni del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Tribunale di Bari -sez. III civ.- sentenza n. 413 del 05-02-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BARI_N._413_2025_-_N._R.G._00009343_2012_DEPOSITO_MINUTA_05_02_2025__PUBBLICAZIONE_05_02_2025.pdf 318 KB

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Indice

1. I fatti: la perdita di chances


I congiunti di una paziente deceduta adivano il Tribunale di Bari per chiedere la condanna della struttura sanitaria presso la quale la paziente era stata ricoverata al risarcimento dei danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis.
In particolare, la paziente si era recata al pronto soccorso della convenuta a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni cliniche conseguenti ad un’infezione che aveva curato con un antibiotico prescritto dal medico di base.
I sanitari della convenuta prescrivevano degli esami ematochimici nonché una TAC e la paziente, il giorno successivo, veniva anche sottoposta ad un intervento chirurgico addominale.
Dopo tre giorni, però, la paziente decedeva con diagnosi di grave insufficienza respiratoria.
Secondo gli attori, il decesso della congiunta era imputabile alle condotte inadempienti dei sanitari della convenuta, i quali, nonostante il quadro clinico emerso al momento del ricovero che avrebbe suggerito il ricovero della paziente in ambiente internistico, avevano deciso di ricoverarla in ambiente chirurgico; nonché al fatto che avevano deciso di sottoporre la paziente ad un intervento chirurgico che aveva debilitato la sua salute.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, perché nessuna censura poteva muoversi rispetto alle metodiche e all’approccio dei sanitari. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. Le valutazioni del Tribunale


In primo luogo, il giudice ha analizzato il danno da perdita di chances.
Secondo il Tribunale detto danno in materia di trattamento medico è configurabile quando la colpevole condotta del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita di chances, occorre provare – in primo luogo – la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso, che è costituito dalla possibilità perduta dal paziente.
In secondo luogo, occorre provare che la possibilità che si verifichi il risultato perduto fosse consistente, apprezzabile e seria (mentre rimane irrisarcibile la mera speranza di ottenere il risultato perduto).  
Per quanto concerne, invece, la liquidazione del danno da perdita di chances, questa non può essere effettuata in termini proporzionali rispetto al risultato perduto, ma deve essere effettuata in maniera equitativa in relazione alla perduta possibilità di realizzare detto risultato e in termini ridotti. A tal proposito, il giudice ha rilevato che, poiché non possono essere utilizzati i valori tabellari previsti per la perdita della vita e quelli previsti per il danno biologico temporaneo, la quantificazione equitativa deve fare riferimento alla complessiva condizione del paziente.
Il giudice ha poi affrontato l’istituto del danno da perdita del rapporto parentale, richiesto dagli attori.
Il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale, che spetta iure proprio ai prossimi congiunti, si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e, lungi dal configurare un danno presunto, richiede la prova dell’effettività e della consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi.
In considerazione del fatto che il danno invocabile nel caso di specie è un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, perché vi è l’incertezza della sopravvivenza della paziente se i sanitari avessero svolto una tempestiva scelta terapeutica, il giudice ha ritenuto che la sua liquidazione va compiuta in via equitativa sulla scorta dell’accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.

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3. La decisione del Tribunale


Per quanto concerne il nesso di causalità tra condotta addebitata alla convenuta e evento dannoso lamentato dagli attori, il giudice ha ritenuto che, secondo quanto emerso dalla CTU, i sanitari hanno correttamente effettuato sia l’anamnesi che l’esame obiettivo della paziente e i conseguenti esami strumentali, ma detti esami avrebbero dovuto indurre i sanitari ad esperire ulteriori approfondimenti e consulenze specialistiche ematologiche o internistiche.
Inoltre, i sanitari hanno errato nell’effettuare l’intervento chirurgico addominale, che ha esposto la paziente ad ulteriore stress psico-fisico, che si è aggiunto ad una condizione di insufficienza midollare già in corso, che ha aggravato il quadro clinico.
Tuttavia, secondo il giudice, il fatto che l’evento mortale si è verificato a pochissimi giorni dall’entrata in ospedale della paziente, conduce a ritenere che la patologia era già in evoluta progressione nel momento in cui la paziente si è recata presso la struttura sanitaria.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che, applicando la regola del più probabile che non, non è possibile collegare la condotta inadempiente dei sanitari alla morte della paziente. Invece, l’evento di danno prodotto a seguito delle condotte censurabili dei sanitari è la perdita di chances di sopravvivenza della paziente.
In particolare, la misura delle chance di sopravvivenza perdute dalla paziente è quantificabile nel 20%.
Il giudice ha così condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza della paziente, che ha quantificato – in applicazione del criterio equitativo esposto nel precedente paragrafo – nella misura di €. 200.000.
Per quanto concerne il danno da perdita delle chance di godere del rapporto parentale, il giudice ha ritenuto che nel caso di specie gli attori non hanno allegato né tanto meno provato la ricorrenza di elementi utili ad apprezzare qualità ed intensità della relazione che caratterizzava il rapporto con la paziente deceduta. Tuttavia, in considerazione del fatto che gli attori e la paziente erano componenti della famiglia nucleare e che controparte non ha allegato l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti, il giudice ha riconosciuto a tutti gli attori il risarcimento del danno da perdita delle chance di mantenere il rapporto parentale.
Per quanto riguarda la quantificazione di detto danno, il giudice ha prima calcolato l’importo che sarebbe dovuto in applicazione delle apposite tabelle di Milano e poi, tenuto conto del fatto che si tratta di un danno da perdita di chance, lo ha ridotto della percentuale stimata dai periti come attribuibile alla condotta dei sanitari della convenuta.

Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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