Per poter ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica, è necessario dimostrare un interesse rilevante, attraverso la partecipazione

Lazzini Sonia 21/02/08
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Qualora in un bando di gara, vengano ridotti i termini di presentazione per “ motivi di urgenza”, il ricorso deve riguardare anche tale scelta, altrimenti non è fondato ed inoltre è inammissibile, per mancanza di interesse, giuridicamente qualificato, a censurare il regolamento della procedura , qualora l’impresa non abbia presentato domanda di partecipazione.
 
Due sono gli insegnamenti fondamentali che possiamo ricavare dalla lettura della sentenza numero 1746 del 4 luglio emessa dal Tar Puglia, Bari
 
Il primo è che in caso di urgenza, i termini di presentazione delle offerte possono essere ridotti.
 
Ora, se un’impresa asserisce di non aver potuto partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica a causa del poco tempo a disposizione per preparare l’offerta, le sue lamentele devono andare a discutere il motivi di urgenza che hanno indotto l’amministrazione a ridurre i termini di presentazione delle offerte.
 
In caso contrario, il Tar non può fare altro che dichiarare infondati i motivi del ricorso
 
Secondariamente, per poter far valere le proprie ragioni, è necessario che l’impresa partecipi comunque, altrimenti, non essendoci un interesse legale avverso il comportamento dell’amministrazione, all’adito giudice amministrativo non resta che dichiarare inammissibile qualsivoglia motivo di impugnazione.
 
RICORDIAMO INFATTI CHE SOLTANTO LE CLAUSOLE LIMITATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE IMPUGNATE!
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1746 del 4 luglio Tar Puglia, Bari
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N. 280
Sede di Bari – Sezione Prima Reg. Ric. 1998 
 
 
 
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 280 del 1998 proposto dalla DITTA ALFA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto in Bari alla via N. Piccinni, 70, presso lo studio dell’avv. ***************,
 
C O N T R O
 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ********************, con domicilio eletto in Bari alla via D. *********, 53, presso l’avv. ************************,
 
per l’ annullamento, previa sospensione,
 
della lettera d’invito del 29 dicembre 1997 prot. nr. 4/56425, pervenuta il 31 dicembre 1997, con la quale, in esecuzione della deliberazione nr. 2751 del 16 dicembre 1997 della A.U.S.L. FG/3, la ricorrente è stata invitata a partecipare alla gara a licitazione privata per la fornitura di ausili per incontinenti; nonché del capitolato speciale allegato alla lettera; e, ove occorra, della deliberazione nr. 2751 del 16 dicembre 1997, richiamata nella lettera; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
 
Vista l’ordinanza nr. 119/1998 del 18 febbraio 1998, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensiva;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore il Referendario **************;
 
Preso atto, all’udienza pubblica del 23 maggio 2007, che nessuno è comparso per le parti sostituite;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
F A T T O
 
Con ricorso notificato il 29 gennaio 1998, depositato il 6 febbraio 1998, la DITTA ALFA S.r.l. ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, di indizione da parte della A.U.S.L. FG/3 di licitazione privata per la fornitura di ausili per incontinenti.
 
La ricorrente, la quale ha precisato di non aver potuto presentare un’offerta nel termine assegnato dal bando, ha dedotto a sostegno dell’impugnazione i seguenti profili di illegittimità:
 
1) violazione dell’art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, nr. 358, e dell’art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 157: non risultavano rispettati i termini perentori di legge previsti per la ricezione delle offerte dalle norme sopra indicate;
 
2) violazione del principio di imparzialità; eccesso di potere per violazione del principio di uguaglianza e di concorrenza nel procedimento concorsuale; sviamento: l’art. 5 del capitolato d’oneri, con prescrizione ingiustamente discriminatoria, riconosceva un punteggio di 5 punti da assegnarsi alle ditte concorrenti che avessero un deposito nella prossimità della sede della A.U.S.L. FG/3.
 
La ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
 
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 1998, l’Amministrazione intimata si è costituita con articolato atto, replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendone la reiezione.
 
Nella circostanza, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti.
 
All’udienza del 23 maggio 2007, la causa è stata ritenuta per la decisione nel merito.
 
D I R I T T O
 
1. Può prescindersi dalle questioni preliminari pure prospettabili (quale, ad esempio, quella riveniente dalla mancata notifica del ricorso introduttivo a alcuna delle ditte invitate alla licitazione privata per cui è processo), in quanto l’impugnazione appare palesemente infondata nel merito.
 
2. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente si duole del mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, nr. 358, per la presentazione dell’offerta.
 
Tuttavia, come del resto la stessa ricorrente riconosce, i termini suindicati (almeno trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e almeno quaranta dalla data di spedizione della lettera d’invito) sono derogabili nei casi di urgenza: orbene, nel caso di specie è proprio il bando di gara, con clausola non censurata dall’odierna ricorrente, a precisare che la gara di che trattasi è stata bandita “con procedura d’urgenza” (cfr. allegato alle produzioni di parte resistente).
 
3. Inammissibile è invece il secondo motivo di impugnazione, che investe l’art. 5 del capitolato di gara in materia di attribuzione dei punteggi.
 
Infatti, è la stessa ricorrente a precisare di non aver presentato alcuna domanda di partecipazione alla gara, ciò che – a differenza che per la prima censura, con la quale si lamentava proprio l’eccessiva brevità dei termini che aveva impedito la formulazione dell’offerta – esclude la sussistenza di qualsivoglia interesse giuridicamente qualificato a censurare il regolamento della procedura de qua.
 
4. Alla soccombenza deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che appare equo liquidare in tremila euro.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe nr. 280 del 1998.
 
Condanna la DITTA ALFA S.r.l. al pagamento in favore della A.U.S.L. FG/3 delle spese di giudizio, che liquida in tremila euro.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bari, nelle camere di consiglio del 23 maggio e del 20 giugno 2007, con l’intervento dei Signori:
 
*******   **********              Presidente
 
******** ********                Componente
 
********   Greco                    Componente, est.
 
     L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
 
 
Pubblicata mediante deposito
 
in Segreteria il 4 luglio 2007
 
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
 
ricorso n.
 
 

Lazzini Sonia

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