Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell’attestazione Soa deve comparire la certificazione del possesso del sistema di qualità

Lazzini Sonia 13/03/08
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Così come la mancata presentazione dell’offerta non potrebbe non comportare l’esclusione della domanda di quel partecipante, – indipendentemente da un’espressa sanzione di esclusione – allo stesso modo la mancata produzione di uno degli altri adempimenti richiesti sempre tra le condizioni di partecipazione non può che comportare la medesima conseguenza. : la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire alcuna integrazione o regolarizzazione del requisito mancante.
 
Il Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, con la sentenza numero 36  dell’ 11 gennaio 2007, in tema di possibilità di ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50% in caso di possesso della certificazione di qualità, ci insegna che:
 
< E’ incontroverso in causa che nel certificato prodotto dalla ricorrente rilasciato dalla SOA non comparisse l’attestazione del possesso del sistema di qualità. A prescindere dalle motivazioni di tale mancanza – che in ogni caso attengono unicamente ai rapporti tra la predetta SOA e la ricorrente – sta di fatto che comunque competeva a quest’ultima l’attenta verifica dello stato della documentazione prodotta in gara, adempimento che rientra nell’ordinaria diligenza e le conseguenze del cui mancato espletamento non possono ricadere che sulla diretta interessata ( imputet sibi!).
 
Data la acclarata mancata produzione di qualunque documentazione probatoria e tenuto anche conto del fatto che la ricorrente non era obbligata ad avere la certificazione di qualità per partecipare alla gara de quo, il comportamento dell’amministrazione risulta del tutto immune dai vizi denunciati, posto che l’onere di allegazione della certificazione gravava sull’impresa che intendeva avvalersi del beneficio e non certo sulla stazione appaltante>
 
A cura di *************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 152/2006 di *** s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste;
 
c o n t r o
 
la Provincia di Gorizia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;
 
e nei confronti
 
di ***. s.rl.l rappresentata e difesa dall’avv. *************, con elezione di domicilio presso il suo studio in Trieste;
 
p e r
 
l’annullamento dei seguenti atti:
 
il verbale di gara n. 2/2006 del 2 febbraio 2006, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla gara ed è stato aggiudicato alla ***. s.r.l. l’appalto per i lavori di adeguamento al D.M. 29.9.1992 dell’****** “********** di Gorizia”
la lettera di invito prot. n. 754/2006 dd 10.1.2006
e per la sostituzione della ricorrente alla controinteressata nell’aggiudicazione dell’appalto.
 
      Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
 
      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e quello della controinteressata;
 
      Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
 
      Visti gli atti tutti della causa;
 
      Uditi, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006 – relatore il Consigliere *************** – i difensori delle parti presenti;
 
      Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La ricorrente è stata esclusa dalla gara per aver prestato la cauzione ridotta al 50% senza aver presentato la dichiarazione richiesta dalla lettera di invito, consistente nella dichiarazione a firma del legale rappresentante, successivamente verificabile, attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art 8 l. 109/1994 in materia di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
 
La ricorrente, dopo aver ribadito di essere in termine per l’impugnazione della lettera di invito, nell’assunto che la prescrizione lesiva non sarebbe stata clausola escludente, ha dedotto i seguenti motivi:
 
Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, 3, e 11 quater della legge n. 109/1004 nonché degli art. 1, 4 e 15 del DPR n. 34/2000 – Eccesso di potere sub specie di falso presupposto, travisamento, irragionevolezza; nell’assunto che aveva diritto alla riduzione della cauzione in quanto è in possesso di certificazione, conforme addirittura ai superiori requisiti della norma ISO 9001:2000, il cui possesso è ricavabile dal logo “SINCERT” presente sulla sua carta intestata. Il suo comportamento sarebbe dipeso dall’erroneo convincimento che il certificato SOA contenesse l’attestazione del possesso della certificazione, come previsto anche dall’art. 4 DPR n. 34/2000.
Violazione di legge sub specie di violazione e falsa interpretazione del punto c) della lettera d invito – Eccesso di potere sub specie di falso presupposto, travisamento, irragionevolezza; nell’assunto della mancata previsione della clausola di esclusione per il caso di mancata allegazione della dichiarazione di possesso della certificazione e dell’illogicità dell’operata esclusione in considerazione del fatto che alla gara potevano partecipare anche aziende non certificate e della evidente mancanza di intento fraudolento nella prestazione della cauzione in misura ridotta.
Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa; nell’assunto che, non trattandosi dell’omissione di requisito previsto a pena di esclusione, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependone l’improcedibilità nell’assunto della mancata impugnazione del sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con determinazione dirigenziale n. 418/2006 del 20.3.2006.
 
DIRITTO
 
Il Collegio preferisce prescindere dall’ eccezione di improcedibilità per mancata tempestiva impugnazione del sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva – che pure si presenta ictu oculi fondata -, dal momento che il ricorso è anche infondato nel merito.
 
Nessuna rilevanza può avere nella presente controversia la circostanza che la ricorrente non avesse alcun intento fraudolento. Ciò che rileva, infatti, è unicamente il mancato rispetto della legge di gara. 
 
E’ incontroverso in causa che nel certificato prodotto dalla ricorrente rilasciato dalla SOA * non comparisse l’attestazione del possesso del sistema di qualità. A prescindere dalle motivazioni di tale mancanza – che in ogni caso attengono unicamente ai rapporti tra la predetta SOA e la ricorrente – sta di fatto che comunque competeva a quest’ultima l’attenta verifica dello stato della documentazione prodotta in gara, adempimento che rientra nell’ordinaria diligenza e le conseguenze del cui mancato espletamento non possono ricadere che sulla diretta interessata ( imputet sibi!).
 
Data la acclarata mancata produzione di qualunque documentazione probatoria e tenuto anche conto del fatto che la ricorrente non era obbligata ad avere la certificazione di qualità per partecipare alla gara de quo, il comportamento dell’amministrazione risulta del tutto immune dai vizi denunciati, posto che l’onere di allegazione della certificazione gravava sull’impresa che intendeva avvalersi del beneficio e non certo sulla stazione appaltante.
 
Va poi osservato che, a prescindere da una espressa previsione di esclusione, la ricorrente risulta non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione alla gara perché non ha prestato la cauzione nei termini richiesti; si trattava infatti di un adempimento previsto tra le condizioni di partecipazione alla stregua della stessa offerta. Orbene, il Collegio rileva che, così come la mancata presentazione dell’offerta non potrebbe non comportare l’esclusione della domanda di quel partecipante, – indipendentemente da un’espressa sanzione di esclusione – allo stesso modo la mancata produzione di uno degli altri adempimenti richiesti sempre tra le condizioni di partecipazione non può che comportare la medesima conseguenza. Sempre poiché trattasi di condizioni di partecipazione è poi evidente che la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire alcuna integrazione o regolarizzazione del requisito mancante.
 
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.
 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
 
      Condanna la parte ricorrente a rifondere alle altri parti costituite le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi euro 3.000,00 ( 1500,00 a favore di ciascuna parte) oltre al contributo unificato che resta a suo carico.
 
      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
      Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2006.
 
f.to ************** – Presidente
 
f.to *************** – Estensore
 
Depositata nella segreteria del Tribunale
 
il 11 gennaio 2007
 
f.to *************.
 

Lazzini Sonia

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