Per il rimborso o discarico di quote inesigibili la giurisdizione spetta alla Corte dei conti

Buscema Angelo 26/07/07
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INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

La controversia   instaurata   dal concessionario della riscossione dei tributi avverso il provvedimento   dell’Amministrazione finanziaria di rigetto della domanda di rimborso o di discarico delle quote inesigibili, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica e che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile. A diversa conclusione non può indurre lo ius superveniens costituito dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 in quanto detta norma è intesa a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario   e   la   giurisdizione   esclusiva   del   giudice amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, non incidendo in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica e di vertenze di natura contabile tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti contabili – nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi – dall’altro.

Tale importante assunto è stato statuito dall’ordinanza n. 8957 del 3 aprile 2007 (dep. il 16 aprile 2007) della Corte Cass., SS.UU. civ. .

In particolare , l’iter logico giuridico adottato da tale decisum si è così sviluppato : “La questione posta con il ricorso è se la controversia instaurata dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi avverso il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria di rigetto della domanda di rimborso o di discarico di quote inesigibili, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. n. 43 del 1988, sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo oppure alla giurisdizione della Corte dei Conti. La questione va risolta in quest’ultimo senso.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che: "La controversia instaurata dal concessionario della riscossione dei tributi per ottenere lo sgravio provvisorio è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che l’unicità del provvedimento, la natura provvisoria dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, è destinato a produrre non giustificano una diversa giurisdizione e tenuto conto che, a norma degli artt. 103, comma 2, della Costituzione, 13 e 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 e 127 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, alla Corte dei Conti è attribuita una   giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché secondo   ambiti   la   cui   concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile. Né a diversa conclusione può indurre lo ius superveniens costituito dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo risultante dal dettato – unico suscettibile di operare per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000 – dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205), poiché detta norma, come reso palese dal suo tenore letterale e dalla relativa ratio, è intesa a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, ma non incide in nessun modo sulla previgente   competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e di vertenze di natura contabile tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti contabili – nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi – dall’altro" (Cass., SS.UU., ordinanza n. 6956 del 2003). Più di recente è stato ribadito che: "La Corte dei conti è deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l’agente contabile e l’Amministrazione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti. Ne deriva che, cessato il rapporto concessorio, ogni controversia relativa al ‘saldo’, attivo o passivo, della gestione dell’agente contabile va promossa innanzi all’autorità competente a giudicare della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei Conti" (Cass., SS.UU., sentenza n. 15658 del 2006; nella medesima prospettiva cfr. Cass., SS.UU., sentenze n. 237/1999 e n. 8580/2003).

RIFLESSIONI  

Spetta alla Corte dei  Conti, ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, giudicare sulla controversia tra il concessionario per la riscossione dei tributi e l’Amministrazione finanziaria relativa al rigetto delle domande di rimborso e discarico presentate dal concessionario ai sensi dell’art. 74 del medesimo D.P.R. n. 43 del 1988, restando irrilevante lo ius superveniens costituito dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo risultante dal dettato – unico suscettibile di operare per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000 – dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205), poiché detta norma – intesa a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici – non incide in alcun modo sulla previgente competenza giurisdizionale tendenzialmente generale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica e di vertenze di natura contabile tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti contabili nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi – dall’altro.

Iricorsi in materia di rimborso di quote inesigibili non si profilano come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo, ma investono l’intero rapporto, in quanto l’oggetto della lite è l’esistenza di un diritto soggettivo vantato dall’esattore, il cui riconoscimento è negato dall’ente impositore (ex plurimis, cfr sezione giurisdizionale Friuli n. 5 8/2001).

Giova ricordare che la Consulta con sentenza n. 1 del 19 gennaio 2007 ha precisato che :

  • il giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili fuoriesce dallo schema generale dei giudizi contabili, nei quali il pubblico ministero, intervenendo a tutela dell’ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività (sentenza n. 104 del 1989), agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche. Infatti tale giudizio è ad istanza di parte e l’azione è esercitata nel suo esclusivo interesse dall’esattore, il quale è solo uno dei soggetti del rapporto contabile in discussione, mentre l’amministrazione finanziaria, che è l’altro soggetto del medesimo rapporto, resta fuori dal processo
  • questa diversità di trattamento delle parti del rapporto, determinata dalle norme censurate, contrasta con il diritto di difesa, con il principio del contraddittorio e con il principio della parità delle parti, sanciti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Pertanto, le norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell’esattore (parte istante) sia notificato all’amministrazione (parte resistente) e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi, violano i predetti articoli della Costituzione.

Secondo la predetta sentenza della Consulta  la pur necessaria partecipazione del Pubblico ministero, quale garante dell’imparziale buona gestione contabile, non soddisfa di per sé la richiesta condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, l’una delle quali viene a essere del tutto estromessa dalla dialettica processuale, sino al punto che, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, in caso di esito negativo del giudizio, a essa è preclusa anche la possibilità di un eventuale appello, garantito invece sempre al ricorrente, con una sostanziale ingiustificata differenziazione di percorribilità dei gradi di giudizio tra le parti del rapporto.A nulla rileva per la Corte che:

a.     il procuratore regionale, nei giudizi per denegato rimborso di quote d’imposta inesigibili, è tenuto a coinvolgere nell’istruttoria l’Amministrazione finanziaria, giacché l’articolo 54, primo comma, del regolamento di procedura prevede che il procuratore regionale, prima di formulare le proprie conclusioni, compie “le istruttorie che ravvisi necessarie

b.     rientra nel potere-dovere del Pubblico ministero – attesa la funzione, che gli è devoluta, di tutela degli interessi generali dell’Erario – l’acquisizione del fascicolo amministrativo e, con esso, del punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, la quale, resa così edotta della pendenza del giudizio, ha la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di intervenire nel giudizio promosso dall’esattore.

Va disattesa, per la Consulta, la tesi secondo cui, sulla base della normativa vigente, nel giudizio contabile per denegato rimborso o discarico di quote di imposta inesigibili, il principio del contraddittorio è rispettato, svolgendosi il procedimento tra agente contabile e procuratore presso la Corte dei conti, in condizioni di assoluta parità.

Da ultimo va precisato che anche la giurisprudenza di merito tributaria (Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 12 sentenza n. 208 del 6 giugno 2007)così statuisce : ”La Commissione ritiene che  la controversia instaurata dal Concessionario del servizio di riscossione dei tributi avverso il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria di rigetto della domanda di rimborso o di discarico di quote inesigibili con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di agenti contabili nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi. In tal senso si è espressa la Cassazione SS.UU. con Ord. n. 8957 del 3 aprile 2007, dep. il 16 aprile 2007. “

ANGELO BUSCEMA
DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO DR LAZIO
TEL-06225982359

Buscema Angelo

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