E’ un reato questo che tratta un argomento di cruciale importanza e cioè delle conseguenze che possono derivare da un non corretto rapporto tra il professionista ed il soggetto che gli conferisce il mandato.
Preliminarmente è opportuno a questo punto citare per esteso l’articolo,anche per capire esattamente i problemi interpretativi che la norma pone.
art 370:Il patrocinatore o il consulente tecnico,che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali,arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa,assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria,è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore ad un milione.
La pena è aumentata:
-
se il colpevole ha commesso il fatto ,colludendo con la parte avversaria
-
se il fatto è stato commesso in danno dell’imputato
Una recente sentenza della Caasazione è ritornata sul punto interrogandosi se il comportamento illecito del professionista sia da addebitarsi necessiaramente in pendenza di un procedimento;in altre parole se l’esistenza del procedimento rappresenta l’elemento costitutivo del reato di cui si discute.
La Cassazione ha ritenuto di orientarsi in tal senso,sostenendo che altrimenti verrebbe a violarsi il c.d principio della tipicità della norma, in quanto lo stesso comportamento al di fuori di tale fase va giuridicamente qualificato in altro modo.
Ritengo tale interpretazione della Corte Cassazione condivisibile ad una condizione e cioè che il termine procedimento” includa ill primo momento successivo al quale il difensore viene nominato dalla parte. In questo momento il difensore rappresenta la parte sia nell’ipotesi in cui il procedimento è incominciato,sia quando è lui a doverlo attivare(ad es con una denuncia -querela),sia quando la stessa parte non è a conoscenza di atti di indagine nei suoi confronti ed interpella un legale per avere notizie in merito.
Tali considerazioni nascono dall’esigenza di chiarire che il momento in cui l’avvocato assume degli obblighi(..ma anche dei diritti!)nei confronti della parte,nasce allorquando venga firmata la dichiarazione di nomina in suo favore oppure(ma questo riguarda esclusivamente l’avvocato penalista!) nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria nomina un difensore alla parte che ne è priva.
Da qui l’esigenza di “allargare” le ipotesi di responsabilità del professionista nei confronti del cliente ,in parallelo ad un ampliamento degli obblighi della parte nei suoi confronti che nascono -giova ripeterlo- nel momento in cui questi sottoscrive la dichiarazione di nomina
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento