Patrocinio a spese dello Stato anche nei giudizi per i quali la nomina del difensore è solo eventuale

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L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita anche nei giudizi per i quali la nomina di un difensore è solo eventuale e quindi facoltativa. Questa la conclusione alla quale è di recente giunta la Suprema Corte di Cassazione nella controversia che si va a descrivere.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Guida al patrocinio a spese dello stato” di Santi Bologna

La controversia all’esame della Cassazione

Con ordinanza  il Tribunale di X rigettò il ricorso proposto dall’Avv. X, in proprio e quale difensore di X, per la riforma del provvedimento del Giudice tutelare di X che all’esito del procedimento che aveva nominato un amministratore di sostegno a X, figlio di X, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso al proprio difensore, sul presupposto che trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, esso non fosse dovuto. Insomma, a detta di quel Giudice la parte poteva stare in giudizio personalmente e questo gli impediva di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

X ricorse in Cassazione censurando l’affermazione di quel Giudice nella parte in cui ha ritenuto che nel procedimento de quo la nomina dell’amministratore di sostegno non avesse inciso sui diritti fondamentali del beneficiario, traendo da ciò la conseguenza che in esso non era necessaria la difesa tecnica e quindi non fosse liquidabile il compenso al difensore ed andasse altresì revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  X contestava pure l’affermazione del giudice a quo secondo cui l’istituto del patrocinio a spese dello Stato non trova applicazione nei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali non è necessaria l’assistenza di un difensore.

La decisione dei Supremi Giudici

Cosi ha risposto la Cassazione: “va esaminato per primo, in quanto involge un quesito di ordine generale avente carattere logicamente e giuridicamente prioritario, il secondo motivo di ricorso, che censura la ratio della decisione impugnata secondo cui l’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione nei soli casi in cui l’assistenza tecnica del difensore sia ritenuta dalla legge necessaria, con esclusione quindi dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la parte può rivolgersi direttamente al Giudice ed avanzare personalmente le sue istanze e difese. Il mezzo è fondato. Questa Corte ha affermato che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria ( Cass. n. 30069 del 2017 ). Tale indirizzo va qui confermato in ragione del rilievo che gli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002, che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo ” nel processo civile “, ma anche ” negli affari di volontaria giurisdizione “, sempre che l’interessato ” debba o possa essere assistito da un difensore “, non solo quindi, con riferimento a questi ultimi, nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nTi casi in cui essa dipenda dalla scelta dell’interessato, sul presupposto, di tutta evidenza, che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non è dichiarata obbligatoria dalla legge l’interessato può comunque farsi assistere da un avvocato. La conclusione accolta, oltre a discendere dalla lettera della legge, appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari. Posizione di parità che si sostanzia, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti. Gli altri motivi si dichiarano assorbiti. La decisione impugnata va pertanto cassata …” (Cassazione civile 15175/2019).

Sintesi

Da quanto enunciato dalla Cassazione risulta quindi consentita la tutela apprestata dal patrocinio a spese dello Stato per ogni tipo di giudizio anche quando la nomina di un difensore è solo eventuale. Ciò per dare completa attuazione al precetto di cui all’art. 24 della Costituzione.

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