Tenuità del fatto: reati della stessa indole e “non abitualità del comportamento criminoso”

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Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., per valutare la configurabilità del presupposto ostativo della “non abitualità del comportamento criminoso“, vanno considerati “della stessa indole” non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo (in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive) ovvero sul piano soggettivo (in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro). E’ possibile ravvisare la medesima indole di reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze detenzione che siano connotati da una identica finalità di profitto.

(Annullamento con rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 131-bis).

Il fatto

 Il Tribunale di Urbino dichiarava non doversi procedere nei confronti di S. F., generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa lamentando l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. in quanto l’imputato sarebbe stato gravato da due precedenti ostativi.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si rilevava in via preliminare come dovesse farsi presente (Sez. 2, Ordinanza n. 2153 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269002) che la sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata – come nel caso di specie – in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice e quindi, il ricorso in questione veniva stimato dalla Corte proposto dal PM per saltum, ex art. 569 c.p.p.[1].

Premesso ciò, gli ermellini rilevavano come le Sezioni Unite, nella sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, avesse già chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. della «non abitualità del comportamento criminoso», previsto dalla medesima disposizione, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e, ai fini della valutazione del predetto presupposto, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui -, ma anche a reati già in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen..

Detto questo, si osservava oltre tutto come la nozione di “reati della stessa indole” andasse necessariamente desunta dall’art. 101 cod. pen. atteso che, sempre in sede di legittimità ordinaria, (Sez. 1, Sentenza n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800; Sez. 6, Sentenza n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869), si era già ritenuto come andassero considerati “della stessa indole“, ai sensi della citata disposizione, non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneità: – sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro) evidenziandosi al contempo come, in applicazione del principio, era stata unanimemente configurata la medesimezza di indole tra reati contro il patrimonio e reati di traffico di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché tutti connotati dallo scopo di lucro (e in particolare, così si erano espresse le seguenti pronunce: a) Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 12/07/1988, dep. 1989, Rv. 182164, che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, in quanto connotati da una identica finalità di profitto; b)  Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 01/10/1992, Rv. 192288, che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed in quello di furto; c) Sez. 1, Sentenza n. 44255 del 17/09/2014, che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di cessione di sostanze stupefacenti ed in quello di ricettazione, in quanto connotati da una identica finalità di profitto; d) Sez. 6, Sentenza n. 53590 del 20/11/2014, che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, omologhi motivi di indebito lucro).

Oltre a ciò, i giudici di Piazza Cavour evidenziavano come fosse stato precisato, sempre in sede nomofilattica, che, ai fini della configurabilità dell’abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107).

Alla luce delle argomentazioni giuridiche sin qui esposte, venendo a trattare la fattispecie sottoposta al suo vaglio giudiziale, la Cassazione metteva in risalto come senza alcuna argomentazione, ed allo stato erroneamente, il Tribunale avesse escluso a carico dell’imputato l’esistenza di precedenti per reati della stessa indole della truffa contestata, osservando unicamente che l’imputato «presenta modesti precedenti penali, non specifici» nonostante il fatto che l’imputato, come aveva documentato il PM ricorrente, fosse gravato da ben due precedenti per reati ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, senz’altro potenzialmente valorizzabili come reati della stessa indole di quello contestato.

Tal che se ne faceva conseguire come consegue come la sentenza impugnata andasse annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Ancona che, a sua volta, si sarebbe dovuta uniformare al seguente principio di diritto: <<Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., per valutare la configurabilità del presupposto ostativo della “non abitualità del comportamento criminoso”, vanno considerati “della stessa indole” non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo (in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive) ovvero sul piano soggettivo (in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro). E’ possibile ravvisare la medesima indole di reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze detenzione che siano connotati da una identica finalità di profitto>>.

Conclusioni

La sentenza è condivisibile in quanto in essa si fa un buon governo dei criteri ermeneutici che la stessa Cassazione ha elaborato in subiecta materia.

Difatti, nell’affermarsi che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., per valutare la configurabilità del presupposto ostativo della “non abitualità del comportamento criminoso“, vanno considerati “della stessa indole” non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo (in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive) ovvero sul piano soggettivo (in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro), la Corte, con la pronuncia in esame, si è allineata sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui, come evidenziato in questa medesima decisione, la Cassazione era addivenuta alle medesime conclusioni.

I reati della stessa indole che rilevano quali indici sintomatici della sussistenza di un comportamento criminoso non abituale che, in quanto tale, come noto, non consente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto stante quanto previsto dall’art. 131-bis, c. 1[2] e c. 3[3], c.p.p., quindi, non devono essere considerati alla stregua di quanto previsto dall’art. 101 c.p.[4], ma in modo più ampio ossia, come appena visto, includendo tutti quegli illeciti penali connotati da profili di omogeneità sul piano obiettivo, avuto riguardo al bene tutelato ed alle modalità esecutive nonché quelli che presentano detti profili comuni anche sotto un profilo subiettivo in ordine ai motivi a delinquere che hanno avuto una efficacia eziologica sulla scelta di compiere un crimine (o più di uno).

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[1] Secondo cui: “1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. 2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. 3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. 4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello”.

 

[2]Alla stregua del quale: “Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

[3]Per cui: “Il comportamento é abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

[4]Ai sensi del quale: “Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni”.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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