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Indice
- 1. Il caso dinanzi al Giudice di pace di Lecce e la tenuità del fatto
- 2. Le censure di incostituzionalità: favor rei, proporzionalità e sussidiarietà
- 3. La decisione della Consulta: continuità con sentenza n. 120/2019 e ord. n. 224/2021
- 4. Esito e ricadute applicative: confermata l’alternatività tra art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000
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1. Il caso dinanzi al Giudice di pace di Lecce e la tenuità del fatto
Il Giudice di pace di Lecce stava procedendo nei confronti di una persona per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen., in relazione ai quali la costituita parte civile si era opposta a un’eventuale pronuncia ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che prevede una causa di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.
2. Le censure di incostituzionalità: favor rei, proporzionalità e sussidiarietà
Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il Giudice di pace salentino sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede una causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace».
In particolare, in punto di rilevanza delle questioni, il rimettente osservava prima di tutto come la disposizione censurata non sarebbe suscettibile di una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi l’orientamento espresso dalle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza 2 giugno-28 novembre 2017, n. 53683, che ha «radicalmente» escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace.
Ciò posto, quanto invece alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo notava in via generale che, tanto secondo un orientamento giurisprudenziale, sia pure minoritario, quanto secondo una parte della dottrina, sarebbe ravvisabile una «pacifica convivenza» tra l’art. 131-bis cod. pen. e l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, poiché «proprio le differenze fra i due istituti […] inducono a ritenere che [l’art. 131-bis cod. pen.] sia applicabile – nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma – a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche perché sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che una norma di diritto sostanziale – nata per evitare alla persona offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di minima offensività, che la coscienza comune percepisce come di minimo disvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento penale – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravità».
Oltre a ciò, si faceva oltre tutto presente come sarebbero inoltre mutate le «circostanze» rispetto alla pronuncia dell’ordinanza n. 224 del 2021, con cui la Consulta ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate identiche questioni già proposte dal medesimo giudice, nell’ambito di un diverso procedimento, specificandosi al contempo che tali mutamenti consisterebbero nel fatto che «il Giudice di pace (GOP) è divenuto stabile» e nell’attribuzione allo stesso «GOP» di «[m]aggiori competenze».
Inoltre, con riguardo alla violazione degli artt. 3 e 25 Cost., il rimettente evocava l’istituto del favor rei, in forza del quale l’art. 131-bis cod. pen., atteggiandosi a norma più favorevole rispetto all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, si dovrebbe applicare anche ai reati di competenza del giudice di pace commessi in passato.
Viceversa, con riguardo alla violazione dell’art. 27 Cost., il giudice a quo richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo cui il principio di proporzionalità della pena comporta che quest’ultima deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve essere percepita come ingiusta o sproporzionata, tenuto conto altresì del fatto che, nel bilanciamento costituzionale, tali valori prevarrebbero rispetto al carattere di specialità dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, frutto di una mera scelta di opportunità e di politica criminale, che non può rivestire un rilievo costituzionale.
Del resto, sempre ad avviso del giudice a quo, la finalità eminentemente conciliativa del procedimento davanti al giudice di pace andrebbe individuata in altri istituti, come la remissione della querela, in caso di assenso della persona offesa o in caso di reiterata assenza della parte civile o della persona offesa nel processo, piuttosto che nella causa di non procedibilità di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, considerato oltre tutto che, per un verso, mentre la persona offesa può impedire al giudice di pace di applicare tale causa di non procedibilità, ove manifesti l’interesse alla prosecuzione del giudizio o esprima la propria opposizione, la stessa non potrebbe, invece, paralizzare l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., per altro verso, sempre la medesima persona offesa, «nell’eventuale concorrente veste di persona danneggiata, sarebbe comunque legittimata ad esercitare l’azione civile a carattere restitutorio o risarcitorio, ai sensi dell’articolo 651 bis c.p.p.».
Precisato ciò, si notava per di più che, anche ad ammetterne la finalità conciliativa, il meccanismo disciplinato dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 perseguirebbe comunque un obiettivo privo di carattere costituzionale, che non potrebbe giustificare l’«emarginazione dal procedimento dinanzi al giudice di pace del congegno previsto dall’articolo 131 bis c.p., la cui ratio ha invece un solido fondamento costituzionale», senza ignorare come vi sarebbe pure la violazione del «principio di sussidiarietà dell’illecito penale», atteso che il ricorso alla sanzione penale deve ammettersi esclusivamente come extrema ratio, quando cioè la tutela del bene giuridico non possa essere raggiunta adeguatamente attraverso altri strumenti dell’ordinamento giuridico.
All’opposto, con riguardo alla violazione dell’art. 102 Cost., il rimettente affermava che il giudice di pace non è un giudice speciale o diverso in relazione allo svolgimento della funzione di conciliazione delle parti, sicché anche a tale giudice dovrebbe consentirsi di applicare il modello di irrilevanza per la particolare tenuità del fatto, al fine di assicurare le istanze di economia processuale, di proporzionalità e di ragionevolezza della pena mentre, con riguardo alla violazione dell’art. 111 Cost., si evidenziava «il difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista dal vigente art. 131 bis c.p., e [dal]l’art. 34 d.lgs. n 274/2000, che emergerebbe nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per il fatto di lieve entità», non apparendo ragionevole che per le fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. vi sia il proscioglimento, mentre nel secondo caso vi sia la condanna, ove, acquisiti sufficienti elementi probatori della colpevolezza, la persona offesa si opponga a un esito di improcedibilità.
In riferimento, invece alla violazione dell’art. 3 Cost., si reputava come sarebbe irragionevole prevedere che il giudice di pace, riscontrata la sussistenza di tutte le condizioni di procedibilità, debba irrogare la sanzione anche quando abbia accertato la mancanza del «bisogno di pena», non essendo applicabile l’art. 131-bis cod. pen., fermo restando che, se, con riguardo alla violazione degli artt. 25 e 111 Cost., il rimettente richiamava altresì le sentenze della Consulta, n. 222 e n. 233 del 2018, in tema di valutazioni discrezionali del legislatore sulla dosimetria della pena, si reputava essere violato
anche l’art. 2 Cost., il quale «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», in quanto l’impossibilità di applicare l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, per l’opposizione della parte civile, porterebbe a condannare l’imputato anziché ad applicare l’art. 131-bis cod pen..
3. La decisione della Consulta: continuità con sentenza n. 120/2019 e ord. n. 224/2021
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione e reputava infondata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato – stimava
le questioni suesposte, in parte manifestamente inammissibili, e in parte manifestamente infondate.
In particolare, il Giudice delle leggi addiveniva a siffatto esito decisorio, osservando innanzitutto che, nell’ordinanza n. 224 del 2021, la medesima Consulta ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce aveva sollevato, sempre in relazione all’art. 131-bis cod. pen., nell’ambito di un diverso procedimento penale avente per oggetto gli stessi titoli di reato, evidenziandosi al contempo come tale ordinanza abbia dichiarato manifestamente inammissibili, per «lacune in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza», le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 102 e 111 Cost., essendosi «il rimettente […] limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali», e in riferimento all’art. 24 Cost., essendo la violazione di tale parametro «soltanto indicata».
Orbene, a fronte di quanto appena esposto, i giudici di legittimità costituzionale ritenevano che gli stessi parametri, le censure prospettate nel caso di specie, e le argomentazioni offerte a loro sostegno erano letteralmente sovrapponibili alle precedenti, senza alcun elemento di novità, tanto è vero che le ragioni dell’asserito contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost. erano astrattamente ricondursi al contrasto con altri parametri, quali gli artt. 3 e 27 Cost., essendo richiamati il principio di proporzionalità della pena e la possibilità di intervento della Consulta su scelte sanzionatorie irragionevoli.
D’altronde, quanto alla denunciata violazione dell’art. 102 Cost., per la Corte costituzionale, il giudice a quo si limitava a riprodurre il testo di tale disposizione costituzionale e a richiamare alcune norme dei codici di rito, quali l’art. 6 del codice di procedura penale e l’art. 7 del codice di procedura civile, nonché il dispositivo di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza alcuna illustrazione della censura, mentre la violazione dell’art. 24 Cost. era stata solo «soltanto indicata».
Tal che se ne faceva conseguire, ancora sulla scorta dell’ordinanza n. 224 del 2021, che «tali lacune in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, determinano la manifesta inammissibilità delle questioni proposte», tenuto conto altresì del fatto che la citata ordinanza n. 224 del 2021 ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., rilevando che «la sentenza n. 120 del 2019 (…) ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.».
Per di più, con riguardo all’alternatività degli istituti di cui all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, si denotava che la stessa ordinanza ha ricordato come la Consulta, nell’indicata sentenza n. 120 del 2019, abbia, «tra l’altro, affermato che “[l]e ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternatività […] risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale”», e abbia «altresì richiamato il proprio costante orientamento secondo cui “il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)”», fermo restando come sia stato ribadito, sempre nell’ordinanza n. 224 del 2021, che «la previsione di “un rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive” (sentenza n. 120 del 2019), e le distinte aree applicative degli istituti in esame giustificano, sul piano dell’art. 3 Cost., [la loro] alternatività».
Infine, era altresì fatto presente che, nella medesima ordinanza, si è osservato che «la sentenza n. 120 del 2019 reca una motivazione esaustiva dei rilievi sollevati dal Giudice di pace di Lecce, anche con riferimento alla violazione dei parametri di cui agli artt. 25 e 27 Cost.», e che il rimettente non aveva aggiunto, «rispetto a quelli oggetto di esame nella richiamata sentenza, argomenti ulteriori o diversi di censura», tanto più se si considera che, per la Corte, anche in questa sede, il rimettente sosteneva, come nel precedente giudizio, la possibilità di una «pacifica convivenza» degli istituti in esame, anziché la loro alternatività, senza prendere in alcuna considerazione la sentenza n. 120 del 2019, con la quale ancora, per la Corte, non si confrontava, e senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura.
Ulteriore stigmatizzazione, da parte dei giudici di legittimità costituzionale, veniva ricondotta nel fatto che se, sotto quest’ultimo profilo, il giudice a quo adduceva, quali «circostanze» sopravvenute alla pronuncia dell’ordinanza n. 224 del 2021, il fatto che il giudice onorario di pace sarebbe divenuto «stabile», nonché l’attribuzione allo stesso di «[m]aggiori competenze», tuttavia, simili «circostanze», sempre a loro avviso, non costituivano delle novità suscettibili di tradursi in ulteriori o diversi argomenti di censura dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tanto più se si considera che la «stabilità» asseritamente raggiunta dal giudice onorario di pace è invocata, sempre per la Corte di legittimità, in modo generico, senza chiarire il nesso tra una simile vicenda e le questioni sottoposte all’esame della medesima Consulta.
Oltre a ciò, si osservava per giunta come non si potesse pervenire a una diversa conclusione ipotizzando che il rimettente avesse inteso riferirsi all’istituto della conferma dei magistrati onorari in servizio, disciplinato dall’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) visto che tale conferma, sempre per il Giudice delle leggi, non muta la natura onoraria dei magistrati confermati, né, per quanto qui specificamente rileva, modifica le connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento davanti a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale, connotazioni peculiari nelle quali risiedono, alla luce della sentenza n. 120 del 2019, le ragioni giustificative della alternatività degli istituti disciplinati dall’art. 131-bis cod. pen. e dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000;
Per di più, era stimata generica e assertiva la deduzione relativa alle «[m]aggiori competenze» del giudice di pace, non stimandosi emergente, nemmeno sotto questo profilo, alcuna pertinente novità argomentativa.
La Corte costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, riteneva di dovere dare continuità ai principi affermati nella sentenza n. 120 del 2019 e confermati nell’ordinanza n. 224 del 2021, dovendosi ribadire che «il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni» (sentenza n. 203 del 2024).
Tal che se ne faceva discendere la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., mentre era dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni, aventi ad oggetto la medesima disposizione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost..
4. Esito e ricadute applicative: confermata l’alternatività tra art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000
Con la pronuncia qui in commento, la Consulta ribadisce già una precedente giurisprudenza costituzionale formatasi sulle questioni già sottoposte nel passato alla sua attenzione, vale a dire che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nel procedimento dinanzi al giudice di pace.
Di conseguenza, alla luce di quanto statuito in codesta ordinanza, siffatta causa di non punibilità continua a non essere applicabile in siffatto procedimento.
Questa è dunque in sostanza la novità, o meglio, la conferma, che connota il provvedimento qui in commento.
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