Pacchetto lavoro, esclusa la previa conciliazione nei licenziamenti per superamento del periodo di comporto

Redazione 28/06/13
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Lilla Laperuta

Sono in attesa di pubblicazione le misure normative a sostegno dell’occupazione approvate dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno. Oltre ad apportare una serie di correttivi alla L. 92/2012 (riforma Fornero) il nuovo provvedimento prevede incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni e una serie di misure a carattere straordinario e temporaneo in deroga alle previsioni normative vigenti.

Di seguito un prospetto riepilogativo delle principali novità.

Ammortizzatori sociali. Si prevede che, in relazione ai lavoratori sottoposti a regime di Assicurazione sociale per l’impiego (AspI), che vengano assunti a tempo indeterminato nel periodo di sussidio, venga concesso ai datori il 50% dell’indennità mensile spettante al lavoratore.

Apprendistato. Si impone che la Conferenza Stato Regioni si attivi per semplificare le linee guida al fine di rendere più agevole lo svolgimento della formazione.

Contratti a termine. Sono ripristinati i precedenti intervalli fra i contratti stabiliti in 10 e 20 giorni, a seconda che il contratto duri o meno più di sei mesi, che la Riforma Fornero aveva invece innalzato rispettivamente a 60 e 90 giorni. Ancora, il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione.

Dimissioni. La procedura di convalida o di risoluzione consensuale è estesa anche ai rapporti atipici e a progetto, oltre che ai contratti di associazione in partecipazione.

Incentivi. Sarà corrisposto un incentivo, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili, ai datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

a) lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;

b) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

c) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

d) che vivano soli con una o più persone a carico.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto. La L. 92/2012 ha introdotto la necessità dell’espletamento di un preventivo tentativo di conciliazione (da svolgersi presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La violazione di tale procedura determina – quando non si accertino anche altre motivazioni di invalidità del recesso – l’obbligo datoriale di risarcire il danno al lavoratore, commisurato tra le 6 e le 12 mensilità di retribuzione. Al riguardo sono stati sollevati dubbi in ordine all’applicabilità di tale tentativo di conciliazione, se cioè  fosse da intendersi circoscritto alle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo relativo a ragioni economiche, o, piuttosto, se dovesse essere considerato esteso anche al licenziamento per superamento del comporto. La questione viene ora superata dalla novella apportata al comma 6 dell’articolo 7 L. 604/1966 che esclude testualmente l’applicabilità della procedura suddetta nell’ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile.

Lavoro intermittente. Viene fissato il limite di 400 giornate di lavoro entro i 3 anni solari. Qualora il limite venga superato dal datore di lavoro, scatterà l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Viene inoltre allungata la durata fino a fine anno di quei contratti somministrati al 18 luglio scorso, cioè alla data di approvazione della riforma Fornero.

Misure di carattere straordinario. Previste misure straordinarie e applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani fino a 29 anni di età e i soggetti con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi: In particolare si prevede:

a) l’elevazione ad euro 5.000 del limite di euro 2.000 di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, di cui all’articolo 70 D.Lgs. 276/2003;

b) l’assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal D.Lgs. 276/2003.

Studio-lavoro. Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 15 milioni da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014.

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