ORIGINI E SVILUPPO DEL CONSIGLIO DI STATO

Redazione 28/02/01
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Stefano Martello – Roberto Pellegrini
Sommario

1) Premessa 2) Gli istituti di giustizia amministrativa in Francia 3) La situazione in Italia 4) Le leggi amministrative del 1865 5) L’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato 6) La fase di riforma ed il Testo Unico del 26 giugno 1924 7) la Costituzione e l’istituzione della VI sezione

1) Premessa

È sotto gli occhi di tutti la notevole trasformazione che sta investendo l’intero apparato pubblico; una trasformazione che trova la sua essenza nel mutato cambiamento di rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino, non più considerato come “suddito”, bensì come fruitore di un servizio – quello pubblico – che si pone al servizio della comune utilità.
Viene così meno, o almeno si cerca di far venire meno, il concetto base posto da uno dei maggiori amministrativisti italiani – il Cammeo – che identifica nello Stato assoluto, definito da un concetto di concentrazione assoluta dei poteri nelle mani di un monarca, il terreno ideale e fertile per la nascita di un potere pubblico.
Si identifica così la realizzazione di uno Stato di polizia caratterizzato ancora da un potere del monarca giuridicamente illimitato nei confronti dei sudditi, ma la cui posizione si differenzia nei confronti dei funzionari amministrativi e, soprattutto, nei confronti dei giudici.
Certo, il giudice viene sempre considerato come servitore del monarca, ma nel corso dei secoli si è osservato come, da parte dei giudici, sia stata raggiunta una indipendenza sostanziale dovuta ad un carattere di incertezza della legge (con il giudice che diviene “creatore” assoluto del diritto, incrementando un potere che verrà “frenato” con la compilazione dei primi codici di procedura) unitamente ad un sempre più raro interesse dei Principi illuminati nei confronti della giustizia.
Si fa strada, proprio nell’epoca sopra descritta, il concetto di potere assoluto dello Stato, che vede nel bene pubblico il supremo ideale da tutelare, con conseguente separazione e differenziazione tra attività giudiziaria (dove era possibile la tutela del singolo, in quanto contrapposto ad altro singolo) ed attività amministrativa (dove la tutela era irrealizzabile, in quanto i diritti del singolo erano contrapposti ad una istituzione nei confronti della quale lo stesso cittadino non poteva e non doveva nutrire aspettative di nessun tipo).
Sarà solo grazie all’influenza francese che tale sistema si inizierà a sgretolare, dando l’avvio ad un processo di “normalizzazione” dell’attività amministrativa, unitamente ad un percorso che porrà il cittadino e la pubblica amministrazione su un’ identico piano giuridico.

2) Gli istituti francesi di giustizia amministrativa

Massima importanza, per l’evoluzione della giustizia amministrativa italiana, ebbe l’ordinamento francese; proprio in Francia, infatti, si avverte per la prima volta la necessità di istituire meccanismi giuridici di tutela per quello che rimane, a tutti gli effetti, ancora un suddito, ma che inizia la sua trasformazione in cittadino.
La stessa situazione storica ci induce a pensare che la scelta di inserire tali meccanismi all’interno della “macchina” amministrativa fu obbligata: troppa era la diffidenza dei “nuovi poteri” nei confronti dei giudici (la cui figura era ancora troppo identificata con la tirannia dell’ancient regime), unitamente ad un bisogno di salvaguardia dell’esecutivo da ingerenze che, se male gestite, avrebbero potuto portare ad una riduzione sostanziale del campo di azione.
Rimane così – come unica soluzione praticabile – l’istituzione, all’interno stesso dell’istituzione “incriminata”, di un complesso organico e dettagliato di norme elaborate ad hoc, e risultanti formalmente legate al potere esecutivo (così da non creare una situazione di eccessiva indipendenza) unitamente ad una struttura formale in cui sia presente il carattere dell’indipendenza.
Come viene generalmente riconosciuto, il momento centrale dell’intero sistema amministrativo francese si identifica nel 16 febbraio 1800 (la legge del 28 piovoso dell’anno VIII) attraverso l’istituzione a livello dipartimentale di un organo collegiale – il Consiglio di prefettura – a cui si affianca la figura decentrata del Prefetto.
Al Consiglio di prefettura verrà assegnato il compito di esercitare il contenzioso amministrativo di primo grado, mentre, in grado di appello, tale compito spetta al neonato – istituito il 12 dicembre del 1799 – Conseil d’Etat; ed è proprio nelle funzioni del “primo” Consiglio di Stato che si colgono interessanti aspetti: innanzitutto il carattere meramente consultivo espresso in pareri, restando demandato al Capo dello Stato l’espressione – attraverso l’arret (decreto) – della decisione finale.
Ma vi è anche da ricordare – e l’Armanni lo sottolinea – come tale carattere consultivo si poteva automaticamente “trasformare” in atto avente efficacia di decisione, attraverso la sottoscrizione del Capo dello Stato.
Ne deriva quindi un sistema amministrativo dispotico, in cui però – come sapientemente illustrato dal Salandra – vi era un certo principio di ordine e di civiltà; un enorme progresso, se si tiene conto del momento storico, unitamente ad una parziale affermazione del rispetto di quelle libertà civili che, oggi, rappresentano un nodo centrale per l’evoluzione del sistema pubblico.

3) La situazione in Italia

L’istituzione del Consiglio di Stato in Italia avvenne con regio editto del 18 agosto 1831, un organo che venne intensamente voluto da Carlo Alberto e che rappresentò, indubbiamente, un anello di congiunzione con il precedente modello francese.
Il modello italiano disponeva infatti di tre sezioni e, pur se incaricato in via generale “della discussione degli affari che saranno portati al suo esame” (art. 1 e 23), il suo potere non risultava mai di decisione, ma sempre di deliberazione consultiva, stante anche – in materia di ricorsi – il potere di agire, richiedendo tutte le informazioni utili e necessarie, presso la stessa Amministrazione.
Tale posizione più tecnica ed amministrativa, in un certo qual modo, impose il modello in esame come organo consultivo e di collaborazione, allontanando il suo operato dalla sfera politica, tanto che lo Statuto del Regno del marzo 1848, che decide il cambiamento del modello da monarchia assoluta a monarchia costituzionale, salva l’organo Consiglio di Stato, pur prevedendone un sostanziale restyling mediante apposita legge (art. 83).
La legge fu ritardata dagli eventi storici – l’abdicazione di Carlo Alberto con l’ascesa al trono di Vittorio Emanuele II, unitamente all’affermarsi dell’intuito politico del Conte di Cavour quale guida del Regno sardo – di oltre un decennio, ma parliamo però sempre di rilevanti mutamenti, e mai di un netto quanto deciso cambiamento di rotta; quanto sopra detto si evince chiaramente dal nuovo ruolo del Consiglio di Stato quale “giudice supremo del contenzioso” unitamente a tutta una serie di nuove competenze che, in primo grado, erano state demandate ai Consigli di Governo, organi di nuova creazione, ma – per compiti e funzioni – sostanzialmente similari ai soppressi Consigli di Intendenza ( in virtù anche della soppressione dell’Intendente a favore della figura del Governatore).
Attorno a tale organo, era però stata costruita una “barriera” giuridica che consisteva nel demandare al Consiglio di Stato solo e solamente controversie relative a diritti soggettivi in cui l’Amministrazione fosse parte in causa; senza tale “partecipazione” per la controversia si doveva ritenere competente l’autorità giudiziaria.
La conclusione di quanto sopra sommariamente tracciato porta ad una demarcazione – inerente alla competenza dei giudici ordinari e quella dei Tribunali del contenzioso – labile ed estremamente empirica: in merito a rapporti di diritto privato – pur con l’Amministrazione presente – la competenza spetta all’ a.g.o.; in presenza di diritti soggettivi – anche se in ambito pubblico – la competenza viene ripartita tra il giudice ordinario ed i Tribunali del contenzioso, a seconda e nei limiti di ciò che la legge specificamente abbia stabilito.

4) Le leggi amministrative del 1865

Con il raggiungimento dell’unità politica italiana – proclamata nel 1861 con la conseguente assunzione, da parte di Vittorio Emanuele II, del titolo di Re di Italia – si impone la problematica di dare al paese un mutato quanto dettagliato panorama giuridico.
La Legge 20 marzo 1865, n.2248 rappresenta, in maniera lampante, il tentativo attuato dai giuristi dell’epoca per dare attuazione al sopracitato proposito; soprattutto l’allegato E, sull’abolizione del contenzioso amministrativo, unitamente all’allegato D sul Consiglio di Stato, implicano maggiori riflessioni.
Per quanto riguarda il primo, soprattutto il dettato dell’articolo 1 che testualmente decide “l’abolizione dei Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo tanto in materia civile quanto in materia penale”; una soluzione, questa, riferita esclusivamente al contenzioso amministrativo ordinario, “salvando”, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti, per esempio, in materia contabile e pensionistica.
Ma il fattore che più interessa, espresso sotto forma di criterio generale, resta quello che assegna la competenza – in presenza di un qualsiasi diritto di un singolo, e senza individuare la veste in cui la Pubblica amministrazione agiva – al giudice ordinario e che viene individuato nel dettato dell’articolo 2 che afferma come “sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, ancorché vi possa essere interessata la pubblica amministrazione e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa”.
Pur segnando inequivocabilmente una svolta fondamentale nel nostro sistema di giustizia amministrativa, la Legge del 1865 da molti venne ritenuta deludente ed inefficace, soprattutto in quei casi in cui il diritto leso si rappresentava come diretta conseguenza di un comportamento della Pubblica amministrazione all’interno dei suoi doveri “istituzionali” o mediante atti costituenti espressione di un potere pubblico.
Tale orientamento risultava fonte di accese critiche, anche e soprattutto, in un momento storico come quello in esame, in cui, sempre più, si delineava un modello di Stato moderno dall’intensa attività amministrativa; quanto sopra per spiegare come il rapporto Stato/cittadino fosse sempre più in pericolo, stante una assoluta mancanza di tutela giurisdizionale che – si cita il Salandra – “faceva credere all’ingiustizia della risoluzione rimessa all’arbitrio di una delle parti, anche quando ingiustizia non v’era”.
Il panorama politico dell’epoca, poi, ci induce a riflettere in merito ai così detti Governi di partito; il sistema che – prevedendo la possibilità di un avvicendamento continuo di partiti diversi al Governo – permetteva, in maniera indiretta ma concreta, un utilizzo strumentale della macchina pubblica al servizio non del cittadino, ma dell’ideologia di turno.
Da qui – per usare ancora le sapienti parole del Salandra – “la politica nell’amministrazione parve, e in parte fu, il contrapposto più stridente della giustizia nell’amministrazione”.
Si esigeva, quindi, una decisa differenziazione tra potere pubblico e politico; una divisione dei poteri che vede, come maggiore fautore e punto di riferimento, lo Spaventa che – in un celebre discorso pronunciato a Bergamo nel 1880 e pubblicato poi nello stesso anno con il titolo “Giustizia nell’Amministrazione” – espresse il convincimento che, stante la crescita esponenziale dell’apparato pubblico, questo doveva necessariamente “sganciarsi” dal potere politico perché “l’Amministrazione si deve esprimere secondo la legge e non secondo l’arbitrio e l’interesse di partito, e la legge deve essere applicata a tutti, con giustizia ed equanimità verso tutti”.
Come soluzione al dilemma, lo Spaventa propose un serrato lavoro di riforma delle attribuzioni dello stesso Consiglio di Stato, stante la necessità di eliminare la competenza dei Ministri – espressione di potere prettamente politico – per il risolvimento delle controversie amministrative, unitamente alla “creazione” di nuovi organi dotati di indipendenza concreta e di un procedimento ad hoc, a cui rimettere quelle stesse controversie.
Per applicare quanto sopra enunciato, bisognava pero riuscire a superare gli ostacoli normativi prodotti da una applicazione riduttiva dell’allegato E della Legge del 1865; una legge dalle tante lacune, che si concentravano espressamente sull’orientamento della giurisprudenza, in particolare all’esclusione della propria giurisdizione in merito a richieste di tutela che avevano come oggetto la lesione di un diritto provocata da una limitazione per ragioni che si inserivano nel pubblico interesse; tale visione ed orientamento porterà, poi, alla configurazione dei cd “diritti affievoliti”, genesi giurisprudenziale di quelli che saranno gli interessi legittimi.
La problematica si rende sempre più ardua, soprattutto se si pensa che anche un diritto “perfetto” come la proprietà viene inserito nel novero di quei diritti, quindi suscettibile di essere limitato od eliminato, in caso di potere esercitato dall’Amministrazione per il perseguimento di un interesse pubblico.
Quanto sopra detto per rendere al meglio una situazione in cui – si cita il Guicciardi – “i Tribunali ordinari, quasi intimiditi…dal fatto di trovarsi davanti non più soltanto l’amministrazione agente come soggetto di diritto privato, ma l’amministrazione in veste di pubblica autorità, proclama la propria incompetenza”.
Il tutto mentre si “elargiva” ai quattro venti un principio di piena garanzia dei diritti soggettivi del cittadino di fronte all’Amministrazione: un empirico teorema giuridico, a cui, nella realtà sociale, si contrapponeva una tutela che si applicava esclusivamente per i diritti soggettivi privati.

5) L’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato

La nascita della Giurisdizione Amministrativa in Italia è, come noto, avvenuta con la Legge 31 marzo 1889, n. 5992, con l’istituzione, cioè, della IV sezione del Consiglio di Stato.
La nuova giustizia amministrativa nasceva, secondo le linee e gli orientamenti espressi dallo Spaventa, per garantire alla Pubblica Amministrazione ed allo Stato – apparato indipendenza ed autonomia dai centri di potere politico; nasceva, in sostanza, più per proteggere e tutelare direttamente gli interessi della macchina burocratica della Pubblica Amministrazione, che per tutelare le singole situazioni soggettive dei privati.
Nella relazione al disegno di legge che avrebbe portato, poco più di un anno dopo, alla creazione della giustizia amministrativa, si legge come “gli innumerevoli rapporti che sorgono fra i cittadini…e lo Stato, si nell’esercizio dell’autorità, e si nell’azienda del patrimonio e dei servizi pubblici, degenererebbero nel più pericoloso arbitrio, ove non trovassero nella giustizia una salvaguardia efficace contro le molteplici influenze che potrebbero lasciarla in balia di individui, di classi, di partiti”.
Il sistema della giurisdizione amministrativa nasce, quindi, come risposta alle esigenze di tutela dell’azione amministrativa in uno Stato ancora troppo “giovane” per potere essere definito indipendente, sovrano ed immune da possibili attacchi di “individui, classi, partiti”.
La giustizia amministrativa era – ed ancora in parte è – più giustizia dell’amministrazione che dell’individuo; la stessa fondante divisione tra diritti soggettivi – tutelati ancora dal G.O. – ed interessi legittimi – per i quali si istituiva la IV sezione del Consiglio di Stato, contrapponeva situazioni di diritto e situazioni di fatto (interessi legittimi), in cui queste ultime trovavano tutela nell’ordinamento, unicamente perché coordinate e correlate all’interesse generale (rectius alla funzione pubblica).
La Legge n. 5992 del 1889 non dettava ancora una nuova ed autonoma disciplina per ciò che riguardava le regole di procedura del nuovo “contenzioso”; il procedimento risultava strutturato in modo del tutto simile rispetto al rito innanzi alla Corte di Cassazione, della quale si confermava la potestà regolatrice della giurisdizione (ex artt. 19 e 20 della Legge 31 marzo 1877).
L’oggetto del giudizio era costituito solo da atti e provvedimenti amministrativi, e si strutturava come processo da ricorso: ossia la domanda non concretizzava una “vocativo in jus” – come nel giudizio dinanzi al giudice ordinario – ma introduceva una azione costitutiva, con la quale si chiedeva di modificare una situazione giuridica esistente attraverso l’annullamento dell’atto impugnato.
Accanto al giudizio principale, così strutturato, si prevedevano strumento accessorio di natura cautelare, attraverso il quale si chiedeva la sospensione dell’esecuzione dell’atto o provvedimento impugnato; dalla sommaria esposizione delle caratteristiche del contenzioso amministrativo, introdotto con l’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, si comprende come il nuovo organo di giustizia amministrativa fosse diretto essenzialmente a perfezionare l’agire dello Stato: uno Stato dove la Pubblica Amministrazione era destinataria di un “diritto particolare” e centro d’imputazione di appositi mezzi di tutela.
Solamente con la successiva Legge del 7 marzo 1907, n. 638, però, alla vicenda della giustizia amministrativa si riconobbe ufficialmente il carattere e la natura di vera e propria attività giurisdizionale; fino a quel momento si alternarono diverse teorie e concezioni (anche a seconda delle vicende politiche del momento): da quelle che affermavano la natura giudiziaria delle pronunce del Consiglio di Stato a quelle che, viceversa, ne riconoscevano prevalente “l’essenza amministrativa”.
La Legge n. 638 del 1907, oltre a dotare ufficialmente le pronunce del Consiglio di Stato di carattere giurisdizionale, istituì la V sezione con competenza per materia diversa da quella della IV.
Le due sezioni si configurarono subito come “due speciali giurisdizioni amministrative di pari grado”, e tale distinzione fu, di seguito, acutizzata e resa più netta dalla giurisprudenza delle stesse due sezioni e della Cassazione.
Sempre nel 1907, con il R.D. n. 642, fu emanato il regolamento di procedura dinanzi le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, regolamento, questo, tuttora vigente; l’articolo 27 del sopracitato regolamento di procedura stabiliva che la neonata V sezione potesse “assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possano condurre alla scoperta della verità”.
La non certo felice ed adeguata espressione “scoperta della verità” si collegò ben presto al potere di decidere anche nel merito; naturalmente la V sezione poteva sindacare anche la legittimità dell’atto impugnato, ma sempre rispetto alle materie tassativamente stabilite.
La previsione dell’articolo 27 aprì la strada al riconoscimento del giudicato di merito per la V sezione, giudicato che finì per contrapporsi a quello classico di “legittimità”, di competenza della IV sezione.
Le tappe che, dopo la riforma del 1907, portarono la V sezione a potere giudicare anche sull’opportunità e sulla convenienza dell’atto amministrativo, ed a potere conoscere incidentalmente di ogni questione relativa a diritti civili o politici, si possono rinvenire nelle diverse pronunce giurisprudenziali della stessa V sezione e della Cassazione.
Dopo la riforma del 1907, infatti, la V sezione si riteneva “investita di una giurisdizione così piena da includere ogni questione incidentale, anche di diritto civile, attinente al merito della controversia (cfr. decisioni del 10/03/1911, n. 87; 08/11/1909, n. 513; 09/04/1915, n. 47).
La Cassazione annullò però tali decisioni sottolineando come la V sezione non potesse conoscere di questioni che incidentalmente sorgessero su diritti civili o politici, e fossero, cioè, riservate al giudice ordinario secondo la nota legge abolitiva del 20/03/1865, n. 2248, All. E.
La Cassazione mutò, poi, orientamento con la sentenza delle SS.UU del 25/06/1915, precisando come il legislatore nello stabilire che “la V sezione del Consiglio di Stato decide anche sul merito, non ha voluto affidare a quella giurisdizione speciale soltanto l’esame dell’utilità e opportunità del provvedimento, ma anche la tutela dei diritti subiettivi, che a quell’esame sono inscindibilmente connessi…ha voluto affidare un sindacato pieno e completo alla giurisdizione speciale”.
La distinzione delle due sezioni e la tesi che queste rappresentassero ciascuna una giurisdizione speciale, come detto, contribuirono notevolmente ad accentuare la differenza tra giudizio di legittimità e giudizio di merito.

6) La fase di riforma ed il Testo Unico del 26 giugno 1924

La Legge n. 638 del 1907 non riscosse molti consensi e non suscitò entusiasmi: già il 13 luglio 1910 venne, infatti, nominata una Commissione di studio per la riforma della giurisdizione amministrativa, il quale progetto, però, non ebbe seguito.
Le proposte avanzate dalla Commissione nel 1910 non rimasero, in ogni caso, lettera morta, e fornirono nel 1923 la base per uno schema legislativo di riforma; il frutto di tale schema divenne il D.L. 30 dicembre 1923, n. 2840, recante “modificazioni all’ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale”.
Le disposizioni del decreto vennero poi coordinate con le altre norme preesistenti nel Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054).
La riforma portò, tra le altre novità di rilievo, l’abolizione della distinzione della competenza per materia della IV e V sezione, in quanto tale distinzione della competenza per materia delle due sezioni non aveva mai incontrato il favore della dottrina prevalente.
I punti principali su cui incise la riforma furono: la completa parità della IV e della V sezione, che non poterono più essere considerate giurisdizioni a sé stante; l’attribuzione al Consiglio di Stato, su materie tassativamente determinate, della “esclusiva giurisdizione” (articolo 29) “anche di tutte le questioni relative a diritti…e delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di legittimità dell’atto o provvedimento contro cui si ricorre” (articolo 30); il riconoscimento al Consiglio di Stato, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, di decidere “tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti”, tuttavia “l’efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso” (articolo 28).
Con riguardo al riconoscimento, su specifiche materie, della giurisdizione esclusiva si deve precisare che tali materie già spettavano, in base a leggi preesistenti, al Consiglio di Stato, o comunque si voleva che fossero riservate al giudice amministrativo, in considerazione della natura pubblicistica dei rapporti controversi.
La riforma del 1923 – 1924, seppure con l’introduzione di novità rilevanti, non aveva però inciso sostanzialmente sulla struttura del processo amministrativo – che rimaneva un tipico contenzioso d’impugnazione sulla legittimità degli atti – ed in ogni caso non aveva risolto alcuni punti fondamentali ed incertezze, come la problematica della delimitazione della competenza del giudice amministrativo fondata sulla distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, la persistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni patrimoniali consequenziali o l’esatta definizione dei poteri del giudice amministrativo, oltre a quelli di rigetto o annullamento dell’atto impugnato.

7) La Costituzione e l’istituzione della VI sezione

La riforma del 1923 era ancora legata ad una visione dello Stato di tipo liberale; la Costituzione repubblicana del 1948 portò invece, come è noto, ad una decisa spinta verso un concetto di democrazia sociale.
L’apparato dello stato ottocentesco non rispondeva più al mutato quadro politico – istituzionale e la giustizia amministrativa non poteva non subire profonde conseguenze; da un sistema basato su un concetto di Stato Autorità, unico titolare dell’interesse pubblico da una parte a cui era contrapposta la sfera dei cittadini e della società civile, e dove la libertà era data dalle regole e dai controlli sull’uso dell’autorità stessa, fino ad un sistema – quello repubblicano – dove invece, almeno formalmente, veniva superata la distinzione tra apparato pubblico – autoritario e società civile e dove si riconosceva una effettiva posizione di uguaglianza del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione (articolo 3 Cost.).
nella Carta Costituzionale norme fondamentali per il sistema di giustizia amministrativa sono gli articoli 103, comma 1 e 125, nei quali si consolida la posizione del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, quali giudici amministrativi sugli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La giurisdizione amministrativa, così come concepita dalla Costituzione repubblicana, è qualcosa di diverso da quella ordinaria, ma, al pari di quest’ultima, è “riconosciuta e tutelata”; l’articolo 113 Cost. ne garantisce, infatti, la completezza vietando esclusioni o limitazioni a particolari mezzi di prova.
Pochi mesi dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, il legislatore completava l’assetto del Consiglio di Stato, assetto che rimarrà sostanzialmente immutato fino ad oggi.
Con il D. lgs 5 maggio 1948, n. 642, recante “provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato” veniva istituito “senza aumento di posti una terza sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione Sesta”.

BIBLIOGRAFIA
1) AAVV, Digesto delle Discipline pubblicistiche, vol. VII, UTET, 1991
2) AAVV, Diritto Amministrativo, Monduzzi Editore, Bologna, 1998.
3) AAVV, Trattato di Diritto Amministrativo, vol XX, CEDAM, 1997
4) Nigro, Giustizia Amministrativa, III ed., Bologna, 1983, 21 – 23
5) Sent. Cons. Stato, sezione V, 6 giugno 1984, n. 422, in Foro Amministrativo, 1984

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