Orientamenti eurounitari e legittimità dei contratti a termine nel settore lirico-sinfonico

Scarica PDF Stampa
La recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE in rassegna interviene in un contesto – quello del divieto di rinnovo dei contratti a termine – caratterizzato, in via generale, dall’ampia casistica giurisprudenziale, ma privo, sinora, di approfondimenti relativi al settore di attività delle fondazioni lirico sinfoniche.

Il caso

La ricorrente è stata impiegata dal 2007 al 2011 come ballerina di fila dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma in forza di plurimi contratti a tempo determinato. Nel 2012 ella ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare l’illegittimità dei termini apposti in detti contratti e di convertire il suo rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Nel 2013 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che la disciplina nazionale applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche preclude l’applicazione a queste ultime delle norme che disciplinano i contratti di lavoro di diritto comune e osta, pertanto, alla conversione dei contratti di lavoro conclusi da tali fondazioni in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte d’appello di Roma, investita del gravame controversia in appello, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha chiesto alla Corte di giustizia UE se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che escluda il settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche dall’ambito di applicazione delle norme generali di diritto del lavoro che sanzionano il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (G.U. 1999, L. 175, pag. 43).

Per la Corte l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una siffatta normativa nazionale, qualora non esista nello Stato membro nessun’altra sanzione effettiva degli abusi accertati in tale settore. E invero, esso prevede misure minime tese ad evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti; pertanto, gli Stati membri sono tenuti ad adottare almeno una delle misure preventive previste dall’accordo quadro, disponendo, al contempo di un apprezzabile margine di discrezionalità e della facoltà di tener conto delle esigenze particolari di settori di attività specifici e/o di talune categorie di lavoratori.

Il quadro normativo

L’articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426 – Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (GURI n. 206, del 28 luglio 1977), vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato».
L’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 ottobre 2001), nella sua versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 368/2001»), prevede, al suo comma 01, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al suo comma 1, che un termine può essere stabilito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che tali ragioni devono essere specificate per iscritto.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività. L’onere della prova delle ragioni oggettive è a carico del datore di lavoro.
Conformemente all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001, qualora, per effetto di una successione di contratti, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, lo stesso si considera a tempo indeterminato.
In forza dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 368/2001, le norme di cui agli articoli 4 e 5 di quest’ultimo non si applicano al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale.
L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 – disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (GURI n. 100, del 30 aprile 2010), convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100 (GURI n. 150, del 30 giugno 2010), dispone, da un lato, che l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, relativa a provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali, continua ad applicarsi alle fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, e, dall’altro, che le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo n. 368/2001 non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche.
La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente l’assunzione, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di lavoratori tramite contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, senza prevedere nessuno dei limiti di cui alla clausola 5, punto 1, lettera b) e c), dell’accordo quadro riguardo alla durata massima totale di tali contratti o al numero di rinnovi degli stessi. In particolare, dall’ordinanza di rinvio risulta che i contratti di lavoro in tale settore sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione nazionale, che consente la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione oltre una certa durata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La fattispecie

La questione sollevata è volta ad accertare se la clausola 5 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non siano applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Occorre muovete dal presupposto che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dal medesimo, ovverosia limitare il ricorso a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, considerati come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese a impedire la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C 212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 72, nonché del 7 marzo 2018, Santoro, C 494/16, EU:C:2018:166, punto 25).
Come risulta, infatti, dal secondo comma del preambolo dell’accordo quadro nonché dai punti da 6 a 8 delle considerazioni generali di detto accordo quadro, il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori (sentenze del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 73; del 26 febbraio 2015, Commissione/Lussemburgo, C 238/14, EU:C:2015:128, punto 36, nonché del 14 settembre 2016, Pérez López, C 16/15, EU:C:2016:679, punto 27).
Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro, stipulati in successione, ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (sentenze del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 74; del 26 febbraio 2015, Commissione/Lussemburgo, C 238/14, EU:C:2015:128, punto 37, nonché del 7 marzo 2018, Santoro, C 494/16, EU:C:2018:166, punto 26).
L’individuazione delle coordinate eurounitarie entro cui si muove il sistema dei contratti di lavoro deve tuttavia coordinarsi con il sostrato entro cui si muove la specifica controversia; pertanto, la Corte di Giustizia osserva, con non poca ironica vis polemica, che «se lo sviluppo della cultura italiana nonché la salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano possono essere considerati come obiettivi degni di tutela costituzionale, il governo italiano non spiega come il perseguimento di tali obiettivi richieda che i datori di lavoro del settore culturale e artistico assumano esclusivamente personale a tempo determinato. Infatti, non pare che tale settore, contrariamente ad altri servizi di pubblica utilità, come la salute o l’istruzione nazionale, richieda un adeguamento costante tra il numero di lavoratori in esso impiegati e il numero di potenziali utenti, o che debba far fronte a servizi di custodia che devono essere garantiti in modo permanente o ad altri fattori difficilmente prevedibili».
Il rilievo – da ricondurre a presupposti di effettività contenuti in via di principio nell’art. 9 della Carta costituzionale – non è di poco conto. E infatti, se è pur vero che, nell’ambito della programmazione artistica di una istituzione culturale (qual è l’Ente sinfonico) possano emergere delle esigenze contingenti, non si può – per converso – ammettersi che «contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche». In tal caso è l’Istituzione stessa (e con essa il legislatore) a dare il senso della disinvoltura con cui si precarizza la cultura, troppo spesso immolata in nome dell’equilibrio di bilancio.
Ciò posto, affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all’accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López, C 184/15 e C 197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018, Santoro, C 494/16, EU:C:2018:166, punto 34). Pertanto, come sostenuto dalla Commissione, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in nessuna ipotesi, nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, essa può instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori, poiché questi ultimi, dopo la conversione del loro contratto di lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori a tempo indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

La decisione

In definitiva, per la Corte di Giustizia la clausola 5 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.
Le potrebbe interessare anche:”Decreto Dignità: quali sono le principali novità?”

Sentenza collegata

63157-1.pdf 321kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento