Ordinanza dell’1.8.05 del Tribunale di Terni sul nuovo rito societario avente ad oggetto la preclusione per la produzione dei documenti per l’attore.

Ordinanza 22/09/05
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Ordinanza dell’1.8.05 del Tribunale di Terni sul nuovo rito societario avente ad oggetto la preclusione per la produzione dei documenti per l’attore.

Massima: "Nella dizione "nuovi documenti" dell’art. 6 del D.Legs 5/2003, devono ricomprendersi sia i documenti necessitati dalla costituzione del convenuto sia ogni altro documento non prodotto prima dall’attore e necessario alla modifica e/o precisazione delle sue domande. Conseguentemente per l’attore, la preclusione per la produzione dei documenti (di tutti i documenti), nel nuovo rito societario, ? spostata alla memoria di replica e non anticipata all’atto di citazione".

TRIBUNALE DI TERNI

– Rito societario, D. Legs 5/2003 –
?
– Il Giudice designato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 5 del 2003;
?– letti gli atti del procedimento in oggetto;
?osserva
?Sulle questioni probatorie.
?-???????? Le prove richieste dall’attrice sono l’interrogatorio formale, le testimonianze e l’esibizione documentale (art. 210 c.p.c.); inoltre, si richiedono nella memoria ex art. 6 D. Lgs 5/2003 informazioni alla consob su accertamenti ispettivi presso la convenuta Banca.

-???????? Parte convenuta eccepisce, nella seconda memoria ex art. 7, comma 2, D. Lgs. 5 del 2003, la tardivit? della produzione documentale effettuata dall’attrice nella memoria ex art. 6 del D. Lgs. 5 del 2003. Quest’eccezione della convenuta ? infondata poich?, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. D, del D. Lgs. n. 5 del 2003, l’attore nella memoria di replica pu? "depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste ?istruttorie". Conseguentemente regolare risulta la produzione documentale in oggetto. Infatti nella dizione di "nuovi documenti" di cui al citato art. 6, devono comprendersi sia i documenti necessitati dalla costituzione del convenuto, sia tutti i documenti necessari alla modifica e/o precisazione delle domande. Invero, la preclusione documentale nel rito societario ? spostata alla memoria di replica dell’attore (art. 6 D. Lgs. 5/2003), e non anticipata all’atto di citazione.Nella memoria di replica dell’attore invero, non sono consentite solo le prove che le parti non hanno potuto proporre prima della memoria di replica, perch? necessitate dalla posizione del convenuto – contraddittorio – (meccanismo quest’ultimo, adottato nel processo del lavoro con chiara dizione letterale nell’art. 420, comma 5 c.p.c., ma estraneo al rito societario che parla impropriamente solo di "nuovi documenti"; novit? da intendersi come non prodotti prima e non come necessitati dalla costituzione avversaria).
-???????? Sulle prove testimoniali richieste dall’attrice e dalla convenuta si osserva che le stesse non risultano rilevanti poich? i documenti prodotti da entrambe le parti, sono sufficienti per un giudizio sul caso in oggetto. Altrettanto deve ritenersi per gli ordini di esibizione poich? non risultano necessari ai fini del giudizio i documenti richiesti. Infatti si tratta di un giudizio di responsabilit? contrattuale, e i documenti contrattuali sono sufficienti. La questione della non necessariet? dei documenti e quella ?dell’irrilevanza delle prove testimoniali, assorbe tutte le altre questioni (ammissibilit? ecc.) sollevate dalle parti.
-???????? Deve, invece, ammettersi l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta (richiesto nella citazione e ribadito ?nell’istanza di fissazione dell’udienza); tenuto quindi presente che comunque deve avvenire l’interrogatorio formale, si ritiene anche opportuno l’invito alle parti per la loro comparizione per l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione (cfr. art. 12, comma 3, lett D, del D. Lgs. 5 del 2003).
-???????? Relativamente alla richiesta C.T.U., volta ad accertare il rischio delle obbligazioni argentine acquistate, in considerazione della data ?dell’acquisto, si ritiene non necessaria la C.T.U.
-???????? Non sussistono questioni rilevabili d’ufficio, di rito e di merito, non trattate dalle parti (cfr. art. 12, comma 3, lett. C, D. Lgs. 5/2003).

-???????? Dovendosi procedere ad istruttoria non sarebbe necessario l’invito di cui al comma 3, lett. E, dell’art. 12 del D. Lgs. 5/2003. tuttavia, visto l’art. 16, comma 4, D. Legs. 5 del 2003, si ritiene di dover comunque invitare le parti a depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza memorie conclusionali. ?

PQM
?
-???????? ammette le produzioni documentali;
-???????? ammette l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, sui Capitoli indicati dall’attrice;
-???????? invita le parti a comparire personalmente all’udienza per ?l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione;
-???????? rigetta l’istanza di esibizione;
-???????? non ammette le prove testimoniali richieste dalle parti;
-???????? non ammette la C.T.U. richiesta dall’attore;
-???????? invita le parti a depositare almeno cinque giorni prima ?dell’udienza
memorie conclusionali ?fissa ?l’udienza collegiale per il giorno 3 ottobre 2.005, 0re 12, 15

Si comunichi alle parti costituite.
????
Terni, 1 Agosto 2005

Il Giudice
Angelo Matteo Socci

Ordinanza

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