Opposizione decreto ingiuntivo: si definitivo della Camera alla nuova legge sui termini di costituzione e comparizione

Redazione 09/12/11
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di Anna Costagliola

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato in un testo unificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato (vedi l’articolo su questo sito), recante Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (C. 4305). Il provvedimento ridefinisce i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo, ponendo così fine ai dubbi e alle incertezze interpretative scaturite dall’overruling (letteralmente: cambio delle regole in corso d’opera) determinato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19426/2010 che, intervenendo sui termini di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sovvertito l’orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante dell’art. 645, co. 2, c.p.c.
Si ricorda come, prima della citata sentenza della Cassazione, si sosteneva comunemente che l’art. 645, co. 2, c.p.c., il quale dispone la riduzione alla metà dei termini di comparizione, senza nulla prevedere in ordine ai termini di costituzione, dovesse essere interpretato nel senso di ritenere rimessa alla mera facoltà dell’opponente la scelta di assegnare all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui all’art. 163bis c.p.c. e che solo in caso di esercizio di tale facoltà anche i termini di costituzione si dimezzavano. Su tale impianto interpretativo sono poi giunte le Sezioni Unite che hanno sovvertito l’orientamento dominante ricordato, affermando un principio rivoluzionario in materia. Con la sentenza 19426/2010, il Supremo Collegio ha infatti stabilito che «non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà». Con tale pronuncia viene dunque sancito il dimezzamento automatico dei termini di costituzione, sia per l’opponente che per l’opposto, per effetto della mera proposizione dell’opposizione, disancorando pertanto la dimidiazione dei suddetti termini dal caso in cui all’opposto fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Il nuovo principio affermato ha ingenerato dubbi e severe preoccupazioni, soprattutto in ordine alle cause pendenti, apparendo gravemente lesiva delle garanzie giurisdizionali del giusto processo l’applicazione in danno delle parti di preclusioni e decadenze non prospettabili al momento dell’instaurazione del giudizio e conseguenti ad un intervenuto mutamento giurisprudenziale. In applicazione del revirement operato dalla Corte, infatti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell’opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 647 c.p.c.
Con il disegno di legge votato in Parlamento e condiviso dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ha più volte sollecitato un intervento chiarificatore del legislatore, i problemi applicativi evidenziati sono risolti alla radice. In particolare, il provvedimento, che consta di soli due articoli, con il primo di detti articoli incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione di cui al comma 2 dell’art. 645 c.p.c. relativa alla riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali. L’art. 2, poi, reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite 19246/2010. L’articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, co. 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163bis, co. 1, c.p.c.

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