Onorari di avvocato: in caso di decreto ingiuntivo l’opposizione va presentata con ricorso invece che con atto di citazione

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Il legislatore, mediante l’art. 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile – ha delegato il governo alla emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. In attuazione dell’art. 54 della suddetta legge il governo ha emanato il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – il quale si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore avvenuta il 06 ottobre 2011.

Con tale novella si è cercato di reagire alle numerose condanne della Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 6 della CEDU tentando, quindi, di ridurre i tempi della giustizia razionalizzando il lavoro degli uffici giudiziari e semplificando quello degli operatori del diritto. Oggi i riti previsti sono riducibili sostanzialmente a tre: il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro e quello sommario di cognizione.

Il D.Lgs. 150/2011 ha modificato la L. 13 giugno 1942, n. 794 – Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile – riconducendo la materia nell’ambito del procedimento sommario di cognizione. La novella ha avuto recentemente dei risvolti pratici nella prassi giudiziaria soprattutto in materia di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero delle somme derivanti dall’attività professionale prestata dall’avvocato.

La L. 13 giugno 1942, n. 794 all’Art. 28 (Articolo così sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) così dispone: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. L’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 prevede che “Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Dal confronto delle due norme si evince che mentre il professionista può scegliere se avvalersi della procedura di cui all’art. 633 c.p.c. o del procedimento sommario di cognizione per far valere i propri diritti, il cliente in caso di opposizione a decreto ingiuntivo deve necessariamente utilizzare il procedimento sommario di cognizione introducendo il giudizio con ricorso in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c..

Si tratta di una differenza che ha dei risvolti pratici soprattutto nei casi in cui l’avvocato abbia utilizzato il procedimento di cui all’art.633 c.p.c. ottenendo un decreto ingiuntivo e il cliente si sia opposto introducendo il giudizio con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. invece che con ricorso così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 150/2011.

Secondo copiosa giurisprudenza in questi casi occorre fare riferimento al momento in cui è avvenuto il deposito della citazione in cancelleria. Ove tale deposito è stato eseguito nel rispetto del termine dei 40 giorni l’opposizione deve ritenersi ammissibile e il giudizio potrà proseguire previa conversione del rito ordinario in quello sommario di cognizione.1 Al contrario, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell’opposizione ma il deposito successivamente alla scadenza si configura una ipotesi di inammissibilità del relativo giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.2

La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Matera con sentenza n. 818/2013 del 02 ottobre 2013 con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione perché presentata con atto di citazione notificato nel termine dei 40 giorni ma depositato successivamente la scadenza. Il Giudice di merito ha ritenuto che poiché il procedimento per ingiunzione era stato utilizzato dall’avvocato al fine di ottenere il pagamento delle somme relative all’attività prestata in favore del suo cliente e in quanto si trattava di attività strumentale all’istaurazione del futuro giudizio, si doveva applicare l’art. 14 del D.Lgs 150/2011 con la conseguenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere introdotto utilizzando il procedimento sommario di cognizione e quindi con ricorso.

L’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs 150/2011 dipende anche dalla natura dell’attività esercitata dall’avvocato in favore del proprio cliente. Se si tratta di prestazioni extragiudiziali in senso stretto l’articolo non trova applicazione in quanto si riferisce solo a “… onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali…”. Occorre, però, tenere in considerazione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per “prestazioni giudiziali” si devono ritenere anche tutte quelle attività che si svolgono al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in un giudizio, in modo che possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività processuali o ad esse strumentali.3

Si ritiene opportuno segnalare che con Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012 la II sezione della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla forma che debba rivestire l’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato e la conseguente disciplina applicabile in caso di errore. Le Sezioni Unite si sono pronunciate con sentenza del 23 settembre 2013, n. 21675 confermando la tesi appena esposta e ritenendo che solo i giudizi di opposizione instaurati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 devono essere introdotti con atto di citazione mentre per quelli instaurati successivamente deve essere utilizzata la forma del ricorso.

1 Cass n. 17945 del 2013 nei giudizi soggetti al rito del lavoro l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere presentata con ricorso “con la conseguenza che per essere tempestiva, ancorché proposta con citazione, deve essere depositata in cancelleria (art. 415 cos.proc.civ.) nel termine perentorio di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. Civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”; Cass. n. 797 del 2013; Cass. n. 8014 del 2009; Cass. n. 4291 del 2001; Cass. n. 4867 del 1993.

2 Cass. n. 11318 del 1992.

3 Cass. n. 25675 del 2009 “è da considerare prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l’assistenza e l’attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato”; conf. Cass. n. 28718 del 2008.

Paolo Giuseppe Vinella

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