Oneri pluriennali: cosa sono?

Redazione 07/12/18
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Le immobilizzazioni immateriali appartenenti al primo gruppo sono costi relativi a servizi e possono essere inseriti nell’attivo dello stato patrimoniale, in luogo della naturale allocazione nel conto economico.

Non si tratta, infatti, di costi di acquisto di beni o di diritti e cioè di elementi dell’attivo patrimoniale, ma, come si diceva, di puri costi la cui iscrizione nell’attivo è soggetta alla condizione che essi ripartiscano la loro utilità in più esercizi; tale circostanza si determina quando dal loro sostenimento si manifestino effettivi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

I benefici economici futuri corrispondono ai proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, ai risparmi di costo o ad altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società.

I costi d’impianto

Come si diceva, tra gli oneri pluriennali il legislatore annovera i costi di impianto (voce B.I.1), vale a dire i costi relativi alla costituzione della società, al suo avvio e alla sua successiva riorganizzazione. Si tratta di importi che vengono sostenuti in via non ricorrente e che durante la vita dell’impresa sono imputati al conto economico; ad esempio si fa riferimento ai costi del notaio per la costituzione della società, all’importo dell’imposta di registro, ai costi per l’emissione delle azioni, alle spese di relativa consulenza, alle spese di ricerca e di primo addestramento del personale, al costo delle ricerche di mercato e a quello degli studi di fattibilità ecc. I costi di ampiamento (voce B.I.1) sono invece i costi sostenuti in modo non ricorrente durante la vita della società per incrementarne e/o diversificarne la capacità produttiva, di mercato o finanziaria o per espandere l’azienda verso nuove attività. I costi di ampliamento non devono essere confusi con i costi sostenuti per il naturale accrescimento dell’impresa; questi ultimi sono infatti imputati al conto economico.

Rientrano nell’ambito dei costi di ampliamento i costi sostenuti per l’aumento del capitale sociale; in tal caso, l’iscrizione in attivo trova la propria giustificazione nell’atteso miglioramento finanziario. I costi di ampliamento sono normalmente costi di periodo, ma sono capitalizzabili se si riferiscono al periodo di avviamento di una nuova attività, ovvero a profonde riconversioni e ristrutturazioni industriali o commerciali.

Tra i costi di ampliamento si considerano anche i costi di addestramento e qualificazione del personale. In genere, si tratta di costi di periodo che possono essere capitalizzati, sempre che riguardino il periodo di avviamento di una nuova attività, ovvero profonde riconversioni e ristrutturazioni industriali o commerciali. È necessario in tal caso l’attesa ragionevole di un flusso futuro di ricavi sufficienti a coprire tutti i costi e l’ammortamento degli stessi.

Quanto ai costi di riduzione straordinaria del personale sostenuti per favorire l’esodo o la messa in mobilità del personale, la prassi e il principio contabile OIC 24 li imputano a conto economico nell’esercizio di sostenimento o nell’esercizio in cui venga formalmente avviata la ristrutturazione. essendo difficoltoso individuare i benefici positivi ad essi collegati, non si capitalizzano, ma si indicano quali costi di periodo, si diceva, nell’esercizio di sostenimento o nell’esercizio in cui venga formalmente avviata la ristrutturazione. I costi di sviluppo (B.I.2), inclusi sempre tra gli oneri pluriennali, riguardano specifici progetti; sono iscrivibili in attivo solo i costi diretti, in presenza di determinate condizioni (chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi, realizzabilità del progetto e possesso di risorse adeguate, ricuperabilità dei costi tramite ricavi futuri). L’ammortamento è generalmente in quote costanti in un periodo non superiore a 5 anni.

I costi ricorrenti

L’insieme di studi, conoscenze ed indagini privi di una finalità definita e di utilità generica sono invece costi ricorrenti in quanto vengono sostenuti per l’aggiornamento necessario dell’impresa. Le altre immobilizzazioni (B.I.7) rappresentano una voce di residuale che accoglie gli eventuali costi capitalizzati che non trovano una specifica destinazione tra le voci prima indicate. In particolare, si fa riferimento ai costi per migliorie su beni di terzi in locazione o in leasing (sempre che le migliorie non siano economicamente separabili dal bene in locazione o in leasing), ai costi ambientali, ai costi per il trasferimento e per la risistemazione di impianti. I costi ambientali sono capitalizzabili se risultano destinati a servire in modo duraturo l’attività dell’impresa e se è soddisfatto uno dei seguenti principi: a) devono essere collegati a futuri benefici ambientali in modo da migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’attività d’impresa; b) sono sostenuti per attutire o prevenire i danni ambientali futuri. I costi per il trasferimento e la risistemazione di impianti sono generalmente costi di periodo e sono capitalizzabili solo se il trasferimento o la risistemazione dia luogo ragionevolmente ad un beneficio futuro quanto a miglioramento o ampliamento della capacità produttiva.

Si segnala ancora che la scelta per la capitalizzazione degli oneri pluriennali (con conseguente inserimento nell’attivo di puri costi), in luogo dell’imputazione a conto economico, è tipicamente italiana, poiché i principi contabili internazionali la escludono ritenendola lesiva dell’effettiva consistenza dell’attivo (si tratta infatti di importi non realizzabili né liquidabili). A causa delle caratteristiche sopra evidenziate, la normativa adotta, peraltro, alcune regole di cautela indicate dall’art. 2426 c.c., comma 1, n. 5: – per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento e per i costi di sviluppo è richiesto il consenso del collegio sindacale (sempre che tale organo esista); – l’ammortamento di tali voci deve essere completato entro un periodo non superiore a 5 anni; – è vietato distribuire dividendi ai soci nel caso in cui non sussistano nel patrimonio netto riserve pari all’ammontare degli oneri pluriennali.

La capitalizzazione degli oneri pluriennali

La capitalizzazione degli oneri pluriennali, comunque, non va utilizzata per politiche di bilancio e, in particolare, per erogare dividendi simili nei vari esercizi dell’impresa; in tal caso verrebbe infatti meno il principio di verità che deve informare il bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c. Del pari, l’iscrizione nell’attivo di questi costi non è l’automatica conseguenza del sostenimento dei costi stessi; a fine esercizio occorre infatti verificare se sussistano le condizioni per la loro capitalizzazione e dunque è necessario valutare se dal sostenimento degli stessi potranno conseguire benefici futuri.

Qualora tale possibilità non fosse esistita fin dall’origine o fosse successivamente venuta meno, come si diceva, il costo non può essere capitalizzato: va fin dall’origine imputato integralmente al conto economico ovvero, nel secondo caso, imputato per l’ammontare di costi non ancora ammortizzati. Quanto all’ammortamento degli oneri pluriennali, esso è effettuato in genere in quote costanti sulla base di un piano di ammortamento quinquennale che, per esigenze di verità e correttezza di bilancio, va rivisto ogni anno.

Il presente contributo è tratto da

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