Occorre riferirsi alla posizione giurisprudenziale che ritiene che l’illegittimità del provvedimento costituisca il fatto fondante

Lazzini Sonia 03/02/11
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Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito occorre riferirsi alla posizione giurisprudenziale che, pur non risolvendo l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito nell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento nondimeno ritiene che l’illegittimità del provvedimento costituisca il fatto fondante una presunzione ex art. 2727 c.c. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito stesso (si cfr. da ultimo C.S., V, 10 maggio 2010 n. 2750).

In questo modo al danneggiato è sufficiente dimostrare l’illegittimità del provvedimento mentre è onere dell’amministrazione evidenziare la sussistenza, nello specifico, di situazioni tali da avere indotto l’amministrazione a commettere un errore scusabile.

Nel caso di specie le argomentazioni svolte non paiono persuasive alla luce della chiarezza del dettato normativo di cui all’art. 22 l.r. 33/1977 che circoscrive il novero delle pertinenze escludendo lo stabilimento di produzione, come già dato conto nella sentenza 3830/10.

Sulla quantificazione del danno, invece, assumono rilievo le argomentazioni svolte dalla regione volte ad evidenziare la mancata dimostrazione da parte della ricorrente delle possibilità di sfruttamento economico del bene.

Le riferite circostanze consentono di applicare al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In mancanza di indicazioni e deduzioni più puntuali, deve ritenersi che il risarcimento del danno per il mancato godimento di un immobile, debba calcolarsi assumendo a valore – base quello di mercato del bene, come stimato dal perito, e applicando ad esso il tasso di interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell’immobile. D’altra parte, il valore base del suolo deve essere attualizzato anno per anno, con utilizzo dell’indice ISTAT e solo sul relativo risultato deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili, in mancanza di una più puntuale dimostrazione dei frutti e di altra utilità perduti. A tali importi devono aggiungersi poi gli interessi legali per il ritardo nell’erogazione delle somme, da computarsi anno per anno, partendo dal primo anno di scadenza dell’occupazione sino al soddisfo” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 17 agosto 2010 , n. 3403).

Nel caso di specie appare necessario riferirsi alla relazione di stima resa dall’Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Genova con nota 27 febbraio 2004 n. 3790 che ha quantificato il valore dell’immobile A e utilizzando poi i valori dalla stessa espressi (in termini di valore al metro quadro) per determinare il valore dell’immobile B (sulla base della consistenza dello stesso come risultante dalla perizia del geom. B.).

Sui valori dell’immobile A e di quello B dovranno poi applicarsi interessi legali e rivultazione monetaria secondo quanto sopra espresso.

La domanda relativa al danno da difetto di custodia deve essere respinta.

Deve, infatti, rilevarsi come, da un lato, la regione abbia tempestivamente denunciato gli episodi di furto e danneggiamento subiti e dall’altro come gli immobili fossero idoneamente custoditi mediante serrature e lucchetti. La regione deve, quindi, ritenersi avere adempiuto al proprio obbligo di custodia tenuto conto della natura, dell’entità e dell’ubicazione del complesso affidato alla sua custodia. Non si vede, peraltro, anche in ragione del protrarsi dell’inutilizzazione del bene quali modalità alternative ovvero aggiuntive di custodia potessero in concreto esigersi dall’ente. Ne tali indicazioni sono fornite dalla ricorrente.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 10721 dell ‘ 1 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

 

N. 10721/2010 REG.SEN.

N. 00875/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ***

contro***

per l’accertamento

dell’inesistenza del diritto della Regione Liguria ad incamerare beni di concessione con relative pertinenze nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ricevere un indennizzo per perdita proprieta’ aree, nonché per il risarcimento del danno.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 giugno 2002 e depositato in data 5 luglio 2002 la società RICORRENTE s.r.l. ha formulato la domanda in epigrafe.

La ricorrente premetteva, in fatto, le seguenti circostanze.

La ricorrente era titolare della concessione mineraria per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale denominata “******* della Guardia” giusta delibera G.R. 14 6 1996 n.1996.

Con delibera 28 dicembre 2000 n. 1489 è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dalla predetta concessione.

Dopo diverse vicende, ed in assenza di spontanea riconsegna dei beni oggetto di concessione, in data 27 maggio 2002, i tecnici della Regione Liguria hanno provveduto all’accesso forzato ed all’incameramento dei beni in questione.

Premesso quanto sopra, la ricorrente lamentava come la Regione avesse inteso incamerare beni che, non rivestendo la qualità di pertinenze minerarie, non potevano formare oggetto di incameramento.

In particolare veniva contestato che potessero essere ricondotte al genus delle pertinenze gli edifici destinati all’attività di imbottigliamento e alle attività amministrative strettamente funzionali a tale ulteriore attività (immobili contraddistinti dalle lettere A e B sulla planimetria allegata la relazione geom. B. 24 aprile 2001 sub doc.n. 13 delle produzioni della ricorrente in data 5 luglio 2002).

La ricorrente, inoltre, chiedeva la corresponsione di un’indennità per le aree sulle quali insistevano i beni oggetto di apprensione atteso che tali aree erano di proprietà della ricorrente.

Si costituiva in giudizio la Regione Liguria.

Con atto notificato in data 29 maggio 2009 e depositato in data 5 giugno 2009 la ricorrente deduceva motivi aggiunti in ragione della sopravvenuta inutilizzabilità del giacimento acquifero causato a suo dire dalla inerzia della Regione, chiedendo la restituzione dei beni pertinenziali ed il risarcimento del danno.

All’udienza pubblica del 22 aprile 2010 il ricorso è passato in decisione .

Con sentenza non definitiva 1 giugno 2010 n. 3830 il Collegio accertava la natura non pertinenziale dei fabbricati destinati a stabilimento di imbottigliamento ed uffici individuati con le lettere A e B nella planimetria allegata alla relazione tecnica geom. B. 24 aprile 2001 (sub doc.n. 13 delle produzioni della ricorrente in data 5 luglio 2002) e per l’effetto condannava la Regione Liguria alla restituzione degli stessi alla ricorrente, respingeva la domanda di restituzione dei restanti beni. Disponeva, altresì, incombenti istruttori, adempiuti dalla Regione in data 16 luglio 2010, necessari per l’istruzione della domanda risarcitoria.

All’udienza pubblica del 4 novembre 2010 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. In questa sede occorre pronunciare su due distinte domande risarcitorie.

Con la prima si fa valere il danno da illegittima apprensione dei beni non costituenti pertinenze minerarie, nonché il danno derivante dalla mancata custodia dei beni appresi. Con la seconda si fa valere il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione delle decisioni relative alla sorte del giacimento con conseguente mancata restituzione dei beni aventi natura pertinenziale, ovvero, alternativamente, con mancata corresponsione dell’indennizzo da parte del nuovo concessionario.

2. La prima domanda è fondata in parte.

Invero il Collegio ha accertato l’apprensione di beni non costituenti pertinenze minerarie.

Tale comportamento ha determinato di per sé un danno alla ricorrente.

Si tratta del danno da mancato godimento dei beni dal momento dell’apprensione a quello della restituzione degli stessi. E’ conforme all’id quod plerum accidit, infatti, che la sottrazione di un bene ad un soggetto provochi a quest’ultimo un danno derivante dalla privazione del godimento del bene stesso.

Sul punto non appaiono persuasive le argomentazioni difensive della Regione che evidenzia la circostanza che la ricorrente fosse stata posta in liquidazione, avesse cessato l’attività, non risultando, peraltro, aver perso occasioni di sfruttamento economico dei beni.

Tali circostanze possono bensì influire sulle voci di danno risarcibile e sull’entità del risarcimento ma non sono idonee ad eliderne la sussistenza.

Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito occorre riferirsi alla posizione giurisprudenziale che, pur non risolvendo l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito nell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento nondimeno ritiene che l’illegittimità del provvedimento costituisca il fatto fondante una presunzione ex art. 2727 c.c. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito stesso (si cfr. da ultimo C.S., V, 10 maggio 2010 n. 2750).

In questo modo al danneggiato è sufficiente dimostrare l’illegittimità del provvedimento mentre è onere dell’amministrazione evidenziare la sussistenza, nello specifico, di situazioni tali da avere indotto l’amministrazione a commettere un errore scusabile.

Nel caso di specie le argomentazioni svolte non paiono persuasive alla luce della chiarezza del dettato normativo di cui all’art. 22 l.r. 33/1977 che circoscrive il novero delle pertinenze escludendo lo stabilimento di produzione, come già dato conto nella sentenza 3830/10.

Sulla quantificazione del danno, invece, assumono rilievo le argomentazioni svolte dalla regione volte ad evidenziare la mancata dimostrazione da parte della ricorrente delle possibilità di sfruttamento economico del bene.

Le riferite circostanze consentono di applicare al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In mancanza di indicazioni e deduzioni più puntuali, deve ritenersi che il risarcimento del danno per il mancato godimento di un immobile, debba calcolarsi assumendo a valore – base quello di mercato del bene, come stimato dal perito, e applicando ad esso il tasso di interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell’immobile. D’altra parte, il valore base del suolo deve essere attualizzato anno per anno, con utilizzo dell’indice ISTAT e solo sul relativo risultato deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili, in mancanza di una più puntuale dimostrazione dei frutti e di altra utilità perduti. A tali importi devono aggiungersi poi gli interessi legali per il ritardo nell’erogazione delle somme, da computarsi anno per anno, partendo dal primo anno di scadenza dell’occupazione sino al soddisfo” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 17 agosto 2010 , n. 3403).

Nel caso di specie appare necessario riferirsi alla relazione di stima resa dall’Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Genova con nota 27 febbraio 2004 n. 3790 che ha quantificato il valore dell’immobile A e utilizzando poi i valori dalla stessa espressi (in termini di valore al metro quadro) per determinare il valore dell’immobile B (sulla base della consistenza dello stesso come risultante dalla perizia del geom. B.).

Sui valori dell’immobile A e di quello B dovranno poi applicarsi interessi legali e rivultazione monetaria secondo quanto sopra espresso.

La domanda relativa al danno da difetto di custodia deve essere respinta.

Deve, infatti, rilevarsi come, da un lato, la regione abbia tempestivamente denunciato gli episodi di furto e danneggiamento subiti e dall’altro come gli immobili fossero idoneamente custoditi mediante serrature e lucchetti. La regione deve, quindi, ritenersi avere adempiuto al proprio obbligo di custodia tenuto conto della natura, dell’entità e dell’ubicazione del complesso affidato alla sua custodia. Non si vede, peraltro, anche in ragione del protrarsi dell’inutilizzazione del bene quali modalità alternative ovvero aggiuntive di custodia potessero in concreto esigersi dall’ente. Ne tali indicazioni sono fornite dalla ricorrente.

3. La seconda domanda risarcitoria, relativa al danno derivante dalla mancata assunzione delle decisioni relative alla sorte del giacimento con conseguente mancata restituzione dei beni aventi natura pertinenziale, ovvero, alternativamente, con mancata corresponsione dell’indennizzo da parte del nuovo concessionario deve essere respinta.

Con tale domanda la ricorrente lamenta l’eccesricorrente lentezza con la quale la regione ha adottato i provvedimenti relativi alle sorti del giacimento, tardando nell’assegnare il giacimento ad altro concessionario, dal quale l’attuale ricorrente avrebbe potuto conseguire il corrispettivo per l’uso delle pertinenze determinato dalla regione ai sensi dell’art. 34 l.r. 33/1977, ovvero, tardando nel dichiarare l’esaurimento del giacimento, con la conseguente restituzione delle pertinenze alla ricorrente.

Il Collegio osserva come la ricorrente si sia sempre opposta a tutte le iniziative della regione volte ad individuare un nuovo concessionario. E’ sufficiente esaminare la sentenza TAR Liguria 1198/07 richiamata dalla regione a pag. 8 della memoria 4 ottobre 2010 per rendersi conto di come la ricorrente abbia inteso ostacolare sia l’assegnazione diretta della concessione ad altro soggetto che l’espletamento di una gara per l’individuazione dello stesso.

E’ evidente che, a fronte di tale comportamento strumentale, la ricorrente non può poi lamentarsi della lentezza delle procedure e del danno da ritardo che asseritamene sarebbe derivato. Ritardo che la stessa ha contribuito ad ingenerare.

Sul punto deve trovare applicazione l’art. 30 comma 3 d.lgs. 104/10 che stabilisce tra l’altro che : “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

Tale norma ha valore di canone interpretativo del fondamentale principio stabilito dall’art. 1227 c.c. onde la stessa può applicarsi anche alla fattispecie oggi sub iudice.

Ad analoga conclusione deve giungersi relativamente alla lamentato ritardo nell’assunzione dei provvedimenti relativi alla sorte del giacimento.

Si è gia dato conto nella sentenza 3830/10 della circostanza che la posizione della ricorrente sia da qualificarsi di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Orbene a fronte di un asserito ritardo o inerzia dell’amministrazione regionale non risulta che la ricorrente sia attivata per fare constatare tale inerzia, esperendo i rimedi giudiziali previsti dall’ordinamento. Rimedi che avrebbero celermente consentito di definire la vicenda. Anche in questo caso, quindi, deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 30, comma 3, d.lgs. 104/10 onde la relativa domanda deve essere respinta.

4. Per quanto attiene alla quantificazione del danno il Collegio, stante l’assenza di opposizione delle parti, ritiene di applicare la norma di cui all’art. 34, comma 4, d.lgs. 104/10 secondo cui: “In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.

La regione, pertanto, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza dovrà pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un somma calcolata secondo i criteri di cui al precedente punto n. 2.

Le spese devono essere compensate per metà mentre l’altra metà deve essere posta a carico delle regione Liguria in applicazione del criterio della soccombenza parziale

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, respinge nel resto.

Condanna la regione Liguria a pagare, in favore della ricorrente, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza, la somma risultante dall’applicazione dei criteri di determinazione del danno stabiliti al punto n. 2 dell’esposizione in diritto della presente sentenza.

Condanna la regione Liguria al pagamento della metà delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi € 8000,00 (ottomila/00) oltre IVA e CPA come per legge, compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

**************, Consigliere

*************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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