Obblighi e responsabilità del committente privato in caso di affidamento di lavori

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Sommario: 1. Premessa. –  2. Obblighi del committente nei lavori privati. – 2.1. Affidamento dei lavori ai soli “autonomi”. – 2.2 Lavori in economia del committente con personale dipendente nella propria abitazione o cantiere. –  2.3 Lavori che richiedono l’affidamento ad una o più ditte esecutrice dei lavori: casistica. – 2.4 Lavori che richiedono l’affidamento a due o più ditte esecutrici dei lavori. – 3. Aspetti generali sulla responsabilità del committente.

 

1. Premessa 

Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico). Può essere una persona fisica (come nel caso di un proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio. Anche per piccoli interventi di ristrutturazione il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.i.m..

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri il quadro dei vertici organizzativi è stato sempre molto chiaro ma non si può dire lo stesso per la suddivisione dei compiti e delle responsabilità che ricadono sul committente dei lavori.

Senza avere la pretesa di affrontare tutti i possibili casi che la complessa gestione e organizzazione di un cantiere può comportare, il presente lavoro mira a fornire una guida sintetica e pratica per l’attuazione degli adempimenti che restano in capo al committente e analizza le situazioni che più frequentemente si riscontrano nella esecuzione dei lavori.

 

2. Obblighi del committente nei lavori privati 

Il Decreto legislativo 81/2008 ,come modificato dal D.Lgs. 106/09, ha creato un nuovo modo di pensare e di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro promuovendo, innanzitutto, la “cultura della sicurezza” fondando un nuovo modello di gestione degli adempimenti previsti dalla legge basato sui principi della sicurezza globale, della prevenzione, della programmazione e sulla partecipazione attiva dei lavoratori alle problematiche della gestione dei rischi e dell’organizzazione del lavoro.

Il richiamo all’art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 ha imposto – oltre che per il datore di lavoro – anche per il committente il rispetto, fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro, dei principi e delle misure generali di tutela contenute in questo disposto.

L’elenco dei principi e delle misure alla quali anche il committente deve attenersi è cospicuo:

  • La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  • La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico;
  • La riduzione dei rischi alla fonte;
  • La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tra tutte le misure elencate e alle quali anche in committente deve dare attuazione, sono presenti molte che attengono all’ipotesi in cui lo stesso di avvalga di lavoratori autonomi o, comunque, esegua i lavori avvalendosi di proprio personale; tuttavia, almeno cinque di questi punti (quelli in neretto nell’elenco) hanno, invece, carattere generale ed estendono la propria valenza anche al caso del solo committente esclusivo esecutore dei lavori.

Vediamo quali sono le figure impegnate nella sicurezza dei Lavori di D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., art. 89, c. 1:

  • lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita` professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’o pera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91;
  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita` di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
  • impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
  •  impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare:

 

2.1 Affidamento dei lavori ai soli “autonomi” 

Nell’ipotesi di lavori in economia svolti con affidamento degli stessi al solo lavoratore autonomo, il committente deve verificare, per prima cosa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), in connessione con il punto 2, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore  autonomo, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione:

a)      Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ;

b)     Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c)      Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d)     Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente  previsti dal  decreto legislativo;

e)      Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

 

2.2 Lavori in economia del committente con personale dipendente nella propria abitazione o cantiere

Nell’ipotesi di lavori in economia svolti dal committente con proprio personale e presso la propria abitazione o cantiere, la figura del committente stesso è unita con quella di datore di lavoro dell’impresa edile dato che questo soggetto va a rivestire contemporaneamente due ruoli, quello di committente, finanziatore dell’opera, e quello di titolare dell’impresa, realizzatrice dei lavori.

Ne consegue che i suoi obblighi sono duplici, o per meglio dire, rafforzati; nella sua veste di datore di lavoro deve garantire, innanzitutto, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti con annessi correttezza dei versamenti contributivi e premi assicurativi e anche il pieno rispetto della disciplina prevenzionistica:

  • Redazione del POS;
  • Ottemperanza all’obbligo di formazione dei propri dipendenti alla luce del nuovo accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori 21 dicembre 2011;
  • Ottemperanza all’obbligo di formazione specifica (art. 71, comma 7, in relazione con l’art. 73, comma 4, D.lgs n. 81/02008) per quei dipendenti che sono addetti all’uso di particolari attrezzature elencate nel nuovo accordo stato-regioni 22 febbraio 2012, che è entrato  pienamente in vigore il 13 marzo 2013;
  • Consegna e verifica che i propri lavoratori indossino i DPI messi a loro disposizione in funzione dei rischi insiti nell’attività lavorativa che dovrà essere svolta;
  • Impiego di attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto , mentre per le opere provvisionali (trabattelli, ponteggi metallici, fissi, scale) che non rientrano nel campo di applicazione della “direttiva macchine”  e che, pertanto, non possono essere marcate CE, la conformità deve essere ricercata nel rispetto delle norme tecniche di progettazione (UNI EN ISO) e/o nel rispetto della normativa italiana contenuta nel D.lgs. n.81/2008.

 

2.3. Lavori che richiedono l’affidamento ad una o più ditte esecutrice dei lavori: casistica – In tale evenienza posso essere ipotizzate tre diverse casistiche:

Caso 1: affidamento ad una sola impresa con durata inferiore ai 200 uomini /giorno e senza rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08  e s.m.i. (1)

Il committente deve richiedere alla ditta  prima dell’affidamento dei lavori – e verificarne la correttezza – la seguente documentazione

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente   alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ;
  • Autocertificazione del datore di lavoro  sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori
  • Autocertificazione  del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del Dlgs 81/08  e s.m.i.  ;
  • Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Caso 2: affidamento ad una sola impresa con durata superiore ai 200 uomini /giorno con presenza di  rischi particolari di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08 e s.m.i.  

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente   alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;
  • Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
  • Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
    • Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  ;
    • Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA EDILE 
    • Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  di macchine, attrezzature ed opere provvisionali; 
    • Elenco dei DPI ( dispositivi di protezione individuali)  in dotazione
      • Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
      • Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti;
      • Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’inps, all’inail e alle Casse edili;
      • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

 

In entrambi i casi  –  ai sensi dell’allegato XVII, dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  prima dell’inizio dei lavori deve richiedere ed ottenere dalla ditta:

  • Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con indicati i rappresentanti dei lavoratori, il preposto, il dirigente (direttore tecnico di cantiere), gli addetti al primo soccorso, prevenzione e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza con gli attestati di frequenza al corso di formazione;
  • Programma delle demolizione di cui all’art.151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • Denuncia di nuovo lavoro dei datori di lavoro all’Inail (se dovuto);

 

Il committente deve inviare alla ASL competente – in base alla localizzazione del cantiere – ed all’ispettorato provinciale del lavoro la notifica preliminare i cui contenuti sono indicati all’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m.

 

2.4 Lavori che richiedono l’affidamento a due o piu’ ditte esecutrici dei lavori

Un altro importante obbligo in capo al Committente/Responsabile dei Lavori, previsto dall’art. 90 del D.Lgs.  n. 81/2008 e s.m.i., è la nomina dei coordinatori in materia di sicurezza e salute, in grado di gestire le interferenze  spaziali e temporali dovute alla presenza di più imprese esecutrici. E` bene subito chiarire che la nomina dei coordinatori – uno in fase di progettazione (che deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC) ed uno in fase di esecuzione (che controlla che il PSC venga attuato e rispettato nelle sue prescrizioni) – e` dovuta quando nel cantiere si presume la presenza di due imprese esecutrici, anche non contemporanea, o quando dopo aver affidato i lavori a una sola impresa esecutrice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel medesimo cantiere un’altra.

Il Committente/Responsabile dei Lavori può, nella gestione dell’appalto della sua opera, incaricare diverse figure dell’esecuzione: il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice. Il lavoratore autonomo non conta  come impresa esecutrice ai fini della nomina dei coordinatori; l’impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice; l’impresa esecutrice conta sempre ai fini della nomina dei coordinatori.

Ci si vuole soffermare sul fatto che:

• le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori e quindi di necessitare il coordinamento;

• i coordinatori sono uno per la fase di progettazione che deve essere nominato al momento dell’incarico al progettista dell’opera e uno per la fase di esecuzione che deve essere nominato al momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera. I coordinatori, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici, possono anche coincidere in una unica figura professionale;

• il Committente/Responsabile dei Lavori può svolgere il ruolo di coordinatore qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge;

• i nominativi dei coordinatori vanno comunicati sempre a tutte le imprese affidatarie, esecutrici (comprese le subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi e devono comparire sul cartello di cantiere.

Anche in questo caso il committente deve inviare  alla ASL competente – in base alla localizzazione del cantiere – ed all’ispettorato provinciale del lavoro la notifica preliminare i cui contenuti sono indicati all’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m..

 

3. Aspetti generali sulla  Responsabilità del committente 

Senza voler approfondire i vari aspetti di responsabilità civili e penali che ricadono sul committente/Responsabile dei lavori – che necessitano di un ulteriore approfondimento – in linea generale è opportuno precisare che la verifica d’idoneità professionale non ha rivestito affatto carattere secondario visti i risvolti penali che una sua omissione può determinare a carico del committente nell’ipotesi di infortunio, sia mortale che non, del lavoratore/i autonomo/i in cantiere. Inoltre, il cantiere, è opportuno ricordarlo, non è definito in base all’entità e alla durata dei lavori ma in base al semplice fatto che si stanno svolgendo lavori di ingegneria civile quali quelli contenuti nell’allegato X al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., per cui può essere considerato un cantiere anche l’immobile all’interno del quale abita il committente se al suo interno sono svolti lavori a carattere edilizio. Un monito è arrivato dalla sentenza di cassazione penale, sezione IV, 1° dicembre 2010, n. 42465, che ha sancito la responsabilità del committente anche per lavori edilizi in abitazioni private ponendosi nella scia evolutiva della giurisprudenza di legittimità tendente a una sempre maggiore responsabilizzazione di questa figura che prescinde dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’artigiano appaltatore dei lavori.

E’ importante anche sottolineare che la mera nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione non esime il committente dalle responsabilità  a suo carico e pertanto non lo sgrava dalle sanzioni previste; il committente deve infatti vigilare sul corretto operato del coordinatore e sull’adempimento degli obblighi di cui all’art 91 comma 1 e 92 comma 1 lettera  da a) ad e). (2) (3)

 

Livia Napolitano
Architetto, docente corsi sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili. Vicepresidente AIP&P

 

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[1] Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

 

(2) Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera , i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 148

 

(3) Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Napolitano Livia

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