Nuovi parametri forensi: arriva il sì del Consiglio di Stato

Redazione 13/11/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole, seppur con qualche osservazione, sullo schema di decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. La proposta di decreto ministeriale all’esame della Sezione consultiva dà attuazione alla previsione di cui all’art. 13 della L. 247/2012, recante la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense».

Tale norma di legge, coerentemente con la previgente disciplina di cui al D.L. 1/2012 (art. 9), conv. in L. 27/2012, che ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate ed il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (D.M. 140/2012) disciplina specificamente le modalità di adozione del decreto ministeriale per la determinazione dei compensi agli avvocati, prevedendo che lo stesso debba essere emanato dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Ne consegue che, dal momento dell’entrata in vigore della legge 247/2012 citata, il precedente D.M. 140/2012 non è più applicabile agli avvocati, dovendo la determinazione dei parametri di riferimento per la determinazione del relativo compenso avvenire sulla base di una distinta procedura che vede l’iniziativa dello stesso CNF.

La proposta avanzata dal CNF ha avuto quale obiettivo primario quello di superare una delle maggiori criticità evidenziate dal pregresso sistema di determinazione dei parametri, vale a dire l’imprevedibilità dei costi del servizio legale. Il risultato auspicato è quello di «un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi», svincolato da «criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato, così da stimolare la celerità del giudizio».

Nel parere reso dalla sezione consultiva interessata, il Consiglio di Stato ritiene che lo schema di regolamento proposto, il cui impianto è stato, in linea di massima e pur con le dovute rettifiche, recepito dalla stessa Amministrazione, sia conforme alle finalità di garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia degli avvocati (nella specie, con specifico riguardo al profilo economico, nel che è l’essenza stessa dello schema normativo), nonché di cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Il testo della proposta non si è sottratto, tuttavia, ad alcune osservazioni di carattere sia formale che sostanziale.

Punctum dolens è apparso soprattutto l’abbattimento del circa 30% delle liquidazioni delle prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel penale, di fronte a quanto già previsto in materia civile, dove la riduzione è stata pari al 50%. Pur condividendo, in parte, le ragioni del minore abbattimento esposte nella relazione illustrativa (specificità dell’attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona), non sembra tuttavia ragionevole al Consiglio di Stato l’assunto alla base del minore abbattimento, identificabile, sostanzialmente, in una ritenuta maggiore «dignità» dell’attività defensionale nel settore giudiziale di cui trattasi.

Si suggerisce, pertanto, un ridimensionamento del parametro, in misura pari al 5/10 per cento, avuto altresì riguardo alle esigenze di bilancio prospettate dal competente ufficio del Ministero e, non ultimo, alla disposizione di cui all’art. 1, co. 5, della norma primaria, secondo cui «dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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