Nuove disposizioni normative all’uso del contante e dei titoli al portatore

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Nonostante gli interventi legislativi di limitare l’uso del contante, al fine di “estirpare” l’evasione fiscale, si ritorna ad un flessibile ripensamento dell’utilizzo del denaro, ovvero non più fino ad € 999,99 ma ad € 1.999,99.

E’ quanto ha stabilito la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 ovvero la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, apportando modifiche all’art.49 co.3-bis del d.lgs.n. 231/2007.

La legge di conversione, del decreto “Milleproroghe”, ha ripristinato il limite massimo per i pagamenti, in contanti, ad € 2.000,00 posticipandolo, al 1° gennaio del 2023, la riduzione del valore di soglia ad € 1.000,00.

La norma pone il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per trasferimento di importi pari o superiori ad € 2.000,00 sino al 31 dicembre 2022.

Con le parole: “soggetti diversi” il legislatore vuole far riferimento ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società o tra il socio e la società di cui questi fa parte o tra società controllata e società controllante o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale o di pagamento dei dividendi.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

E’ pertanto vietato il trasferimento di contante, senza l’intervento di un intermediario abilitato (banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento) per importi pari o superiori ad € 2.000,00.

Per i pagamenti, quindi, di importi pari o superiori ad € 2.000,00 diviene obbligatorio effettuare le transazioni mediante bonifici, assegni bancari/circolari o con carte di credito/debito/prepagate.

Per le violazioni commesse e contestate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.63 co. 1-ter del d.lgs.n.231/2007, è fissato ad € 1.000,00

Indice: 

  1. Spunti di riflessione
  2. Conclusioni

Spunti di riflessione.

La misura ha l’obiettivo di contrastare le operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche.

Il denaro proveniente dalle attività criminali, non viene investito in altre operazioni illecite, ma una parte considerevole della stessa viene immessa nella cd. “economia sana”.

Questo processo di pulitura, lavaggio, del denaro sporco, è detto “money launderning”  meglio conosciuto come: antiriciclaggio.

Per antiriciclaggio si intende: “l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.”

La nozione tecnico-giuridica di riciclaggio è disciplinata dall’art.6 della Convenzione di Strasburgo (1990) – ratificata in Italia con la l. n.328/1993.

Il riciclaggio consiste nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività criminose, ovvero nel compimento in relazioni ad esse di altre operazioni in modo da ostacolare la possibilità di identificare la loro provenienza illecita.

Il codice penale italiano prevede il reato di riciclaggio all’art.648-bis, in stretta correlazione con gli artt.648 ricettazione e 648-ter sull’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L’art.648-bis cod.pen. è stato introdotto dall’art.3 del d.l.n.591/1978 ed è stato modificato dalla l.19 marzo 1990 n.55 che ha introdotto l’ipotesi delittuosa dell’art.648-ter cod.pen. e dalla l.9 agosto 1993 n.328.

Il testo originario della disposizione del 1978 individuava come reati presupposti del riciclaggio, la rapina aggravata, l’estorsione aggravata, il sequestro di persona a scopo di estorsione e i delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti.

Rilevanti sono stati sia il d.l. n.143/1992 che, convertito con modificazioni in l.5 luglio 1991 n.197 (cd. legge Falcone) ha posto dei limiti al trasferimento di denaro contante e sia la l.9 agosto 1993 n.328 che, ratificando la Convenzione sul riciclaggio, ha ampliato il numero dei reati presupposti del delitto di riciclaggio e ricettazione a tutti i delitti non colposi.

La definizione di riciclaggio adottata, con finalità di prevenzione, dal d.lgs.n.231/2007 è più ampia rispetto a quella prevista nell’art.648-bis cod.pen.

Per quest’ultimo non è configurabile il reato di riciclaggio nei confronti di chi ha commesso il reato presupposto; invece, l’art.2 del d.lgs.n.231/2007 richiede, alle banche, di considerare anche il cd. autoriciclaggio cioè il riciclaggio posto in essere dallo stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto.

Il d.lgs.n.231/2007 impone ben precisi obblighi di collaborazione che assume due aspetti: 1) “passiva” diretta a garantire la conoscenza della clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate; 2) “attiva” finalizzata ad individuare e segnalare le operazioni sospette di riciclaggio.

L’adeguata verifica della clientela costituisce l’aspetto più significativo nella prevenzione del riciclaggio, caratterizzata dall’identificazione del cliente e dal controllo dei dati acquisiti.

Il d.lgs. n.231/2007 prescrive altri oneri, quali: la raccolta delle informazioni sulle finalità e sulla natura del rapporto con il cliente, oltre al continuo e costante monitoraggio nel corso del rapporto stesso; la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cd. Archivio Unico Informatico (A.U.I.) (oggi standardizzato); la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F) delle operazioni sospette di riciclaggio.

La normativa introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007 n.231 prevede nell’ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l’integrità del sistema economico e finanziario.

I soggetti obbligati al rispetto di tale normativa sono: le banche, le assicurazioni, le istituzioni finanziarie ed i professionisti (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro…)

La totalità delle operazioni di riciclaggio hanno in comune quattro elementi: 1) l’occultamento della vera proprietà; 2) il mutamento della forma di denaro; 3) l’oscuramento delle tracce lasciate nel corso del processo di pulitura; 4) il controllo continuo e costante sul denaro soggetto a riciclaggio.

Conclusioni

Il riciclaggio è stato ritenuto un’attività di esclusiva pertinenza delle mafie internazionali, ma dalla fine del secolo scorso, esso viene ricondotto anche dalle organizzazioni terroristiche.

Difatti, l’utilizzo del circuito finanziario, da parte di queste ultime, per autofinanziarsi tramite l’utilizzo di capitali leciti sta costituendo un concreto fattore di inquinamento dei mercati e di pericolo per la società civile.

Il capitale è l’ossigeno per l’organizzazione terroristica, in quanto deve sostenere le spese logistiche, supportare le famiglie dei militanti in carcere, dei kamikaze e non da ultimo finanziare l’addestramento degli affiliati.

La Convenzione di Vienna ha rappresentato il primo strumento internazionale nella previsione del reato di riciclaggio.

Dopo undici anni dall’adozione della predetta convenzione, viene approvata la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento al terrorismo internazionale.

Mentre la Convenzione di Vienna criminalizzava l’origine illecita dei capitali, la Convenzione di New York si focalizza sulla loro illecita destinazione tenuto conto che i fondi, de quibus, potrebbero essere del tutto leciti o raccolti per fini nobili, tramite organizzazioni no profit.

La Convenzione di Strasburgo del 1990 ha affrontato l’antiriciclaggio in modo globale e sistematico, rispetto alla Convenzione di Vienna e New York, senza limitarne l’ambito di applicazione a uno o più reati presupposti e senza occuparsi in maniera specifica di impedire il finanziamento del terrorismo, obiettivo cardine della Convenzione di New York.

Le stime del Fondo Monetario Internazionale ritengono che il denaro sporco muova tra il 3 ed il 5% del PIL del pianeta, pari ad una cifra che oscilla tra 600 e 1500 miliardi di dollari solo negli U.S.A.

In Italia, ogni giorno, il riciclaggio dei proventi illeciti produce 410 milioni di euro; secondo Bankitalia rappresenta il 10% del PIL totale.

Con un fatturato di 150 miliardi di euro, la holding dell’antiriciclaggio è la “prima azienda italiana”.

Raffaele Muscettola

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