Nuova sentenza GDP Castellammare di Stabia sul riconoscimento del danno morale

Vingiani Luigi 22/10/09
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Si riporta una recentissima decisione del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dott.Giuseppe D’Angelo con cui viene riconosciuta l’esistenza del danno morale anche copo le decisioni genelle della Corte di Cassazione.
Il giudice nella decisione  evidenziata , dopo la sentenza n. della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, ha operato  una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni (3° comma: L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 c.c., riconoscendo  comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute e che nella fattispecie concreta, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, conseguentemente, ha  proceduto ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando , congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.
In buona sostanza il Giudice di Castellamamre ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334 e sentenza Corte d’Appello Perugia del 24.11.2008 conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23).) secondo cui : «In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima».  «É da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"»
 
 
 Luigi Vingiani  
  • qui la sentenza

Vingiani Luigi

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