Nuova pronuncia a Sezioni Unite sulle clausole claims made

Redazione 10/07/19
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Il nodo problematico sul quale è stato sollecitato l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite attiene alla validità di una clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione per responsabilità civile.

Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato “loss occurrence”, o “insorgenza del danno“, sul quale è conformato il modello delineato nell’articolo 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.

Le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 2243 del 25 settembre 2018, su una nota questione, hanno affermato che la responsabilità civile dell’assicurazione che stipula contratti con clausole “on claims made basis”, quale deroga consentita all’art. 1917, comma 1, c.c. per cui: “la copertura assicurativa viene ad operare non in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell’arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata(modello “loss occurrence”), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio assicuratore”.

Pur essendo questo lo schema essenziale a cui si ispira l’istituto delle clausole di claims made, esso trova manifestazione in due grandi categorie:

a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto);

b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

Il controllo di meritevolezza

Ne deriva che, relativamente al singolo contratto, non si richiede un controllo di meritevolezza degli interessi ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. per cui: “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare,  purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Al contrario la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati.

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