Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense: le norme immediatamente operative

Redazione 07/02/13

Anna Costagliola

Il 2 febbraio è entrato in vigore il nuovo Statuto dell’Avvocatura (L. 247/2012), che esordisce rivendicando la specificità della funzione difensiva, alla cui effettività sovraintendono le garanzie di indipendenza e di autonomia dell’avvocato.

L’incipit dell’articolato normativo (art. 1) provvede a collocare la professione forense nell’attuale complesso quadro ordinamentale, ribadendo gli obiettivi di indipendenza e competenza dell’avvocato, funzionali alla realizzazione dei diritti che ai cittadini sono conferiti dalla Costituzione, dal diritto europeo e dalle leggi. In detto contesto, obiettivo dell’ordinamento forense è quello di coniugare le esigenze di organizzazione dell’attività professionale con gli strumenti di garanzia della collettività circa l’indipendenza e la qualità della prestazione professionale forense.

Il testo è una legge speciale che deroga alle disposizioni del codice civile e alla recente normativa sulle professioni (art. 3, co. 5, D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011 e D.P.R. 137/2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali).

Sono tante le norme di immediata operatività, non richiedendo le stesse alcun adempimento regolamentare. In particolare, esse attengono ai seguenti aspetti:

a) attività riservate e non: la tendenziale riserva della consulenza stragiudiziale è scattata a partire dal 2 febbraio, insieme con la riserva dell’attività di rappresentanza e difesa negli arbitrati rituali;

b) associazioni professionali: immediatamente operative sono le nuove norme sull’esercizio in forma associata della professione forense. È lecito costituire associazioni in partecipazione (art. 2549 c.c.), sempre che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale, e non si tratti di strumento per ritrarre utili da attività professionali non effettivamente esercitate.

Non è invece immediatamente consentita la costituzione di associazioni multidisciplinari, per la quale bisognerà attendere l’adozione del regolamento ministeriale per l’individuazione delle categorie di professionisti che possono parteciparvi, da emanarsi entro i prossimi 2 anni;

c) formazione continua: in vigore l’obbligo normativo, da adempiere secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento recante le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi. Pure immediatamente operative sono le clausole di esenzione previste a favore di: avvocati sospesi dall’esercizio della professione per causa inerente all’assolvimento di una particolare carica politica e istituzionale, avvocati con più di 25 anni di anzianità di iscrizione, o che abbiano compiuto 65 anni, avvocati membri di organi con funzioni legislative e del Parlamento europeo, avvocati che siano docenti o ricercatori confermati in materie giuridiche;

d) polizza assicurativa: di immediata applicazione è l’obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, ne siano stati già dotati e, conseguentemente, di immediata applicazione è anche l’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine. Diversamente l’adempimento dell’obbligo scatterà dopo che il Ministero della giustizia abbia provveduto alla determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative, determinazione da assumere sentito il CNF;

e) compensi e incarichi: immediatamente in vigore la libera pattuizione dei compensi secondo le varie modalità previste, i doveri di informazione sulla complessità dell’incarico e sul livello di oneri ipotizzabili, l’obbligo di preventivo su richiesta, il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (divieto del patto di quota lite).

Quando l’accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo o quando manchi, in caso di liquidazione giudiziale del compensi o quando la prestazione professionale sia resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge (es. difesa d’ufficio), si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale. In attesa di quest’ultimo, in via analogica, si applicano i parametri generali di cui al D.M. 140/2012;

f) accesso e tirocinio: con riferimento alla disciplina dell’accesso e del tirocinio, gli artt. 48 e 49 della nuova legge pongono una disciplina transitoria in relazione alle modalità del suo svolgimento e dell’esame.

In particolare, l’art. 48 dispone che il tirocinio per l’accesso alla professione rimane disciplinato dalle disposizioni vigenti fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge, salva la riduzione a 18 mesi. Il successivo art. 49 dispone, invece, che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti;

g) incompatibilità tra cariche elettive: delle incompatibilità previste per garantire qualsiasi conflitto di interesse, è scattata a partire dal 2 febbraio quella tra la carica di consigliere dell’Ordine e componente degli organi della Cassa forense. La rimozione di detta incompatibilità dovrà avvenire mediante opzione per l’una o per l’altra carica da esercitarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intende rinunciata la carica assunta per prima.

Di immediata applicazione sono pure le previsioni in tema di segreto professionale, domicilio, impegno solenne, pubblicità informativa, mandato professionale e sostituzioni, nonché di incompatibilità di impieghi con la professione di avvocati.

Per ulteriori aspetti di disciplina dell’ordinamento forense occorrerà attendere, secondo una scadenza variamente programmata, l’emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma demandati al Ministero, al Consiglio Nazionale Forense o ai Consigli dell’Ordine Territoriali.

Da segnalare, infine, per la piena operatività della riforma, anche la prossima attuazione delle deleghe conferite al Governo per la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge), per il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio (entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge) e per l’adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense (entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge).

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