Nuova class-action: il testo approvato

Redazione 08/10/18
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Il testo approvato presenta alcune differenze rispetto a quello originario, anche se l’obiettivo rimane lo stesso ed è quello di potenziamento ed estensione dell’azione di classe attualmente disciplinata dall’art. 140-bis del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005). L’idea è quella di estendere il raggio di azione della class action sia relativamente all’ambito soggettivo che a quello oggettivo.

La c.d. class action vuole transitare nel c.p.c.

La proposta è volta a far transitare la disciplina in commento nel codice di procedura civile, inserendo un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies.

Con la nuova ricollocazione si estendere l’ambito di applicazione a tutti i soggetti che vantino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei”. In particolare, la legittimazione a proporre l’azione è attribuita a organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Per quanto riguarda i destinatari dell’azione di classe, questi saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Quando sarà esperibile l’azione de qua

L’ azione potrà essere esperita da parte di soggetti legittimati a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Rispetto alla precedente versione approvata in Commissione è stato previsto l’accantonamento della retroattività. Il punto, estremamente controverso, avrebbe esposto le imprese a possibili contestazioni relative a un periodo passato tra 5 e 10 anni, a seconda dell’illecito fatto valere.

La riforma prevede di entrare in vigore trascorsi 12 mesi dall’approvazione della legge. Agli illeciti commessi anteriormente continueranno ad applicarsi le disposizioni del Codice del Consumo.

Redazione

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