La c.d. class action vuole transitare nel c.p.c.
La proposta è volta a far transitare la disciplina in commento nel codice di procedura civile, inserendo un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies.
Con la nuova ricollocazione si estendere l’ambito di applicazione a tutti i soggetti che vantino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei”. In particolare, la legittimazione a proporre l’azione è attribuita a organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Per quanto riguarda i destinatari dell’azione di classe, questi saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.
Quando sarà esperibile l’azione de qua
L’ azione potrà essere esperita da parte di soggetti legittimati a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Rispetto alla precedente versione approvata in Commissione è stato previsto l’accantonamento della retroattività. Il punto, estremamente controverso, avrebbe esposto le imprese a possibili contestazioni relative a un periodo passato tra 5 e 10 anni, a seconda dell’illecito fatto valere.
La riforma prevede di entrare in vigore trascorsi 12 mesi dall’approvazione della legge. Agli illeciti commessi anteriormente continueranno ad applicarsi le disposizioni del Codice del Consumo.