Nozione di Pubblica Amministrazione

Redazione 19/10/18
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La nozione di pubblica amministrazione può essere intesa sotto un duplice profilo: soggettivo e oggettivo.

Attività amministrativa in senso oggettivo

In senso oggettivo, si intende l’attività volta alla cura degli interessi pubblici, attività che è posta in essere sulla base della legge, nel rispetto dei fini dalla stessa predeterminati.

L’attività de qua si distingue da quella politica: dal momento che quest’ultima è libera, salvo eventuali vincoli imposti dalla Costituzione e dal diritto comunitario. L’attività amministrativa si distingue per essere vincolata nei fini imposti dalla legge e dagli atti generali di indirizzo. Tali limiti riguardano tanto l’attività amministrativa vincolata, quanto quella discrezionale.

Attività amministrativa in senso soggettivo

In senso soggettivo, si intende per pubblica amministrazione l’insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative.

L’individuazioni di quali soggetti rientrino nel novero delle pubbliche amministrazione risulta essere attività alquanto complessa.  Da un lato difatti, manca una definizione generale: il legislatore si preoccupa di definire le pubbliche amministrazioni solo in riferimento a un ambito stabilito, come accade ad esempio per la nozione di amministrazione aggiudicatrice contenuta nel codice dei contratti pubblici contenuta all’interno dell’art. 1 comma 2 T.U. n. 162/2001. D’altra parte la difficoltà di dare una definizione unitaria, quando il diritto comunitario ha elaborato una definizione che varia da settore a settore.

La nozione ” cangiante” e “funzionale” di ente pubblico

Il Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 3043 del 2016 risolve la questione, stabilendo che l’individuazione dell’ente pubblico deve avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”; ciò implica che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato, essendosi l’ordinamento ormai orientato verso una nozione “funzionale” e “cangiante” di ente pubblico. In altri termini, si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.

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