A cosa si riferisce la nozione di “invasione” nel reato di invasione di cui all’art. 633 cod. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
1. La questione: errata applicazione dell’art. 633 cod. pen.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt.110, 633-639 cod. pen. perché avevano occupato un immobile di proprietà pubblica.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore degli accusati. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente“, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019).
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3. Conclusioni: nel reato di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” si riferisce al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a cosa si riferisce la nozione di “invasione” nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), l’”invasione” si riferisce all’ingresso “arbitrario” o “contra ius“, in quanto l’autore del reato è sprovvisto del diritto d’accesso, senza però che sia necessario porre in essere un comportamento violento.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando ricorra un’invasione penalmente rilevante a norma dell’art. 633 cod. pen..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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